venerdì 30 gennaio 2015

Anziani morti in casa, l’autopsia conferma il decesso per cause naturali

Anziani morti in casa, l’autopsia conferma il decesso per cause naturali
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L’autopsia eseguita oggi degli anziani coniugi trovati morti in casa mercoledì sera a Pisa confermerebbe i decessi per cause naturali anche se in giorni differenti. Prima è morto il marito, di 85 anni, insegnante in pensione, e poi, almeno un giorno dopo, la moglie, 78 anni. I medici legali Luigi Papi e David Forni dovranno effettuare ulteriori analisi e accertamenti clinici per determinare con certezze le cause di morte, ma i primi riscontri tenderebbero a escludere evidenze diverse da quelle naturali. I due anziani vivevano in condizioni di estremo disagio in un piccolo terra-tetto non distante dal centro di Pisa. Quando i vigili del fuoco, allertati da una delle loro tre figlie che non aveva notizie dei genitori da giorni, hanno aperto la porta dell’appartamento si sono trovati davanti una situazione di evidente degrado: la casa era priva di riscaldamento e la corrente elettrica erogata al minimo, disordine e sporcizia un po’ ovunque. I cadaveri erano in due diversi ambienti dell’abitazione: quello dell’uomo al piano superiore, mentre la moglie era al piano di sotto.

Fonte: ANSA

Addio a incarichi e consulenze per i pensionati nella Pubblica Amministrazione

 
La ministra della P.A. Marianna Madia ha firmato
affidare ai pensionati incarichi dirigenziali o direttivi, di studio o di consulenza, e cariche di governo nella Pubblica Amministrazione, come stabilito dall’art. 6 del D.L. n. 90/2014. Ma attenzione: lo stop non vale per tutti. E non impedisce a chi è andato in pensione per la propria carriera di concorrere per un impiego in un altro settore della P.A., dove i limiti di età sono diversi, o di svolgere attività per incarichi che non comportano funzioni dirigenziali o direttive e siano diversi da quelli di studio o di consulenza.
Basta blocchi ai giovani
Le misure, arrivate proprio nel giorno in cui il Censis denuncia la mortificazione dei giovani italiani, sono «volte a evitare che il conferimento di alcuni tipi di incarico sia utilizzato dalle Amministrazioni Pubbliche per continuare ad avvalersi di dipendenti in quiescenza», «aggirando di fatto l’istituto della quiescenza» e bloccando i «più giovani». Gli incarichi vietati sono tutti quelli dirigenziali (compresi quelli di direttori delle Asl e di responsabili degli uffici di diretta collaborazione di organi politici), quelli di studio e quelli di consulenza.
Le eccezioni al divieto, dai commissari alla ricerca
Lo stop vale per le cariche in organi di governo di amministrazioni, enti e società a controllo pubblico, a parte le esclusioni espressamente previste dalla legge: giunte degli enti territoriali e membri degli organi elettivi degli Ordini professionali. Gli organi costituzionali devono adeguarsi, ma «nell’ambito della propria autonomia». Il divieto non si applica invece ai commissari straordinari nominati temporaneamente al vertice di enti pubblici o per specifici mandati governativi. E lo stesso vale per la nomina di eventuali sub-commissari. Esclusi dal divieto sono poi gli incarichi di ricerca (i pensionati potranno temporaneante guidare unità a tempo, ma non strutture stabili) e quelli di docenza, a patto che siano “reali” e non fatti per aggirare il divieto. Sono consentiti inoltre gli incarichi nelle commissioni di concorso e di gara, quelli in organi di controllo (collegi sindacali e comitati dei revisori, purché non abbiano natura dirigenziale), così come la partecipazione a organi collegiali consultivi, come quelli delle scuole.
Sì a incarichi gratuitiper un anno
Incarichi e collaborazioni sono consentiti a titolo gratuito, con il solo rimborso-spese, per al massimo un anno. Un’eccezione «non prorogabile né rinnovabile», che serve a consentire alle amministrazioni – si legge nella circolare – «di avvalersi temporaneamente, senza rinunciare agli obiettivi di ricambio e ringiovanimento dei vertici, di personale in quiescenza» per assicurare il trasferimento delle competenze e la continuità nella direzione degli uffici.
Il divieto vale dal 25 giugno scorso
La nuova disciplina si applica agli incarichi conferiti a partire dalla data di entrata in vigore del decreto P.A., dunque dal 25 giugno scorso: sono salvi, di conseguenza, tutti gli incarichi attribuiti prima ai pensionati, fino al 24 giugno compreso, anche se il compenso è stato definito successivamente.
Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione – Circolare N. 6/2014

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giovedì 29 gennaio 2015

INPS: Recupero crediti indebiti

INDEBITI PENSIONISTICI

L’ art. 2033 del cod. civ. stabilisce che chi esegue un pagamento non dovuto ha diritto di ottenere indietro quanto corrisposto indebitamente.


Derogando al principio di carattere generale stabilito dall’ art. 2033 cod.civ., nel corso del tempo, sono state disposte delle norme  che hanno di volta in volta individuato i presupposti per la sanatoria delle erogazioni indebite di prestazioni pensionistiche.


In materia si sono succedute le disposizioni previste dall’ art. 80, comma 3, del r.d. 28 agosto 1924, n. 1422; dall’ art. 52 della l. 88/1989; dall’ art. 13 della l. 412/1991.


Quest’ultima disposizione - secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 39 del 1993, in quanto innovativa rispetto alla disciplina introdotta dall’ art. 52 della l. 88/1989 - è applicabile  alle situazioni debitorie sorte a partire dal 31 dicembre 1991 (circ. 107/1993).


Inoltre le leggi 23 dicembre 1996, n. 662 e 28 dicembre 2001, n. 448 hanno dettato, con effetto retroattivo ed in via transitoria, una disciplina di carattere globalmente sostitutivo di quella prevista dalle disposizioni sopra richiamate, da applicarsi a pagamenti indebiti di prestazioni previdenziali effettuati fino al 31 dicembre 2000.


Per i pagamenti indebiti di pensione effettuati dal  1° gennaio 2001 trova di nuovo applicazione la disciplina di regime di cui all’ art. 13, l. 412/1991.


Ad ogni buon fine, è opportuno sottolineare che la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio secondo cui per stabilire quale delle norme sopra richiamate debba trovare applicazione si deve far riferimento al momento di esecuzione del pagamento non dovuto (circ. 176/1995).


Si precisa che la Suprema Corte, con decisione n. 4809 del 7 marzo 2005 resa a Sezioni Unite, ha stabilito che la sanatoria prevista dall’ art. 38 della l. 448/2001 non trova applicazione per gli indebiti pensionistici verificatisi anteriormente al 1° gennaio 1996 e non totalmente recuperati, qualora non risultassero recuperabili in base alla disciplina di cui alla l. 662/1996.


