lunedì 28 novembre 2016

AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE IN AMBITO CULTURALE, SOCIALE, SPORTIVO, RICREATIVO ED EDUCATIVO IN MUNICIPIO 3 NEL PERIODO OTOBRE-DICEMBRE 2016

Municipio 3 Bando di Avvisi - Pubblicato sul sito internet il 30/09/2016 - Termine di consegna domanda di partecipazione il 12/12/2016 GRADUATORIA BANDO



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Pensioni 2017 senza rivalutazioni

Richiesta di perequazione del trattamento pensionistico Facsimile della lettera per l'interruzione della prescrizione da inviare entro il 31/12/2016 Scarica il modulo

Indice di rivalutazione delle pensioni 2017 pari a zero, niente conguaglio e assegni uguali a quelli 2016: rischio di un -0,1% per il recupero dell'inflazione 2014-2015.
Le pensioni 2017 non si rivalutano, anzi rischiano di subire una decurtazione per il recupero dell’inflazione 2014-2015: vediamo  la situazione, partendo dagli indici di rivalutazione 2016 e 2017, entrambi pari a zero, definiti da decreto del ministero dell’Economia. Si tratta del provvedimento con cui ogni anno viene stabilito in che modo si rivalutano le pensioni, è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 novembre.

In base al decreto ministeriale, sia la percentuale di rivalutazione per il ricalcolo 2015-2016 sia quella 2016-2017 sono pari a zero. Le stime dell’anno scorso erano anch’esse pari a zero e il risultato è che sul fronte della rivalutazione rispetto all’inflazione non ci sarà alcun conguaglio da fare per la pensione 2017.

Il meccanismo, come è noto, è il seguente: ogni anni il ministero dell’Economia stabilisce, per decreto, in base all’andamento dell’inflazione, l’indice di rivalutazione delle pensioni per l’anno in corso e quello stimato per l’anno successivo. Le pensioni vengono erogate in base all’indice stimato per l’anno in corso, se poi l’indice definito è diverso, si effettua il conguaglio l’anno successivo.

C’è però da recuperare uno 0,1% sul 2014, che la Legge di Stabilità 2016 aveva congelato rinviandolo, appunto al 2017. In pratica, l’inflazione reale 2015, pari allo 0,2%, era stata più bassa di quella prevista (e applicata alle pensioni 2015), pari allo 0,3%.


Quindi, nel 2016, i pensionati avrebbero dovuto “restituire” lo 0,1% in più che avevano ricevuto nel 2015 sulla base di un’inflazione stimata più alta di quella reale. La manovra economica dello scorso anno (legge 208/2015, comma 288), aveva però fatto slittare di un anno questo recupero, confidando che l’inflazione reale 2016 sarebbe stata più alta di quella programmata (come detto pari a 0), consentendo quindi di ammortizzare il conguaglio senza provocare una decurtazione degli assegni.

Il fatto è che invece anche quest’anno si ripropone lo stesso problema: come detto, l’inflazione reale e quella stimata coincidono, e sono pari a zero, quindi non prevede che si debba nè recuperare né aggiungere nulla. A meno che non intervengano nuove proroghe, bisogna però applicare il taglio dello 0,1% che era slittato l’anno scorso.


Ricordiamo che un problema analogo si era posto in relazione alla perequazione dei montanti contributivi, ed è stato risolto rinviando al primo anno di saldo non negativo un eventuale necessità di conguaglio negativo. Spieghiamo bene: questo coefficiente si calcola, con cadenza annuale, sulla base dell’andamento del PIL degli ultimi cinque anni, e si applica al montante contributivo. Nel 2015, per la prima volta in assoluto, è successo che il coefficiente sia stato negativo, a causa della lunga crisi economica.

Il decreto pensioni è però intervenuto a tamponare la situazione, stabilendo che, nel caso in cui il ciclo economico provochi un taglio delle pensioni, si assuma artificialmente un indice di perequazione pari a 1. La legge prevede anche che successivamente si debbano recuperare le somme, escludendo però il biennio 2015-2016. In questo modo, per il biennio 2015-2016 non è stato applicata la decurtazione, che altrimenti sarebbe stata necessaria.

