venerdì 20 settembre 2019

NUOVI STATUTI FAC-SIMILE PER PROCEDERE CON LE MODIFICHE PER ODV, APS ED ONLUS.


 In questa fase transitoria della Riforma del Terzo settore, in cui il Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) non è ancora stato istituito, vi è comunque una scadenza fondamentale, quella del 2 agosto 2019entro tale data, le organizzazioni di volontariato (ODV), le associazioni di promozione sociale (APSe le Onlus, iscritte nei rispettivi registri, dovranno infatti modificare i propri statuti ed adeguarli alle nuove disposizioni del Codice del Terzo settore.
CSV Trentino e la Provincia autonoma di Trento (mediante l’Ufficio Qualità dei Servizi) hanno predisposto gli statuti fac-simile, che possono essere consultati e liberamente scaricati dal nostro sito intern
Gli statuti messi a disposizione sono quelli dell’ODV, dell’APS e dell’ETS generico (in forma associativa), e possono essere utilizzati dalle associazioni non riconosciute (quindi non dotate di personalità giuridica); nei prossimi giorni verranno pubblicati anche quelli delle stesse tipologie per le associazioni riconosciute.

1) I soggetti coinvolti e il termine per la modifica
L’art.101, c.2, del Codice del Terzo settore (da qui in avanti indicato anche come “Codice”), a seguito della modifica intervenuta con il Decreto correttivo (D.lgs. 105 del 2018), ha prolungato il termine relativo all’obbligo per ODV, APS ed Onlus iscritte nei rispettivi registri di modificare i loro statuti adeguandoli alle nuove disposizioni, portandolo da 18 a 24 mesi dalla data di entrata in vigore del Codice: la nuova scadenza, come enunciato in premessa, è stata fissata il 2 agosto 2019.
Si ribadisce che la scadenza appena menzionata riguarda solamente le ODV, le APS e le Onlus iscritte nei registri di riferimento, e non altre tipologie di enti.
Nondimeno si evidenzia che, pur non prevedendo il Codice una sanzione espressa per il mancato adeguamento entro il termine indicato, la dottrina prevalente e gli esperti di Terzo settore a livello nazionale hanno convenuto che la violazione del suddetto termine per approntare le modifiche richieste produrrà, come conseguenza, la cancellazione dell’ente dal registro di riferimento e, come conseguenza, la mancata iscrizione nel futuro Registro unico
Sulla base di tali considerazioni, è opportuno e necessario che le associazioni interessate procedano a modificare il proprio statuto entro la data del 2 agosto 2019.