Di seguito si riepilogano i criteri applicativi delle norme sopra esaminate, tenendo conto anche degli effetti delle recenti pronunce giurisprudenziali e fornendo istruzioni in ordine alle modalità di recupero delle somme indebitamente corrisposte che risultassero ripetibili (circ. 31/2006 - msg. 15803/06 - msg.17881/06).

I SOGGETTI INTERESSATI

Le sanatorie previste dalle diverse leggi si applicano per:
  • le pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, dei fondi speciali gestiti dall’Inps;
  • le pensioni a carico del fondo integrativo di previdenza del personale dipendente nonché dei fondi sostitutivi del medesimo;
  • le pensioni sociali e gli assegni sociali con i rispettivi aumenti;
  • le anticipazioni concesse sui trattamenti pensionistici liquidati per effetto del cumulo dei contributi versati in Italia con quelli fatti valere in Paesi Esteri, in virtù di rapporti e convenzioni internazionali.

Non rientrano nella sanatoria:
  • le prestazioni di invalidità civile per le quali l’Inps svolge esclusivamente la funzione di Ente erogatore (salvo i casi particolari previsti dall'art. 42, comma 5, del d.l. 269/2003);
  • gli indebiti relativi a trattenute per attività lavorativa non operate;
  • i recuperi per ritenute Irpef.

GLI INDEBITI ANTERIORI ALL'1.1.2001

ARTICOLO 52 - LEGGE 88 DEL 1989

Per le somme pagate dal 28 marzo 1989 al 30 dicembre 1991 è intervenuto l’ art. 52 della l. 88/1989 (circ. 101/1990, circ. 107/1993 e circ. 238/1993).

L'articolo 52 ha totalmente innovato la materia, stabilendo che, in caso di errore, l'ente erogatore non può pretendere la restituzione degli importi di pensione già erogati, in assenza beninteso di dolo da parte dell'interessato. Nega tuttavia la presenza di errori a carico dell’ente nei casi in cui  la rettifica fosse la conseguenza  "di una modificazione intervenuta nel tempo". Con tale espressione si faceva riferimento, ad esempio, ai necessari provvedimenti di modifica conseguenti all'emanazione di nuove disposizioni legislative.


La norma è più vantaggiosa per il pensionato che può godere della sanatoria senza alcun limite di tempo e per qualsiasi tipo di errore.


La sanatoria si applica in presenza dei seguenti presupposti:

  • errore dell'Istituto (di fatto, di diritto o di misura);
  • assenza di dolo da parte dell'interessato;
  • ritardo configurabile come errore (quando la comunicazione dell'indebito conseguente al ricalcolo della pensione è effettuata oltre i termini previsti dal regolamento di attuazione della l. 241/1990).
 
Se l'indebito è collegato a situazioni che devono essere comunicate dall'interessato:
  • si recupera sempre per i periodi antecedenti alla comunicazione;
  • per i periodi successivi:
    • si recupera se la notifica avviene entro i termini previsti dalla l.  241/1990;
    • non si recupera se la notifica avviene dopo.

Sono escluse dalla sanatoria:
  • le pensioni in convenzione internazionale;
  • le liquidazioni provvisorie.

N.B.I debiti derivanti da revoca o riduzione dell'assegno al nucleo familiare non rientrano nella sanatoria.


Viceversa, vi rientrano i debiti derivanti da revoca di quote di maggiorazione per familiari a carico sulle pensioni dei lavoratori autonomi.

ARTICOLO 1 - LEGGE 662 DEL 1996

L' art.1, commi 260-265, della l. 662/1996interviene a riassumere tutte le prestazioni previdenziali percepite indebitamente per periodi anteriori al 1° gennaio 1996 (circ.96/1997).


I destinatari sono i soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia per periodi anteriori al 1° gennaio 1996, ivi  comprese anche le anticipazioni concesse a norma dell’ art. 8 della l. 153/1969, sui trattamenti pensionistici liquidati con il cumulo di contributi esteri e per i quali sussiste ancora azione di ripetibilità in quanto non prescritti.


La legge citata stabilisce che, in assenza di dolo da parte dell’interessato, l’unico elemento determinante ai fini del recupero è il reddito personale imponibile ai fini IRPEF effettivamente percepito dall’interessato nell’anno 1995.
  
Per reddito imponibile IRPEF deve intendersi il reddito al netto degli oneri deducibili. Non si deve tener conto del reddito della casa di abitazione, dei trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni, nonché delle competenze arretrate a tassazione separata:

  • per redditi pari o inferiori a 16 milioni non si procede ad alcun recupero.
  • per redditi superiori a 16 milioni si procede alla riduzione del debito del 25%.
 
Il modello RED IND/95  predisposto per essere ammessi ai benefici della sanatoria, non veniva richiesto qualora i redditi dell’anno 1995 fossero già disponibili agli atti della Sede e per i pensionati che avevano percepito redditi da pensione INPS superiori a 16 milioni.

Con sentenza n. 2333/97 la Corte di Cassazione ha affermato il principio che la disciplina dettata dalla l. 662/1996 sostituisce tutta la normativa previgente per le prestazioni erogate fino al 31.12.1995 (circ. 154/1997).

GLI INDEBITI SUCCESSIVI AL 31.12.2000

INDEBITI PER FATTI DIVERSI DALLE SITUAZIONI REDDITUALI

ERRORI SUCCESSIVI ALLA LIQUIDAZIONE O RILIQUIDAZIONE

Il comma 1 dell’ articolo 13 della l. 412/91 consente, inoltre, il recupero dei pagamenti indebiti determinati dall’omessa o incompleta segnalazione, da parte dell’interessato, di fatti intervenuti dopo il provvedimento definitivo di liquidazione o di riliquidazione diversi dalle situazioni reddituali  che incidono sul diritto o sulla misura della pensione.


Ferma restando la possibilità di rettificare in ogni momento il provvedimento divenuto errato, la recuperabilità delle somme indebitamente corrisposte deve essere determinata secondo i seguenti criteri:

  • gli indebiti erogati in conseguenza di una mancata o errata valutazione di fatti sopravvenuti al provvedimento di prima liquidazione o di riliquidazione diversi dalle situazioni reddituali e conosciuti dall’Istituto ( es. scadenza della contitolarità della pensione ai superstiti, liquidazione di pensione al minimo a titolare di altra pensione al minimo, scadenza dell’assegno di invalidità, scadenza della pensione di reversibilità) sono suscettibili di sanatoria;
  • qualora, invece,  i fatti sopravvenuti, diversi dalle situazioni reddituali, debbano essere dichiarati dall’interessato, le somme indebitamente erogate fino alla data di comunicazione da parte dell’interessato devono essere recuperate in ogni caso. Non sono  più recuperabili le somme indebite erogate successivamente alla predetta comunicazione: le Sedi competenti provvederanno immediatamente a rettificare il provvedimento errato non appena ricevuta la comunicazione da parte dell’interessato.

