mercoledì 30 marzo 2016

CONVEGNO NAZIONALE ''IL MARKETING TURISTICO E I SOCIAL MEDIA''



Il Club de "I Borghi più belli d'Italia" e il Comune di Lovere organizzano sabato 2 aprile 2016 il convegno nazionale "Il marketing turistico e i social media''.
L'iniziativa si terrà presso la Sala degli Affreschi dell'Accademia Tadini (ingresso da Piazza Garibaldi n. 5) come da programma di seguito riportato:
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Modello EAS: entro il 31 Marzo 2016 comunicazioni delle modifiche






Entro il 31 marzo 2016, gli enti associativi che usufruiscono delle agevolazioni fiscali ai fini delle
 imposte dirette e dell’IVA devono comunicare all’Agenzia delle Entrate le eventuali modifiche intervenute nel corso del 2015, utilizzando il modello EAS.

Il modello EAS è il modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali relativo agli enti associativi, introdotto nel 2009 dopo le modifiche apportate all’articolo 30 del D.L. 185/08 convertito nella L. 2/2009.

Tutte le associazioni che beneficiano di una o più agevolazioni contenute nell’articolo 148 del DPR 917/86 e nell’articolo 4 commi e 4 e 6 del DPR 633/1972, sono tenute a comunicare all’Agenzia delle Entrate, tramite il modello in commento, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali.

L'onere della comunicazione grava anche sugli enti associativi che, in applicazione dell’art. 148, comma 1, TUIR si limitano a riscuotere quote associative oppure contributi versati dagli associati o partecipanti a fronte dell’attività istituzionale svolta dai medesimi e si estende, in forza dell’art. 30, comma 3, alle società sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90, legge n. 289/2002.

Sono tenute, altresì, alla trasmissione del modello in argomento:

  • le organizzazioni di volontariato, ad eccezione di quelle espressamente escluse dalla legge;
  • sia le associazioni già costituite alla data di entrata in vigore del D.L. n. 185, sia gli enti di nuova costituzione;
  • tutti i soggetti associativi con autonomia giuridica tributaria e, pertanto, anche le articolazioni territoriali o funzionali di un ente nazionale, qualora queste si configurino come autonomi soggetti d’imposta ai sensi dell’articolo 73 Tuir.

Il modello EAS si presenta all’Agenzia delle Entrate, direttamente da parte dell’associazione interessata o tramite intermediario abilitato, esclusivamente in via telematica, entro 60 giorni dalla costituzione dell’associazione ovvero entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sono verificate delle modifiche intervenute nell’anno precedente; pertanto, nel caso in esame, se l’associazione ha effettuato modifiche nel corso del 2015, deve effettuare la comunicazione alle Entrate in via telematica con il modello EAS, entro il 31 marzo 2016.

Nell’ipotesi di dimenticanza da parte dell’associazione è possibile procedere ad un “ravvedimento” pagando la sanzione di 258 euro - con il modello F24, codice tributo 8114 - entro il termine della prima dichiarazione utile, che nel caso in esame va intesa nella dichiarazione dei redditi relativi al 2015. Pertanto, è possibile regolarizzare la posizione mediante la cosiddetta remissione in bonis (così come è stato chiarito dalla risoluzione n. 110/E del 12 dicembre 2012 dell’Agenzia delle Entrate).

La mancata presentazione del modello EAS comporta per l’associazione la perdita delle agevolazioni fiscali relative alla detassazione di quote e contributi associativi. In altre parole, se l’associazione non ha presentato il modello EAS, ma continua a svolgere le consuete attività quali l’incasso delle quote associative o la vendita di beni o servizi, verrà a tutti gli effetti considerata un ente commerciale e tassata con le modalità ordinarie.

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martedì 15 marzo 2016

Calcolo pensione con la totalizzazione retributiva




Con la totalizzazione retributiva si accede alla pensione con il cumulo di periodi assicurativi diversi: requisiti, calcolo assegno, limiti e istruzioni per la domanda

Con l’istituto della totalizzazione retributiva i lavoratori possono cumulare gratuitamente periodi assicurativi non coincidenti, al fine di conseguire un’unica pensione. Introdotta con la Legge di Stabilità 2013 in alternativa a ricongiunzione e totalizzazione contributiva, questo cumulo si differenzia da quest’ultima perché la quota di pensione maturata presso ciascuna gestione è determinata in base alle regole di quel fondo e attraverso il metodo contributivo.