Nel caso in cui si verifichi nuovamente una variazione negativa, si applica artificialmente il coefficiente pari a 1, e poi si procede al recupero nelle successive annualità, quando il coefficiente torna positivo.

Fonte: decreto ministeriale

mercoledì 23 novembre 2016

COMUNE DI MILANO.CONCESSIONE DI CONTRIBUTI COMUNALI



(“Regolamento per la concessione di contributi ed altre erogazioni economiche a favore di Soggetti pubblici e privati ai sensi dell’art.12 della Legge n. 241/90.” approvato dal Consiglio Comunale in data 20.12.1990 con deliberazione n.749/90.)

<<Approvato dal Consiglio Comunale in data 20.12.1990 con deliberazione n. 749/90
(inviata al CO.RE.CO. il 24.12.1990, pubblicata all’Albo Pretorio dal 24.12.1990
all’8.1.1991, divenuta esecutiva dal 15.1.1991, ai sensi dell’art. 46, I comma, della Legge 8.6.1990 n. 142).
Successivamente modificati gli artt. 5 e 7 con deliberazione n. 69/98 nella seduta del 20.7.1998, (esecutiva dal 7.8.1998).
Con deliberazione n. 103/2002 del 5.12.2002 il Consiglio comunale ha modificato
l’oggetto del Regolamento e gli artt. 1, 2, 4, 5 e integrato con l’art. 14.
Con deliberazione n. 44/2014 del 18.12.2014 il Consiglio comunale ha modificato gli
artt. 1, 2, 4, 5. >>
Con deliberazione n. 18/2015 del 6.7.2015 il Consiglio comunale ha modificato gli artt.1, 2, 4.>
L'Amministrazione Comunale, nell'ambito dei suoi compiti istituzionali, provvede alla concessione di contributi ed altre erogazioni economiche, ai sensi dell'art. 12 della legge 7.8.90, n. 241, a favore di Istituzioni, Associazioni, Società, Organizzazioni, Enti pubblici e privati, successivamente indicati con il termine "Enti", per attività ed iniziative di informazione, di formazione, di promozione, di aggregazione sociale, di organizzazione e per prestazioni di interventi e/o servizi, svolte dagli "Enti" in via continuativa nel corso dell'anno, o per attività di tipo occasionale, o per singoli progetti a favore della cittadinanza, o di particolari categorie di cittadini e nell'ambito del territorio comunale



LEGGI (“Regolamento per la concessione di contributi ed altre erogazioni economiche a favore di Soggetti pubblici e privati ai sensi dell’art.12 della Legge n. 241/90.” approvato dal Consiglio Comunale in data 20.12.1990 con deliberazione n.749/90.)


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lunedì 21 novembre 2016

COORDINAMENTO PARTECIPANTI CENTRI ANZIANI E ORTISTI



Le principali finalità del COORDINAMENTO PROVINCIALE PARTECIPANTI CENTRI ANZIANI E ORTISTI di MILANO sono la promozione e lo sviluppo dei centri e orti sociali ,la realizzazione dei diritti degli anziani ed in particolare:
«Favorire l'attivazione e il mantenimento del benessere psicofisico degli utenti» « Promuovere Online relazioni sociali tra le persone e organizzare la partecipazione degli anziani alle proposte culturali, ricreative e sportive presenti sul territorio »


SI RICEVE PER APPUNTAMENTO


INFO : 3883642614-e-mail: movimentopensionali@iuniscuola.it


Sede operativa: c/o  IUniScuoLa Settore Politiche Sociali Via Olona, 19 –20123 Milano

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COMUNE DI MILANO.Centri Socio-Ricreativi