EREDI DEL PENSIONATO

Anche in tale ambito, per l'individuazione della norma applicabile in materia di indebiti, si deve tenere presente il periodo in cui la somma è stata percepita: se anteriormente al primo gennaio 2001 o a partire da tale data.


Nello specifico, per le somme indebite percepite ante gennaio 1996 si applica il combinato disposto dalla normativa di cui alla legge 662/96, così come modificata dalla l. 448/1998 nella parte relativa alla rilevanza del dolo del pensionato:
  • se il pensionato è deceduto prima del primo gennaio 1999 (data di entrata in vigore della l. 448/1998), il recupero dell'indebito non si estende agli eredi del pensionato, anche nell'ipotesi in cui l'indebito debba essere ricollegato al comportamento doloso del dante causa (circ.96/1997);
  • se il pensionato è deceduto dopo il 31 dicembre 1998, in presenza di dolo del dante causa, il recupero deve essere attivato nei confronti degli eredi (Msg. 25970/1999).

Per le somme riscosse dopo il 31 dicembre 1995 e fino al 31 dicembre 2000 si applica la normativa di cui alla legge 448/2001 (Msg. 16556/2008).


Debiti che si estendono agli eredi (che non abbiano rinunciato alla successione):
  • pagamenti di pensione effettuati in attuazione di sentenze provvisoriamente esecutive, divenuti indebiti a seguito di successiva sentenza favorevole all'Istituto. Gli indebiti in questione debbono essere recuperati a norma dell'articolo 2033 del codice civile e, quindi, anche nei confronti degli eredi (circ. 154/1997);
  • pagamenti indebiti rientranti nel campo di applicazione della l. 448/2001 imputabili  a comportamento doloso del pensionato;
  • pagamenti indebiti effettuati dall’ 1.1.2001 ai quali non è applicabile la sanatoria di cui all' art. 13 della l. 412/1991.

Debiti ai quali non si applica alcuna sanatoria:
  • ratei di pensione riscossi dopo la morte del pensionato, ripetibili nei confronti del delegato che materialmente ha riscosso le somme;
  • ratei accreditati su conto corrente o libretto di risparmio, ripetibili nei confronti dell’Ente erogatore e degli eredi del pensionato;
  • riscossione pensione di reversibilità dopo nuove nozze;
  • riscossione PS e AS in caso di trasferimento della abituale dimora all'estero;
  • prestazioni di invalidità civile per le quali l’Istituto svolge solo la funzione di erogazione a norma dell’art. 130 del decreto legislativo 30 marzo 1998, n. 112 (circ. 84/2002);
  • riscossione di pensione o quote di pensione non più dovute a seguito di cancellazione di contribuzione;
  • recuperi per ritenute IRPEF.

SOMME INDEBITE PERCEPITE DALL'1.1.2001

Per le somme indebite percepite dal 1° gennaio 2001 si applica la normativa di cui all'art. 13, l. 412/1991 (circ. 31/2006): nei casi di ripetibilità del credito non si fa luogo al recupero nei confronti degli eredi se questi hanno rinunciato alla eredità ai sensi dell’art 519 del c.c. o nei casi di insolvibilità.


Ai sensi del citato art. 519 del c.c. la rinunzia all’eredità deve farsi con dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione e inserita nel registro delle successioni.

RISCOSSIONI DOPO LA MORTE

Nei casi di indebita riscossione di rate di pensione dopo la morte del beneficiario, le sedi dell'Istituto devono attivarsi per il recupero con azioni diverse in dipendenza della modalità di pagamento e dell’Ente - banca o posta - che vi ha provveduto (circ. 130/1999).


Per l'indebita riscossione di rate di pensione in pagamento allo sportello e per le quali non risulta rilasciata delega occorre richiedere con immediatezza all’Ente pagatore - sia esso un Istituto di credito o le Poste Italiane - la restituzione della somma indebitamente percepita da persona diversa dall’avente diritto. Tale caso configura una responsabilità quanto meno per colpa del funzionario che ha eseguito il pagamento, e quindi dell’Ente pagatore, nella presunzione che il pagamento sia avvenuto senza il preventivo accertamento dell’identità del percettore da parte del funzionario medesimo.


Qualora l’Ente pagatore non provvede alla restituzione di quanto indebitamente corrisposto, la Sede:

  • nel caso di pagamento avvenuto tramite Istituto di credito, dovrà avviare la procedura per il recupero, anche coattivo, del credito nei confronti dello stesso Istituto bancario;
  • nel caso di pagamento avvenuto presso le Poste Italiane, dovrà procedere alla segnalazione dei fatti alla Direzione Generale - Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio, che provvederà ad interessare la Direzione Generale delle Poste Italiane. 
 
Nei casi di indebita riscossione di rate di pensione in pagamento allo sportello e per le quali risulta rilasciata delega, la restituzione dell’importo indebitamente riscosso deve essere richiesta direttamente e immediatamente al delegato, fermo restando che la circostanza va comunque segnalata all’Ente pagatore per le eventuali responsabilità che dovessero emergere al suo interno, anche ai fini di possibili rivalse dell’Istituto nei confronti dell’Ente medesimo.
                              
Si sottolinea, per entrambi i casi, l'obbligo di inoltrare apposita denuncia all'Autorità Giudiziaria potendosi configurare un reato perseguibile d'ufficio nel comportamento dell'indebito percettore. Solo in caso di c/c bancario cointestato, dovendosi presumere la mancanza di dolo, la denuncia dovrà essere inoltrata soltanto in presenza di elementi non equivoci di responsabilità, da valutarsi attentamente di concerto con il legale di Sede.


Non è applicabile alcuna sanatoria né è consentita la rateizzazione.


In occasione dell'attivazione delle procedure per il recupero coattivo del credito, dovranno essere pretesi gli interessi legali dalla data dell'indebita riscossione.


Ove si riscontri una riscossione avvenuta dopo il decesso del pensionato, il relativo fascicolo di pensione va trasmesso al settore recupero crediti corredato tutti gli atti necessari (copia della cedola, stampa Agenda1)per un'eventuale azione legale.

IL DOLO

Nei casi in cui l'indebito consegua alla omessa o incompleta segnalazione, da parte dell'interessato, di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già a conoscenza dell'Istituto, può procedersi al recupero delle somme indebitamente percepite, senza alcuna limitazione temporale, in quanto la omissione viene in sostanza equiparata dal legislatore al dolo, il che ne consente in ogni caso la recuperabilità.


Il riconoscimento del dolo deve essere effettuato con estrema scrupolosità verificando la ricorrenza, nelle singole fattispecie, della preordinazione fraudolenta in danno agli Enti erogatori.