=> Pensione da ricongiunzione, totalizzazione, riscatto e cumulo

Beneficiari

  • Autonomi (commercianti, artigiani, coltivatori diretti e mezzadri);

  • iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei dipendenti;

  • iscritti alla gestione separata INPS;

  • iscritti alle forme sostitutive ed esclusive della gestione separata come ex INPDAP, Ex ENPALS, Fondo volo, elettrici, telefonici, ecc. 

Può essere perfezionato il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia (al raggiungimento dei requisiti previsti dalla Riforma Fornero), alla pensione di inabilità (in base ai requisiti richiesti nella forma pensionistica in cui il lavoratore è iscritto al momento in cui si verifica lo stato inabilitante), alla pensione dei superstiti di un assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto.

=> Norme sulla ricongiunzione dei contributi previdenziali

Esclusioni e limiti

Sono esclusi i titolari di assegno ordinario di invalidità. La totalizzazione retributiva è inoltre vietata se i soggetti risultano già titolari di un trattamento pensionistico in una delle gestioni interessate dal cumulo, o nel caso abbiano perfezionato i requisiti per il diritto a un trattamento autonomo. L’opzione non è esercitabile dai lavoratori che hanno diritto al cumulo in base alla vecchia Legge 613/1966: questa totalizzazione, infatti, non è accessibile se si raggiunge un autonomo diritto alla pensione in una delle gestioni presso cui sono accreditati i contributi o se esistono ulteriori contributi esterni a tali gestioni.

=> Cumulo contributi per la pensione: il punto

Calcolo

A differenza della totalizzazione contributiva, quella retributiva risulta più vantaggiosa per quanto riguarda il metodo di calcolo pensione, che fa riferimento all’anzianità contributiva complessiva del lavoratore in tutte le gestioni. La misura dell’assegno previdenziale verrà calcolata prendendo tutti i periodi assicurativi accreditati, indipendentemente dalla eventuale coincidenza con altri periodi nelle diverse gestione. La pensione in regime di cumulo costituisce un’unica pensione e sarà soggetta a perequazione automatica.

=> Confronta con la totalizzazione contributiva

Domanda

L’interessato (o suoi superstiti) fa domanda di cumulo retributivo presso l’ente previdenziale dove risulta accreditata l’ultima contribuzione. È l’ente che dovrà poi attivare il procedimento nei confronti degli altri dove il lavoratore dichiara di avere ulteriori contributi versati. Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento. È l’INPS che paga la pensione che a sua volta richiederà i pro quota alle gestione interessante. Se al momento della domanda di prestazione con cumulo il lavoratore risulta iscritto a più gestioni, può selezionare quella presso cui intende fare richiesta.