2) Le modifiche da apportare agli statuti e le agevolazioni previste
L’art.101, c.2, del Codice del Terzo settore dispone che le ODV, le APS e le Onlus iscritte nei rispettivi registri e costituitesi prima del 3 agosto 2017 (data di entrata in vigore del Codice), possano utilizzare le maggioranze previste per l’assemblea ordinaria qualora adeguino i rispettivi statuti alle nuove disposizioni inderogabili o vi introducano clausole “che escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria”. Tale agevolazione può essere utilizzata dalle organizzazioni in questione solo qualora le modifiche statutarie vengano adottate entro il termine del 2 agosto 2019.
La Circolare del Ministero del Lavoro n.20 del 27 dicembre 2018 ha cercato di fare luce e di spiegare in modo più semplice quali siano le modifiche statutarie per le quali è possibile deliberare in assemblea ordinaria. La deliberazione tramite assemblea ordinaria è più semplice e più “leggera” rispetto a quella dell’assemblea straordinaria, poiché non è di solito necessario il rispetto di alcun quorum costitutivo in seconda convocazione (quorum che può essere particolarmente difficile da raggiungere nelle associazioni che hanno una base associativa molto numerosa).
La Circolare ministeriale ha in particolare individuato due gruppi di modifiche:
a)     quelle di carattere “obbligatorio”, che cioè devono essere contenute nei nuovi statuti al fine di adeguarsi a disposizioni inderogabili del Codice. Un esempio è l’individuazione delle attività di interesse generale che l’ente svolge, che devono essere scelte dall’elenco di cui all’art.5, c.1, del Codice del Terzo settore e specificate nello statuto;
b)     quelle di carattere “derogatorio”, per le quali nello statuto è possibile disciplinare in modo diverso una certa materia rispetto a quanto disposto dal Codice del Terzo settore. Un esempio può essere il procedimento di ammissione degli associati, disciplinato dall’art.23 del Codice, in cui il comma 1 assegna al Consiglio Direttivo la competenza a deliberare sull’ammissione, a meno che l’atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente. In statuto si potrebbe quindi affidare ad un altro organo sociale (ad esempio l’Assemblea) la competenza a deliberare sull’ammissione.
Tali due tipologie di modifiche statutarie possono essere disposte dalle organizzazioni utilizzando la procedura semplificata (che prevede come detto la delibera da parte dell’assemblea ordinaria), sempre che, come ribadito, le modifiche vengano adottate entro il 2 agosto 2019.
La Circolare ha infine individuato un terzo gruppo di modifiche, che si riferiscono a disposizioni del Codice che non formano obbligo di adeguamento dello statuto, ma che sono puramente facoltative. Tali clausole sono identificabili con la formula “l’atto costitutivo o lo statuto possono” oppure “se l’atto costitutivo o lo statuto lo consentono”: un esempio è rappresentato dall’art.24, c.2, del Codice, il quale ammette la possibilità di intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, laddove però ciò sia previsto dallo statuto. Tali modifiche, così come tutte le modifiche che fuoriescono da quelle di carattere obbligatorio e derogatorio viste in precedenza, devono essere adottate deliberando in assemblea straordinaria e non possono quindi usufruire della procedura semplificata dell’assemblea ordinaria.
La Circolare ministeriale, pur avendo avuto il merito di fare chiarezza su alcune questioni generali riguardanti il contenuto degli statuti dei nuovi enti del Terzo settore, porta in sé elementi di notevole complessità, con specifico riguardo alla distinzione tra le modifiche passibili di assemblea ordinaria e quelle richiedenti l’intervento dell’Assemblea straordinaria. Per tale ragione, si suggerisce, laddove possibile, di modificare gli statuti con la procedura costitutiva e deliberativa dell’assemblea straordinaria, utilizzando il nostro fac-simile di statuto.
Vediamo ora, brevemente ma più nello specifico, la situazione per i singoli soggetti coinvolti, cioè le ODV, le APS e le Onlus ad oggi iscritte nei rispettivi registri.

2.1 Le organizzazioni di volontariato (ODV)
Le ODV iscritte all’Albo provinciale (e quindi onlus “di diritto”) potranno utilizzare l’apposito modello di statuto messo a disposizione sul nostro sito. Oltre alle modifiche statutarie pure e semplici, è opportuno che esse si interroghino anche sull’opportunità di rimanere ODV o di cambiare la propria tipologia (magari diventando APS), alla luce del mutato quadro normativo delineato dalla Riforma per le organizzazioni di volontariato, ed in previsione della futura entrata in vigore del nuovo regime fiscale previsto dalla stessa. 
La registrazione del nuovo statuto all’Agenzia delle entrate, sia che si tratti di modifiche adottate in assemblea ordinaria o straordinaria, è comunque esente dall’imposta di bollo (ex art.82, c.5, del Codice) e anche dall’imposta di registro (ex art.82, c.3, a seguito della modifica intervenuta con il Decreto correttivo). Qualora invece l’ODV in questione sia dotata di personalità giuridica (e voglia mantenerla), le modifiche dovranno essere disposte per atto pubblico (e quindi avvalendosi di un notaio).