Secondo l'ordinamento giurisprudenziale e le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro, l'individuazione del dolo deve essere effettuata valutando anche il contesto socio-economico di appartenenza del soggetto che ha percepito la prestazione indebita prima del gennaio 2001 (circ. 96/1997 richiamata dalla circ. 84/2002).
In tale contesto, il Ministero ha deferito alll'attenzione degli Enti interessati, e con riferimento alle procedure erogatorie delle prestazioni, "l'individuazione del dolo come specificatamente prima delineato che ha modo di manifestarsi nelle dichiarazioni infedeli".


In proposito si osserva che, secondo i criteri più volte affermati in materia dall'Inps (circ. 176/1995), dovrebbero essere ricompresi nel comportamento doloso - oltre ai casi di attività illecita dell'interessato, come tali rilevanti anche in sede penale con conseguente obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria - anche l'indicazione di dati incompleti o l'omissione di denuncia di circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della prestazione, purchè l'omissione non riguardi atti o fatti già noti all'Istituto.


Tenuto conto delle indicazioni ministeriali - secondo cui l'individuazione del dolo deve essere effettuata valutando anche il contesto socio-economico di appartenenza del soggetto che ha percepito la prestazione indebita - il riconoscimento del dolo deve essere effettuato con estrema scrupolosità verificando la ricorrenza, nelle singole fattispecie, della preordinazione fraudolenta. A tale scopo è buona norma acquisire il parere dell'Avvocatura di Sede.


Il dolo va escluso nei casi in cui l'indebita erogazione sia dovuta ad errore dell'Istituto.


LA PRESCRIZIONE

Nel caso in cui sussistano le condizioni per la ripetibilità da parte dell’Istituto delle somme indebitamente erogate, il relativo diritto di credito soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale sia che si tratti di prestazioni pensionistiche che non pensionistiche.


I termini di prescrizione del credito decorrono dalla data in cui è stato effettuato il pagamento indebito; qualora l’indebito sia da ricollegare a situazioni che devono essere comunicate dall’interessato, il termine di prescrizione decorre dalla data della comunicazione stessa.


Per gli indebiti che non rientrano nel campo di applicazione della l. 448/2001 deve essere il pensionato a eccepire l'avvenuta prescrizione.


I termini delle notifiche previsti dall'art. 13 sono da ritenersi a pena di decadenza e la disciplina della decadenza non può essere modificata. (msg. 29781/94).

LE MODALITÀ DI RECUPERO


 Anche in tale ambito, per l'individuazione  della norma applicabile in materia di indebiti, si deve distinguere tra somme indebite percepite anteriormente al 1° gennaio 2001 o a partire da tale data.

INDEBITI SUCCESSIVI AL 31 DICEMBRE 2000

Gli indebiti pensionistici successivi al 1° gennaio 2001 che, a seguito dell’applicazione dell’ art. 13 della l. 412/1991, risultano ripetibili da parte dell’Istituto devono  essere recuperati attraverso una delle seguenti modalità:

  • compensazione con crediti, relativi a quote di prestazioni pensionistiche o assistenziali, vantati nei confronti dell’Istituto;
  • recupero mediante trattenute sulle prestazioni pensionistiche;
  • pagamento, anche rateale, mediante rimesse in denaro.
 
Nel caso in cui nei confronti di un soggetto titolare di un diritto di credito nei confronti dell’Istituto per quote di prestazioni pensionistiche o assistenziali sia stato accertato un indebito pensionistico ripetibile, ai sensi dell’ art. 13 l. 412/1991, il recupero delle somme indebitamente erogate può essere effettuato mediante compensazione con le somme arretrate dovute all’interessato.


Non possono essere oggetto di compensazione i crediti dovuti all’interessato a titolo di assegni al nucleo familiare, pensione o assegno sociale e i trattamenti di invalidità civile se non per somme erogate per titolo di prestazione identico a quello per il quale deve essere operata la compensazione.


Si rammenta che nel caso il debito e il credito del pensionato si riferiscano a prestazioni erogate allo stesso titolo per periodi coincidenti in tutto o in parte, si deve procedere comunque alla compensazione; in tali ipotesi infatti le somme già corrisposte indebitamente debbono ritenersi anticipazioni delle somme da corrispondere. Lo stesso criterio deve essere seguito anche per l’ipotesi di prestazioni erogate in luogo di altre corrisposte indebitamente per periodi coincidenti (circ. 154/1997).


L’eventuale indebito residuo risultante dalla compensazione deve essere recuperato secondo le modalità precedentemente elencate.

TRATTENUTE SULLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

Il recupero delle somme indebitamente erogate può essere operato indistintamente su tutte le prestazioni pensionistiche di cui il debitore è titolare al momento della notifica dell’indebito. L'importo a recupero va eventualmente rideterminato se diventa titolare di altre prestazioni pensionistiche.


L'art. 13 della l. 412/1991, nel fissare i presupposti per il recupero degli indebiti pensionistici non oggetto di sanatoria, non stabilisce particolari modalità in base alle quali deve avvenire il recupero.


Pertanto, in materia, trovano applicazione esclusivamente le disposizioni di cui all’ art. 69 della l. 153/1969 e successive modifiche:

  • l’ammontare delle trattenute sulle prestazioni pensionistiche deve essere limitato ad un quinto dell’importo della prestazione  medesima (comma 1);
  • il recupero sulle prestazioni pensionistiche a carico dell’AGO, deve far salvo in ogni caso l’importo corrispondente al trattamento minimo (comma 2);
  • le somme da recuperare non possono essere gravate da interessi salvo che l’indebita percezione sia dovuta a dolo dell’interessato (comma 3).

Nel caso in cui il debitore sia titolare di più trattamenti pensionistici la trattenuta di un quinto deve essere operata su ciascun trattamento, fermo restando il limite del trattamento minimo, che deve essere salvaguardato sul totale delle prestazioni.


In ogni caso non possono essere oggetto di trattenuta le somme dovute a titolo di assegni al nucleo familiare, pensione o assegno sociale e i trattamenti di invalidità civile se non per somme erogate per titolo di prestazione identico a quello per il quale deve essere operata la trattenuta.


PAGAMENTO MEDIANTE RIMESSE IN DENARO



Qualora il debitore non sia titolare di crediti  verso l’Istituto o non sia più titolare di prestazioni pensionistiche, o sia titolare di prestazioni pensionistiche il cui importo non consenta il recupero mediante trattenuta sulla prestazione pensionistica, la struttura territoriale che procede alla notifica dell’indebito, invia contestualmente la richiesta di pagamento (mediante bollettino di conto corrente o assegno) con l’avvertimento che, scaduto infruttuosamente il termine di 30 giorni (60 per i residenti all’estero), sarà dato corso all’azione legale per il recupero coattivo delle somme indebitamente erogate.