martedì 8 marzo 2016

STATUTO CENTRI ANZIANI COMUNE DI MILANO

Premessa
Nel rispetto dei requisiti si propone di stimolare il cittadino a partecipare alla vita sociale usufruendo delle possibilità aggregative, ricreative e culturali offerte dal Comune di Milano; a tal fine, si propone altresì di attuare il programma di cui alla convenzione sottoscritta tra il Comune di Milano e il Centro Socio Ricreativo Culturale.
Art.1 - Costituzione
È costituita ai sensi di quanto previsto dagli art. 36 e segg. del C.C. la libera associazione senza fini di lucro denominata:
CENTRO SOCIO RICREATIVO CULTURALE ...
L'associazione opera ai sensi delle vigenti disposizioni di legge sulla promozione sociale, con particolare riferimento a quanto disposto dalla Legge 383/2000;
persegue finalità di utilità sociale nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati; l’associazione è apartitica e si ispira a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti e dei doveri di tutti gli associati.
Art. 2 - Finalità e attività
L’associazione si propone di:
a) Favorire l’attivazione e il mantenimento del benessere psicofisico dei cittadini ;
b) Promuovere relazioni sociali fra le persone;
c) Promuovere e organizzare la partecipazione dei cittadini alle proposte culturali, ricreative e sportive presenti sul territorio;
d) Promuovere iniziative socio culturali mirate gli interessi differenziati della popolazione anziana, nel rispetto anche degli interessi culturali meno condivisi dalla massa;
e) Stimolare e organizzare attività che consentano la produzione creativa;
f) Promuovere e incoraggiare le iniziative dei soci;
g) Stimolare e organizzare la partecipazione a forme di solidarietà rivolte ai cittadini con problemi.
Nell’ambito di quanto sopra è consentita la gestione diretta di attività di somministrazione di alimenti e bevande con servizio riservato esclusivamente ai soci.
Art. 3 - Diritti e doveri dei soci
Possono essere soci dell’associazione, di norma, tutti i cittadini ultracinquantacinquenni che ne facciano richiesta al Comitato di gestione purché condividano gli scopi e le finalità dell'associazione e che si impegnino a realizzarli e a versare la quota associativa.
Tutte le prestazioni dei soci sono gratuite.
E' espressamente escluso ogni limite temporale ed operativo al rapporto associativo medesimo ed ai diritti che ne derivano.
I soci hanno diritto a partecipare alle attività e ad usufruire delle strutture del Centro Socio Ricreativo Culturale, di essere informati e di controllare in proprio o attraverso gli organismi allo scopo preposti allo scopo.
Ogni socio ha diritto di voto per l'approvazione e la modificazione dello statuto e degli eventuali regolamenti, per eleggere o per essere eletto negli organi dell'associazione stessa.
I soci sono tenuti:
all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi e a versare la quota associativa annuale.
La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per mancato versamento della quota associativa annuale.
Tutti i soci sono tenuti a rispettare il presente statuto e in caso di comportamento difforme, o che arrechi pregiudizio o danno all'associazione, il Comitato di gestione dovrà intervenire e deliberare le sanzioni coerenti quali il richiamo, la diffida o l'esclusione dall'associazione.
I soci esclusi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione e chiedere che l'assemblea dei soci si esprima in merito.
Art.4 - Gli Organismi
Sono organi dell’associazione:
L’Assemblea dei Soci;
Il Comitato di Gestione;
Il Presidente e il Vicepresidente;
Il Collegio dei Revisori, se nominato;
Il Collegio dei Probiviri, se nominato.
Art. 5 - l'Assemblea
Hanno diritto di partecipare all’assemblea tutti i soci dell’associazione che siano in regola con il versamento della quota associativa che deve essere rinnovata per l'anno in corso almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.
L’assemblea dei soci può essere convocata tanto in sede ordinaria che straordinaria, per decisione del Comitato di gestione o su richiesta indirizzata al presidente da almeno un terzo dei soci.
Viene convocata in via ordinaria:
•Almeno una volta all’anno entro il 30 aprile per l’approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo dell’anno precedente e per deliberare la destinazione dell'eventuale avanzo;
•Per la presentazione del bilancio preventivo dell’anno in corso;
•Per l’approvazione del programma annuale delle attività;
•Per il rinnovo delle cariche sociali alla loro scadenza;
•Per deliberare sui regolamenti interni;
•Per deliberare sull’espulsione di un socio, a sua richiesta.
L’assemblea straordinaria delibera sullo scioglimento dell’associazione, sulle proposte di modifica dello statuto e su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Comitato di gestione.
Le assemblee sia ordinarie che straordinarie sono convocate con preavviso di almeno quindici giorni mediante avviso ai soci esposto nella bacheca del Centro a cura del presidente ed eventualmente con lettera inviata ai soci tramite e-mail; in caso di urgenza, il termine di preavviso può essere ridotto a cinque giorni.
La convocazione deve indicare la data, il luogo e l'orario di prima e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno. La seconda convocazione può avvenire anche un'ora dopo la prima. L’assemblea, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci.
In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.
È ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio ed è vietato il cumulo di deleghe in numero superiore a due.
L’assemblea delibera sempre a maggioranza dei presenti e vota normalmente per alzata di mano.