2.2 Le associazioni di promozione sociale (APS)
Le APS iscritte al Registro provinciale potranno utilizzare anch’esse l’apposito modello di statuto messo a disposizione sul nostro sito. Come per le ODV, pure le APS dovranno valutare l’opportunità di rimanere APS o di cambiare forma (passando magari ad ODV) alla luce dei cambiamenti che la Riforma ha previsto anche nei confronti di tale tipologia associativa.
La registrazione del nuovo statuto all’Agenzia delle entrate, sia che si tratti di modifiche adottate in assemblea ordinaria o straordinaria, è comunque esente dall’imposta di bollo (ex art.82, c.5, del Codice); per quanto riguarda l’imposta di registro, ex art.82, c.3, del Codice, l’esenzione vi è per le sole modifiche statutarie necessarie per adeguarsi alla Riforma (quindi per quelle di carattere “obbligatorio” e “derogatorio”, per le quali è possibile usufruire della procedura semplificata dell’assemblea ordinaria), mentre per quelle di carattere “facoltativo” (che devono essere disposte in assemblea straordinaria) l’imposta di registro è dovuta. Anche qui, qualora l’APS in questione abbia la personalità giuridica (e voglia mantenerla), le modifiche dovranno essere formalizzate tramite atto pubblico (e quindi avvalendosi di un notaio).

2.3 Le Onlus
Le Onlus, iscritte all’Anagrafe unica tenuta dall’Agenzia delle entrate, seguono un “destino” parzialmente diverso rispetto a quello di ODV e APS: mentre infatti per queste ultime, sempre che adeguino i loro statuti entro il 2 agosto 2019, è previsto il trasferimento automatico nell’apposita sezione del Registro unico (si tratta della cosiddetta “trasmigrazione”, prevista dall’art.54, c.1, del Codice), per le Onlus tutto questo non accadrà.
Il Codice del Terzo settore precisa infatti chiaramente che la normativa Onlus (il D.lgs. 460 del 1997) ad oggi non è ancora abrogata, e rimarrà in vigore fino all’inizio del periodo di imposta successivo alla piena operatività del Registro unico (dando per scontata l’approvazione della Commissione europea alla parte fiscale della Riforma): sarà solo a partire da quel momento che la qualifica (fiscale) di Onlus non esisterà più nel nostro ordinamento.
Per adeguarsi alla nuova normativa, le Onlus dovranno quindi mantenere il loro attuale statuto, il quale continuerà ad avere efficacia sino a che la normativa Onlus rimarrà in vigore; al contempo dovranno, entro il 2 agosto 2019, redigere un nuovo e diverso statuto adeguato alle nuove disposizioni normative, il quale acquisterà efficacia solo nel momento in cui entrerà in vigore la parte fiscale della Riforma. I due statuti dovranno essere raccordati da una clausola sospensiva, che subordinerà l’entrata in vigore del nuovo statuto al momento della piena operatività del regime fiscale (e quindi richiamando il termine disposto dall’art.104, c.2, del Codice del Terzo settore).
La registrazione del nuovo statuto all’Agenzia delle entrate è esente dall’imposta di bollo (ex art.82, c.5, del Codice) ma è soggetta all’imposta di registro.

3) Gli statuti fac-simile e i servizi di CSV Trentino per ODV, APS ed Onlus
Come già detto all’inizio di questa newsletter, le ODV, le APS e le Onlus ad oggi iscritte nei registri (e quindi soggette alla scadenza del 2 agosto 2019) potranno consultare e scaricare lo statuto nell’apposita sezione del nostro sito.
Gli statuti di ODV, APS ed ETS sono divisi in base al fatto che il Presidente sia eletto direttamente dall’Assemblea degli associati o sia nominato all’interno del Consiglio Direttivo, di modo che l’ente possa scegliere il modello e la forma di elezione che preferisce.
Oltre allo statuto, è stato redatto in calce ad esso anche un Vademecum, il quale ha come obiettivo quello di fungere da guida e quindi di spiegare i diversi punti dello statuto. Nel ricordare che si tratta di uno statuto fac-simile (e che quindi deve essere letto, compreso e “personalizzato” alle esigenze della singola organizzazione), si consiglia in via preliminare di leggere la “guida alla compilazione dello statuto”.
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