Nel caso sia stata concordata la dilazione del pagamento, qualora il debitore interrompa il versamento delle somme dovute alle scadenze stabilite, la Sede territoriale avrà cura di avvertire il debitore, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, che nel caso questi non riprenda il versamento entro il termine di 30 giorni (60 per i residenti all’estero) sarà dato corso all’azione legale per il recupero coattivo delle somme ancora dovute.


IL RIESAME E IL RICORSO



Avverso il provvedimento di indebito emesso dall’Inps l’interessato può presentare:

  • domanda di ricostituzione della pensione sull’apposito modulo reperibile presso tutte le sedi dell’Inps;
  • domanda di riesame, in carta semplice;  
  • ricorso al Comitato provinciale dell’Inps, tramite la sede che ha assunto il provvedimento impugnato.
 
Il ricorso, in carta semplice, può essere consegnato direttamente alla sede Inps, territorialmente competente, oppure spedito per raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine di 90 giorni dalla data di ricezione della notifica di indebito.


Con il ricorso è necessario presentare tutta la documentazione e fornire le notizie che sono ritenute utili per l’accoglimento dell’istanza.


Per la presentazione del ricorso l’interessato può rivolgersi ad un Ente di Patronato che l’assisterà gratuitamente.


Se il Comitato Provinciale dell’Inps non decide il ricorso entro 90 giorni dalla data di presentazione, o in caso di decisione negativa, l’interessato può proporre azione giudiziaria entro i successivi tre anni.


Qualora le motivazioni o la documentazione prodotta consentano l’accoglimento dell’istanza la sede Inps procederà, in ogni caso, alla ricostituzione della pensione e alla valutazione delle compensazioni dei crediti eventualmente scomputabili dal debito del pensionato.


In caso contrario il pensionato riceverà il provvedimento di reiezione.

INDEBITI RELATIVI AGLI INVALIDI CIVILI

Ai sensi dell’ art. 42, comma 5, del  d.l. 269/2003, convertito con modificazioni nella l. 326/2003 non si procede alla ripetizione delle somme  indebitamente percepite prima del 2 ottobre 2003 a titolo di provvidenze economiche a invalidi civili nei confronti di quei soggetti risultati, a seguito di verifica, privi del requisito reddituale richiesto per l'erogazione della prestazione. Rientrano nella specie  anche le pensioni e gli assegni sociali derivanti da prestazioni agli invalidi civili (msg. 17881/06).


La sanatoria comprende altresì le riscossioni indebite della maggiorazione sociale prevista dall'art. 38 della legge 448/2001 e degli altri benefici spettanti dopo il 65° anno di età (risposta a quesito del 11.12.06).


Va ricordato che prima dell’entrata in vigore della predetta norma le prestazioni erogate in favore degli invalidi civili erano escluse da qualsiasi sanatoria. Le somme indebitamente percepite in mancanza del requisito sanitario rimangono escluse dalla sanatoria.


Per i titolari di invalidità civile - sottoposti a visita di verifica straordinaria e per i quali sia stata accertata l'insussistenza dei requisiti sanitari - la revoca dei benefici assistenziali in godimento opera i suoi effetti dal mese successivo alla data della visita.


La mancata immediata sospensione delle prestazioni, con conseguente formazione dell'indebito, non implica quindi che la revoca operi da data successiva a quella della visita né tantomeno dalla data di comunicazione della revoca: devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica (sentenze Cassazione Sezione Lavoro 14212/01, 6091/02, 14590/02, 12759/03).


Le Sedi procederanno al recupero delle mensilità riscosse indebitamente dal 2 ottobre 2003 in poi.


N.B. Per le prestazioni agli invalidi civili, trasformate in pensioni sociali e assegni sociali al compimento del 65° anno di età è da precisare che:

  • non deve essere applicato l'art. 13 della l. 412/1991
  • deve essere applicata la sanatoria  prevista dalla l. 326/2003. 

Leggi questo articolo in formato PDFTorna su all'inizio del contenuto.

FONTE INPS

mercoledì 28 gennaio 2015

Adottato nuovo Isee, cambia il sistema di assistenza domiciliare

Più servizi per anziani, persone con disabilità, minori e adulti in difficoltà. Invariata la gratuità per i meno abbienti. Possibile accedere al servizio con la compartecipazione progressiva in base al reddito. Assessore Majorino: “Conitnuiamo a sostenere chi è più fragile e apriamo i servizi a chi, sul mercato privato, può permetterseli solo in parte”

Un 'offerta di servizi di assistenza a domicilio più ampia e specifica, rivolta non solo alle persone già seguite dai Servizi sociali ma a tutti i cittadini che potranno riceverla gratuitamente o contribuendo per una parte o per il tutto all’ “acquisto” in base al proprio reddito. Per usufruire dei servizi di assistenza domiciliare sarà richiesta la presentazione del nuovo Isee (Indicatore situazione economica equivalente), con i nuovi criteri di valutazione della situazione patrimoniale definiti Stato ed entrati in vigore lo scorso 1°gennaio. Sono queste le caratteristiche principali del nuovo sistema di assistenza domiciliare (Sistema integrato di domiciliarità), avviato dall’Amministrazione con l’inizio del nuovo anno per intensificare e diversificare le cure a casa. Il nuovo sistema è rivolto a tutte le persone fragili che necessitano di interventi di supporto a casa, non solo anziani, ma anche persone con disabilità, minori, madri sole con bambini, adulti in difficoltà. Si tratta di una vera rivoluzione rispetto al sistema usato fino ad oggi, che permetterà alle persone di essere seguite a casa di più e meglio evitando, finché è possibile il trasferimento in strutture esterne (residenze sanitarie assistenziali, centri diurni e comunità educative per minori…), una soluzione spesso più traumatica, costosa e non necessaria. 