Su proposta del Presidente o di un terzo dei presenti, per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. Il Presidente dell’assemblea sceglierà tre scrutinatori fra i presenti.
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente. In mancanza di entrambe, da persona designata dall’assemblea.
I verbali delle riunioni dell’assemblea sono redatti dal Segretario proposto ai presenti dal Presidente dell’assemblea e restano a disposizione dei soci presso la sede della associazione.
Art. 6 - Il Comitato di Gestione
Il Comitato di gestione è composto da cinque membri scelti tra i soci e nomina al suo interno :
•il Presidente e il Vice presidente.
•Il Comitato di gestione:
•Delibera sulle questioni riguardanti l’attività dell’associazione per l’attuazione delle sue finalità;
•Predispone i rendiconti consuntivi e preventivi;
•Delibera su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione;
•Delibera circa l’accettazione delle domande di ammissione dei nuovi soci.
Il Comitato di gestione, nell’esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di persone singole o commissioni consultive formate sia da soci che da non soci.
Il Comitato di gestione dura in carica tre anni.
I membri del comitato di gestione non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.
Il Comitato di gestione si riunisce sempre in unica convocazione qualora il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richieda almeno un terzo dei suoi membri.
Le riunioni del Comitato di gestione sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti.
Il Comitato di gestione delibera a maggioranza semplice per alzata di mano in base al numero dei presenti.
Le riunioni del Comitato di gestione sono presiedute dal Presidente e in sua assenza del Vice Presidente. Le sedute e le deliberazioni sono fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art. 7 - Il Presidente e il Vicepresidente
Al Presidente è conferita la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio ai sensi di quanto previsto dall'art.36 2° comma del C.C.
Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito ad ogni effetto dal Vice Presidente. Il Presidente, di norma, non può essere eletto per più di due mandati.
Art. 8 - Il Collegio dei Revisori
Qualora lo ritenga opportuno, l’assemblea nominerà un collegio di revisori composto di tre membri scelti anche tra non soci che durerà in carica tre anni e i cui membri saranno rieleggibili. Il Collegio ha il compito di controllare la gestione contabile e amministrativa dell’associazione.
Art. 9 - Il Collegio dei Probiviri
Qualora lo ritenga opportuno, l’assemblea nominerà un collegio dei probiviri composto di tre membri scelti anche tra non soci che durerà in carica tre anni e i cui membri saranno rieleggibili. Il Collegio ha il compito di dirimere le controversie che sorgono tra i soci e fra i soci ed il Comitato, sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento interno dell’Associazione.
Art. 10 - Il Patrimonio
Il patrimonio dell'associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili appartenenti all'associazione medesima
In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto ad altro Centro Socio Ricreativo Culturale del Comune di Milano con le medesime finalità, salvo diversa destinazione imposta per legge.
Il fondo comune, costituito dagli avanzi della gestione, dai fondi, dalle riserve e da tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'associazione non è mai ripartibile fra i soci, né durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. Il socio che per qualsiasi motivo (morte, dimissioni, esclusione per indegnità o morosità deliberata dall’assemblea) cessi di far parte dell’associazione non ha alcun diritto sul patrimonio sociale.
Art. 11 - Le risorse
Le entrate dell’associazione sono costituite:
•Dalle quote associative annuali da versare all’atto di ammissione all’associazione;
•Dai contributi ordinari stabiliti annualmente dal Comitato di gestione;
•Da eventuali contributi straordinari degli associati deliberati dal Comitato di gestione in relazione a particolari iniziative o esigenze che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
•Da erogazioni liberali dagli associati e da terzi;
•Da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito ed enti in genere;
•Da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o associati.
Art. 12 - Il rendiconto annuale
L’esercizio sociale inizia il giorno 1 gennaio e termina il giorno 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile dell'anno successivo dovrà essere presentato all'assemblea dei soci il rendiconto economico finanziario nel quale devono essere evidenziati separatamente tutti i proventi e tutti gli oneri relativi alle attività, nonché quelli relativi alle eventuali raccolte pubbliche di fondi o dei contributi derivanti dalle attività convenzionate.
Tale rendiconto sarà depositato nella sede sociale a disposizione del Collegio dei Revisori per le opportune verifiche di loro competenza ed esposto nella bacheca del Centro contestualmente all’avviso di convocazione dell'assemblea annuale.
E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale . L'associazione ha inoltre l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione esclusivamente a favore di attività istituzionali tra quelle previste statutariamente.
Art. 13 – Lo scioglimento
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci convocata in seduta straordinaria con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 (quattro quinti) dei soci, con esclusione delle deleghe.
Nella medesima seduta di deliberazione sullo scioglimento dell’associazione l’assemblea stessa nomina uno o più liquidatori.
Art. 14 – Norme transitorie e finali
Per quanto non previsto valgono le norme vigenti in materia.