Con il nuovo sistema si potrà contare su un elevato numero di interventi specifici, costruiti sulle esigenze della singola persona proprio per rispondere alle diverse situazioni di necessità. Ad esempio si potrà richiedere l’assistenza, singola o condivisa, di una badante, di una baby sitter, di un educatore, ma anche ricevere attività aggiuntive di carattere socio-assistenziale e socio-educativa tra cui la consegna dei pasti, la piccola manutenzione domestica, il trasporto con accompagnamento, la cura della persona (con somministrazione di terapie, iniezioni, igiene della persona, pedicure curativo…). Nell’insieme di servizi a domicilio saranno disponibili anche l’assistenza psicologica per il periodo della gravidanza, della maternità e per il fine vita. Ci saranno infine anche interventi per la cura degli animali di affezione e delle piante. Il nuovo sistema potrà contare sullo sportello CuraMi (www.curami.net) aperto nel febbraio del 2014 per l’impiego di assistenti familiari
“Da quest’anno – spiega l’assessore alle Politiche sociali, Pierfrancesco Majorino – i milanesi avranno a disposizione un sistema di assistenza domiciliare con un’offerta di servizi più ampia e aperta a tutti. Continueremo a sostenere chi è più fragile ed economicamente svantaggiato fornendo gratuitamente i servizi. Ma al tempo stesso i medesimi servizi saranno a disposizione anche di chi, con un reddito più alto, potrà accedere all’assistenza pagandone una parte. Contiamo così di non lasciare fuori nessuno, sia chi non ha risorse per pagarsi l’assistenza, sia chi non ne ha abbastanza per rivolgersi ad un privato e con noi ne pagherebbe solo una parte. La nostra proposta di servizi, per numero, qualità e affidabilità pensiamo possa concorrere con l’offerta privata e attrarre anche chi può pagare l’intero costo dell’assistenza. Le risorse così acquisite saranno reinvestite sui servizi gratuiti per i meno abbienti”.  “Milano – aggiunge Majorino – è di fatto la prima grande città italiana che provvede alla riorganizzazione del sistema di assistenza domiciliare introducendo il nuovo Isee. Questo è un tema centrale del welfare milanese e avremo modo di discuterne anche durante il prossimo Forum delle Politiche sociali che si terrà dal 27 febbraio al 7 marzo”.
In base alla condizione patrimoniale attestata dal nuovo Isee i servizi continueranno essere gratuiti o vi si potrà accedere contribuendo progressivamente a seconda del proprio reddito fino ad “acquistare” interamente il servizio. Con la compartecipazione, per la prima volta, l’assistenza domiciliare sarà messa a disposizione di tutti i cittadini, sia delle persone che ne usufruiranno gratuitamente, sia di tutti gli altri che a seconda del proprio reddito potranno “acquistare” il servizio dal Comune pagandone una parte o tutto il costo, anziché cercarli altrove rivolgendosi ad altri fornitori presenti sul mercato. 
Il nuovo sistema consentirà quindi di allargare il servizio a un numero più ampio di persone. Gli introiti ottenuti per effetto della compartecipazioni saranno reinvestiti nel servizio a sostegno della gratuità per le persone a basso reddito. Ciò avverrà anche grazie ad un severo sistema di controllo delle domande volto a verificare i requisiti dei richiedenti e la conformità della loro posizione economica ai criteri di gratuità. 
A fornire i servizi saranno 25 enti, molti dei quali organizzati in raggruppamenti temporanei d’impresa che hanno partecipato al bando e sono state accreditati per la fornitura dei servizi.
Il sistema di compartecipazione sarà introdotto in forma sperimentale per sei mesi e la contribuzione sarà calcolata in misura proporzionale, in modo continuo e lineare e non per scaglioni. 
L’Amministrazione ha definito una soglia minima di valore Isee sotto la quale si continuerà ad avere diritto alla gratuità rispetto al costo del servizio e una soglia massima a partire dalla quale la quota di contribuzione sarà pari al 100% del costo del servizio o della tariffa. 
Le soglie sono le seguenti:




Tipologia di servizio Soglia  Valori ISEE Quota di contribuzione
Domiciliarità per le persone anziane  Minima
 10.000
 0%
  Massima
 30.000
 100%
Domiciliarità per le persone con disabilità   Minima
  10.000
 0%
  Massima
 30.000
 100%
Domiciliarità per i nuclei familiari con minori   Minima
 20.000
 0%
  Massima
 40.000
 100%


Fra i due estremi così determinati la quota in percentuale di contribuzione a carico della persona sarà determinata in ragione dell’Isee posseduto e sarà progressiva. La Giunta ha stabilito che le soglie minima e massima potranno essere riviste in seguito agli esiti della sperimentazione. 
Il sistema di contribuzione prevede che la persona che usufruisce del servizio paghi la propria quota direttamente al gestore, mentre il Comune riconoscerà al gestore la quota a suo carico. 
I criteri applicati per la determinazione della compartecipazione potranno subire modifiche e integrazioni soprattutto in relazione agli effetti reali che l’applicazione del nuovo Isee produrrà. L’Amministrazione si riserva di intervenire con eventuali correttivi che terranno conto della salvaguardia dei beneficiari, sia degli equilibri di finanza pubblica. 
Al fine di evitare disagi ai cittadini, che sorgerebbero qualora fosse necessario revisionare in una volta sola tutti i servizi offerti è previsto che le prestazioni sociali gratuite già in corso proseguano fino alla fine del 2015 e che il nuovo sistema sia utilizzato solo per le nuove richieste.
Il nuovo Isee. Il nuovo Isee presenta le seguenti caratteristiche: 
a) adotta una nozione di reddito disponibile che include anche somme fiscalmente esenti; 
 b) considera una maggiore incidenza della componente patrimoniale; 
 c) valuta le caratteristiche dei nuclei familiari con carichi particolarmente gravosi, come le famiglie numerose (con tre o più figli) e quelle con persone con disabilità; 
d) riduce l’area dell’autodichiarazione, consentendo di rafforzare i controlli e ridurre le situazioni di accesso indebito alle prestazioni agevolate.

martedì 27 gennaio 2015

Comune L'Aquila: ok a delibera su modifica statuto centro anziani


Su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali, Emanuela Di Giovambattista, la Giunta ha approvato una delibera su "Modifiche allo Statuto del Centro Sociale Anziani e approvazione Regolamento comunale per la concessione di contributi economici ai Centri Sociali."
Le modifiche allo statuto, risalente al 1989, sono state applicate al fine di: ampliarne la partecipazione, estendendola a tutti gli ultra- sessantenni, anche se non ancora pensionati; prevedere la figura di eventuali "soci sostenitori" ovvero cittadini maggiorenni che vorranno sostenere il Centro mediante versamenti di quote volontarie senza obbligo di restituzione da parte dello stesso Centro; stabilire che l'Assemblea è costituita da tutti i soci aventi diritto al voto e che i suddetti "soci sostenitori" possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto.
"Con queste modifiche - ha dichiarato l'Assessore Di Giovambattista - l'Amministrazione ha inteso promuovere interventi volti a garantire la qualità della vita e a valorizzare e sostenere, per la loro rilevanza sociale, le attività svolte dai Centri Sociali per anziani del territorio, mediante contributi a sostegno di progetti finalizzati. Nel Programma di Mandato del Sindaco è presente, infatti, la riattivazione di questi Centri che, soprattutto dopo terremoto, sono divenuti dei veri e propri luoghi di aggregazione intergenerazionali, in particolar modo nelle frazioni. Data, pertanto, la forte valenza sociale, ricreativa e culturale di queste realtà, abbiamo previsto, in accordo con i Presidenti dei Centri Sociali, la possibilita' di allargare le iscrizioni e di accedere a finanziamenti."
Il Regolamento comunale per la concessione di contributi economici ai Centri Sociali, stabilisce, pertanto, i criteri, le modalità e le procedure per la concessone di benefici economici, individuando obiettivi ed indirizzi di intervento.
In particolare: il Consiglio Comunale, in sede di approvazione del bilancio annuale, determina l'ammontare complessivo degli stanziamenti destinati al finanziamento dei Centri Sociali; si accede al finanziamento attraverso regolare domanda; in base alle risorse disponibili ed al numero delle domande ammissibili, la Giunta Comunale approva il Piano di riparto dei contributi da destinare ai Centri Sociali Anziani ubicati sul territorio.
Il 30% del fondo stanziato verrà ripartito in base al numero degli iscritti mentre il 70% in base alle attività proposte.
"Sostenere le attività dei Centri Sociali per Anziani - ha concluso la Di Giovambattista - significa evitare, soprattutto nelle frazioni - l'isolamento sociale ed è, pertanto, auspicabile che ne vengano riattivati quanti piu' possibile, oltre i dodici a tutt'oggi esistenti. Un ringraziamento particolare, vorrei infine rivolgerlo al Presidente della III Commissione Consiliare, Adriano Durante, per la collaborazione fattiva e l'impegno profuso nella costruzione di questo importante percorso".


FONTE   NewsTown

lunedì 26 gennaio 2015

Il fascino delle debuttanti

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Slide Show
Sabato sera, nella sede della Società del Giardino a Palazzo Spinola, si è tenuta la 33esima edizione del Ballo Viennese di Milano organizzato dall’Austria Italia Club. Protagonisti indiscussi sono stati le sedici ragazze e i quattro ragazzi che hanno debuttato in società ballando al ritmo dei valzer viennesi suonati dall’orchestra appositamente arrivata da Vienna, accompagnati dagli allievi e dalle allieve della Scuola Militare Teuliè (Fotogramma)

venerdì 23 gennaio 2015

Pensioni: domanda online di ricongiunzione contributi

Da marzo modalità telematica esclusiva per la presentazione delle domande di ricongiunzione dei contributi previdenziali: i dettagli comunicati dall'INPS.
Viaggia online la domanda di ricongiunzione dei contributi nel fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’AGO (ai sensi dell’art. 1, legge n. 29/1979), nel fondo Quiescenza Poste e nel Fondo Dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A. (ai sensi dell’art. 2, legge n. 29/1979) e quella per i liberi professionisti (ai sensi dell’art. 1, legge n. 45/1990). Con la circolare n. 179/2014, l’INPS ha infatti esteso anche agli Enti incorporati all’INPS (Gestione pubblica e Lavoratori dello spettacolo e Sportivi professionisti) il programma di telematizzazione dei servizi che lo stesso Istituto ha ormai intrapreso da qualche anno.

=> Ricongiunzione contributi pensioni: la mini guida

Domande di ricongiunzione
Il servizio telematico di presentazione delle domande di ricongiunzione dei contributi previdenziali è disponibile per:
  • il Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’assicurazione generale obbligatoria (art. 1 della legge n. 29/1979);
  • il Fondo quiescenza Poste e nel Fondo Dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A.(art. 2 della legge n. 29/1979);
  • i periodi assicurativi per i liberi professionisti (art. 1 della legge n. 45/1990).

Utilizzo del canale telematico

Per tali ricongiunzioni, dal 16 marzo 2015 la presentazione delle domande dovrà avvenire esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:
  • WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN su questo portale seguendo il percorso: Servizi OnLine>Elenco di tutti i servizi>Ricongiunzione;
  • Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
  • Contact Center Integrato – chiamando da rete fissa il numero verde 803164, oppure da rete mobile il numero 06 164164, a pagamento, secondo il piano tariffario del proprio gestore telefonico.

=> PIN INPS: online la video guida per la richiesta

Periodo transitorio

Da ora fino alla data del 31 marzo 2015 è previsto un periodo transitorio, durante il quale le domande potranno essere presentate sia in formato cartaceo, sia nella modalità telematica. (Fonte: Circolare INPS n.179/2014)

giovedì 22 gennaio 2015

INPS, pensione anticipata piena da gennaio

L'INPS applica da subito la norma della Legge di Stabilità che abolisce il taglio della pensione anticipata a chi si ritira prima dei 62 anni ma con il contributivo pieno.
Inps
L’INPS recepisce la Legge di Stabilità 2015 e toglie, dall’1 gennaio 2015, la decurtazione dell’1% o 2% alla pensione anticipata che era stata prevista a decorrere da quest’anno per coloro che maturano il requisito contributivo pieno entro la fine del 2017. L’istituto previdenziale lo ha comunicato con il messaggio 417/2015, applicando quindi la novità introdotta dalla manovra in attesa che vengano diramate istruzioni operative.

=> Pensione anticipata senza tagli con il contributivo pieno

Pensioni anticipate
Si tratta dell’applicazione di una modifica alla Riforma pensioni Fornero introdotta dalla Legge di Stabilità 2015, per la precisione dal comma 113. Il quale prevede appunto che le pensioni anticipate decorrenti a partire dal 2015 non abbiano più la riduzione prevista dalla Legge Fornero (articolo 24, comma 10, Dl 201/2011), a patto che maturino il requisito pieno di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017. Prima di questa disposizione, quindi fino allo scorso 31 dicembre 2014, la Riforma Fornero prevedeva un taglio dell’assegno previdenziale pari all’1% per ogni anno di anticipo rispetto all’età minima (62 anni), e del 2% per ogni anno prima dei 60 anni. Ricordiamo che la Legge riguarda chi sceglie la pensione anticipata, quindi si ritira prima dei 62 anni avendo però almeno 42 anni e sei mesi per gli uomini e 41 anni e sei mesi per le donne.

=> Pensioni, guida alle riforme 2015

Lavoratori precoci

In realtà, c’era già una norma che toglieva questa decurtazione, ma non per tutti: si tratta dell’articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 216/2011 (con tutte le modifiche apportate da leggi seguenti), il quale prevedeva di non applicare il taglio dell’1% o 2% ai cosiddetti lavoratori precoci, ovvero coloro che avevano tutti i contributi derivanti esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro. Si potevano conteggiare anche i periodi di maternità, infortunio, malattia, congedi parentali, permessi per assistere un parente in condizione di handicap grave, assolvimento degli obblighi di leva, cassa integrazione guadagni ordinaria, ma non altre tipologie di contributi (ad esempio, il riscatto della laurea, o eventuali periodi di contribuzione volontaria).