” CONIUGARE SICUREZZA E LIBERTÀ IN INTERNET

RICEVIAMO E VOLENTIERI DIFFONDIAMO
Convegno 16 aprile 2016
Istituto Tecnico Tecnologico
Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate
“ ETTORE MOLINARI “
” CONIUGARE SICUREZZA E LIBERTÀ IN INTERNET ”
sabato 16 aprile 2016 ore 8:30 – 13:30
Aula Magna “E. Molinari” v. Crescenzago, 110 Milano - 02 2820786
a cura di Mole - Associazione Ex Allievi Molinari e Dipartimento di Informatica e TC “E.Molinari”
ore 8:30
iscrizione dei partecipanti
ore 9:00
Saluto della prof.ssa Marzia Campioni - dirigente scolastica dell’istituto “E.Molinari”
ore 9:10
Introduzione della prof.ssa Piera Ceravolo – coordinatrice dipartimento Informatica e TC “E.Molinari”
ore 9:20
I diritti di libertà tra sorveglianza elettronica e segreti di Stato
prof. Giovanni Ziccardi
(cattedra di “Informatica Giuridica”,
Università degli Studi di Milano)
ore 10:00
Aspetti educativi nell'uso di internet
prof.ssa Stefania Garassini
(docente di Web Communication,
Università Cattolica di Milano)
ore 10:20
L’attività delIa Polizia Postale
a cura del Compartimento di Milano
ore 10:40
Dentro e fuori dalla rete:
quando l'identità è un gioco
prof. Matteo Cantamesse
(docente di Psicologia Sociale della Comunicazione Mediata,
Università Cattolica di Milano)
ore 11:00 Coffee Break
ore 11:10
L’attività dell’Associazione Nazionale Industrie Informatica Telecomunicazioni ed Elettronica di Consumo
dr. Francesco Giuffrè
(direttore ANITEC)
ore 11:30
Ripensare il futuro dei giovani attraverso la tecnologia
dr. Roberto Andreoli
(direttore di Technical Evangelism Microsoft)
dr. Marcello Marchetti
(Technical Evangelist Microsoft)
ore 12:10
Internet a tutte le età: ABC Digital,
i giovani insegnano il web agli over60
dr.ssa Paola Rossetti
(Sistema Formativo e Capitale Umano Assolombarda)
ore 12:30
Esperienza da alunna nei lab scolastici
tra sicurezza e libertà
Alida Caruso
(studentessa V A informatica “E.Molinari”)
ore 12:40
Interventi del pubblico
ore 13:00
Chiusura del convegno del dr. Roberto Cisini
(presidente di MOLE Associazione Ex Allievi ITT “E.Molinari” )

sabato 5 marzo 2016

Nuovo CUD, come ottenerlo



Come ottenere la CU, la Certificazione Unica indispensabile per la dichiarazione dei redditi, nel caso in cui il sostituto d'imposta non rispetti le scadenze.
A partire dal 2015 la CU, o Certificazione Unica, ha sostituito il vecchio CUD. Tra le novità il fatto che la CU deve essere rilasciata dai sostituti d’imposta sia ai dipendenti che agli autonomi, andando quindi ad attestare i redditi di lavoro autonomo, dipendente, da pensione e assimilati.

=> Certificazione Unica 2016, online il modello

Scadenze

Non sono però cambiate le scadenze e gli obblighi del datore di lavoro o l’Ente pensionistico che entro il 28 febbraio di ogni anno successivo a quello di riferimento devono rilasciare la CU a lavoratori, o pensionati, per certificare le somme erogate e le relative ritenute effettuate e versate allo Stato. Quest’anno il termine per la consegna ai lavoratori della CU scadeva il 29 febbraio, il primo giorno lavorativo utile dopo il 28 febbraio.

INPS

I pensionati ed i titolari di prestazioni a sostegno del reddito (indennità di disoccupazione, mobilità, cassa integrazione), possono consultare la CU solo accedendo ai servizi online dell’INPS e, nel caso in cui vogliano riceverla cartacea devono inoltrare apposita richiesta.

=> CUD 2015: CU INPS a casa e via PEC

Mancato rilascio

Nel caso in cui il datore di lavoro non abbia rilasciato la CU, indispensabile per la dichiarazione dei redditi, bisogna sollecitare il sostituto d’imposta (con una raccomandata a/r o via PEC) e, in caso di mancata consegna, denunciare la violazione al competente Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate. In ogni caso è possibile recuperare i dati relativi al proprio reddito anche dal 730 precompilato predisposto dall’Agenzia delle Entrate, purché il sostituto d’imposta abbia trasmesso almeno al Fisco la CU. Diversamente, anche in questo caso, va inviata una raccomandata di sollecito e, se anche questa rimane inevasa, è diritto/dovere del contribuente denunciare la violazione al Fisco o alla Guardia di Finanza.

=> CU 2016, chiarimenti per sostituti d’imposta

Sanzioni

Precisiamo infatti che il sostituto di imposta che si rende colpevole di omesso, tardivo, incompleto o infedele rilascio al contribuente della Certificazione è punibile con una sanzione amministrativa da 258 euro a 2.065 euro. In genere il Fisco chiude un occhio se la CU arriva in ritardo, ma pur sempre in tempi utili per consentire al contribuente di effettuare correttamente la propria dichiarazione dei redditi. La sanzione per il mancato invio delle CU al Fisco è invece di 100 euro per ogni omissione o ritardo


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