Requisito contributivo

La Legge di Stabilità, invece, ha esteso la pensione piena a tutti i lavoratori che maturano il requisito contributivo, indipendentemente dalla tipologia di contributi versati. In attesa di più precise istruzioni operative, anche in ordine alla corretta interpretazione del coordinamento di tutte le regole sopra citate, l’INPS ha deciso di applicare da subito la modifica contenuta in manovra, pagando quindi la pensione anticipata piena a chi si ritira con il requisito contributivo nel 2015.

mercoledì 21 gennaio 2015

Certificazione Unica: il CUD 2015 dall’INPS per posta

Come richiedere il CUD INPS anche senza l'utilizzo della PEC, via posta elettronica ordinaria.
In arrivo la scadenza relativa alla certificazione unica dei redditi da lavoro dipendente, pensione e assimilati (CUD, dal 2015 CU): entro il 28 febbraio i datori di lavoro e gli Enti pensionistici devono consegnare il CUD in duplice copia al contribuente. Nel caso dell’INPS, la certificazione può essere richiesta anche via posta elettronica ordinaria (non certificata).

CUD INPS via posta ordinaria

Per richiedere all’INPS il proprio CUD, l’istanza va inviata all’Istituto all’indirizzo richiestaCUD@postacert.inps.gov.it allegando copia dell’istanza digitalizzata e debitamente firmata e copia digitalizzata fronte/retro di un documento di riconoscimento valido.

=> CUD: Modello CU 2015 versione ufficiale

La richiesta può essere inviata direttamente o rivolgendosi a dei professionisti abilitati all’assistenza fiscale che abbiano stipulato con l’Istituto la convenzione per la trasmissione dei modelli RED. Ricordiamo che è possibile chiedere all’INPS anche l’invio del CUD in formato cartaceo al proprio domicilio, contattando il numero verde 800.434320 e comunicando il proprio nome e cognome e la data di nascita. L’Istituto invierà poi, all’indirizzo comunicato dal richiedente, il modello CUD.

=> CUD INPS: online, cartaceo, a casa

CUD INPS telematico

Ogni anno l’INPS rende disponibili i CUD in modalità telematica: la certificazione unica è reperibile, previa identificazione tramite PIN, nella sezione Servizi al cittadino del portale istituzionale, dove può essere visualizzata e stampata dall’utente.

=> Leggi come ottenere il PIN INPS dispositivo

CUD INPS via PEC
Diversamente, nel caso sia stato comunicato all’INPS un indirizzo valido di posta elettronica certificata CEC-PAC, il CUD INPS viene recapitato alla casella PEC corrispondente. Nel caso sia necessario chiedere l’invio del CUD via PEC, l’indirizzo al quale inoltrare la domanda è richiestaCUD@postacert.inps.gov.it.

CUD INPS cartaceo

L’INPS mette poi a disposizione alcune modalità alternative per la ricezione del CUD, a fronte della facoltà prevista dal legislatore di richiedere la trasmissione del CUD in forma cartacea utilizzando i seguenti canali:

  • servizio erogato dalle Strutture dell’Istituto, dove è disponibile almeno uno sportello dedicato al rilascio cartaceo del CUD;
  • postazioni informatiche self service istituite presso tutte le Strutture territoriali dell’Istituto e utilizzabili dagli utenti in possesso di PIN per stampare il proprio CUD;
  • patronati, CAF, professionisti abilitati all’assistenza fiscale in possesso di PIN e di certificato Entratel che possono visualizzare e stampare il CUD previa acquisizione di una specifica delega o mandato di assistenza;
  • Comuni ed altre PP.AA. abilitate, ovvero che abbiano sottoscritto un protocollo con l’Istituto per l’attivazione di un punto cliente di servizio;
  • uffici postali appartenenti alla rete “Sportello Amico” in adesione al progetto “Reti Amiche” promosso nel 2008 dal Ministero della Pubblica Amministrazione e Innovazione con lo scopo di facilitare l’accesso dei cittadini ai servizi della Pubblica Amministrazione e di ridurre i tempi delle procedure burocratiche;
  • Sportello Mobile per utenti particolarmente disagiati come ultraottantacinquenni titolari di indennità di accompagnamento, speciale o di comunicazione in possesso del codice personale fornito con apposita comunicazione dell’Istituto possono, il CUD può essere richiesto a domicilio contattando un operatore della Sede territorialmente competente al numero telefonico indicato nella comunicazione;
  • anche i pensionati residenti all’estero possono richiedere la certificazione a domicilio fornendo i propri dati anagrafici e il numero di codice fiscale, ai seguenti numeri telefonici dedicati 06.59054403 – 06.59053661 – 06.59055702, con orario 8.00 – 19,00 (ora italiana);
  • spedizione del CUD al domicilio del titolare facoltà concessa a tutti gli utenti dal comma 114 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in caso di richiesta e di dichiarata impossibilità di accedere alla certificazione, direttamente o delegando altro soggetto, mediante i servizi sopra elencati l’Istituto provvederà ad inviare il CUD a domicilio e per lo scopo ha attivato il numero verde 800.43.43.20 in aggiunta ai già esistenti numero verde 803.164 per i telefoni fissi e 06164164 per i telefoni cellulari.

martedì 20 gennaio 2015

L'Inps sospende, in via cautelativa, l'applicazione della penalizzazione per tutti coloro che accedono alla pensione anticipata prima di aver compiuto i 62 anni.

Le pensioni liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2015 non subiranno l'applicazione, in via cautelativa, delle riduzioni dell'1-2% sull'importo dell'assegno qualora non siano stati perfezionati i 62 anni di età. E' quanto ha precisato il messaggio inps 417/2015 (di seguito il testo del messaggio) in attesa che l'istituto pubblichi le istruzioni operative sulla portata delle innovazioni contenute nella legge di stabilità 2015. 

Messaggio Inps 417/2015
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, Supplemento ordinario n. 99, è stata pubblicata la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)".
L’articolo 1, comma 113, della citata legge così dispone: "Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1º gennaio 2015, il secondo periodo del comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017»".
Com’è noto, l’articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nei confronti dei soggetti che accedono alla pensione anticipata ad un’età inferiore a 62 anni si applica, sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo, una riduzione pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l’età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi (vedi circolari n. 35, punto 2 e n. 37, punto 8, del 2012).
Inoltre, l’articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, così come modificato dalla legge del 30 ottobre 2013, n. 125, di conversione del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 e dalla legge 27 dicembre 2013 n. 147, ha stabilito che le disposizioni di cui al citato articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva per il diritto alla pensione anticipata entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria, nonché per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e per i congedi parentali di maternità e paternità previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché i congedi e i permessi concessi ai sensi dell’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (vedi messaggi n. 219, punto 5, del 4 gennaio 2013 e n. 5280 dell’11 giugno 2014).
Ciò posto, in attesa che vengano diramate le istruzioni operative relative all'applicazione della norma in oggetto, con effetto sulle pensioni anticipate nel sistema misto decorrenti dal 1º gennaio 2015, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, le Sedi avranno cura di non applicare le disposizioni in materia di riduzione percentuale della pensione anticipata di cui ai citati articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, e articolo 6, comma 2-quater.


FONTE PENSIONIOGGI.IT