COMUNE DI MILANO.Centri Socio-Ricreativi

Centri Socio-Ricreativi sono aperti a tutti i cittadini che hanno compiuto i 55 anni di età.
Si accede tramite iscrizione presso la Segreteria del Centro prescelto con sottoscrizione di tessera  annuale e versamento della quota associativa di 10 €.
Le iscrizioni sono accolte preferibilmente dal 1 gennaio al 31 marzo, ma sono consentite durante tutto l’anno. Con il versamento della quota associativa il cittadino diviene socio del Centro prescelto con diritto di voto nelle assemblee convocate dal Comitato di Gestione. La tessera della Rete dei Centri Socio Ricreativi Culturali consente tuttavia di accedere a tutti i 29 Centri della Rete del Comune di Milano dislocati nelle 9 Zone della città. E’ infatti possibile partecipare a tutte le loro attività, nel rispetto delle norme vigenti e facendone esplicita richiesta al Comitato di Gestione del Centro che deciderà in merito, tenendo conto delle caratteristiche proprie di ogni singolo Centro e nel rispetto delle norme sulla sicurezza.
I Centri sono aperti tutto l'anno e stabiliscono i loro orari in modo indipendente, anche se le iniziative che sono progettate, condotte e coordinate da operatori culturali del Comune, si svolgono prevalentemente nel pomeriggio. Il ventaglio dell'offerta è molto ampio:
  • momenti ricreativi: ballo, giochi, intrattenimenti musicali, ecc.
  • eventi culturali e informazione: gite, conferenze, visite guidate, spettacoli teatrali e cinematografici a condizioni molto vantaggiose
  • attività sportive: corsi di ginnastica dolce, yoga, campi di bocce, ecc.
Inoltre si tengono eventi particolari a tema in diversi periodi dell'anno e in occasione di varie ricorrenze.
La sede centrale si trova in via Statuto 17 - tel. 02 88463121: fornisce informazioni sulle iniziative e le attività dei Centri, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00

MUNICIPIO 1-AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE IN AMBITO CULTURALE, SOCIALE, SPORTIVO, RICREATIVO ED EDUCATIVO IN MUNICIPIO 1 NEL PERIODO OTTOBRE – DICEMBRE 2016.


Municipio 1
Bando di Avvisi 


- Pubblicato sul sito internet il 02/09/2016

-DOMANDA da consegnare a mano all’Ufficio Protocollo Dc Decentramento e Servizi al Cittadino – Settore Municipio 1, Via Marconi, 2 – Milano (aperto dalle ore 9.00 alle ore 12.00) entro le ore 12.00 del 26 settembre 2016.

MUNICIPIO 8. AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE NEL PERIODO 1-30 DICEMBRE 2016 PRESSO VARI LUOGHI DEL MUNICIPIO 8 PER GLI AMBITI: 1. ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE, EDUCATIVE E SPORTIVE 2. INIZIATIVE IN AMBITO NATALIZIO

Municipio 8
Bando di Avvisi 


- Pubblicato sul sito internet il 18/11/2016
Termine di consegna offerte il 28/11/2016



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giovedì 17 novembre 2016

IMU dovuta e mutuo prima casa

L'imposta IMU è dovuta su ogni immobile di proprietà in cui non si ha la residenza, dunque anche se questa viene spostata dopo aver acceso un mutuo prima casa.



Mia figlia ha comprato casa nel 2007 accedendo un mutuo. Per motivi di lavoro si è poi trasferita, spostando la residenza in altro Comune, dando la sua prima casa in affitto a canone libero con cedolare secca. E’ comunque soggetta al pagamento IMU pur pagando il mutuo come prima casa?


Domanda di: Sajeva T.
LIMU (Imposta Municipale Unica) è una tassazione locale ma con la particolarità di avere linee principali stabilite per legge a livello nazionale, istituita con la Legge di Stabilità del 2014 ed aggiornata in ultima istanza con la Legge di Stabilità del 2016.
L’IMU è una tassazione che non grava sul singolo cittadino bensì sull’immobile che risulta essere di proprietà del cittadino (o dei cittadini) in base alla quota di possesso di cui, appunto, esso dispone. Come si ricordava sopra, con la Legge di Stabilità del 2016 il legislatore nazionale ha voluto mettere alcuni paletti normativi per non dare la possibilità di effettuare delle disparità da comune a comune lasciando agli enti locali di deliberare fondamentalmente su aliquote da applicare ed eventuali detrazioni da effettuare. Novità importante, è stata l’abolizione del pagamento per gli immobili che risultano essere abitazioni principali (escluse quelle accatastate nelle categorie A1, A8 e A9) cioè quelle dove il contribuente dimora abitualmente ed ha la residenza anagrafica.
Per rispondere al quesito, se la persona non ha più la residenza presso quell’abitazione – su cui grava anche un contratto di locazione – questa diventa soggetta ad imposta, cioè dovrà effettuare il pagamento dell’IMU seguendo l’aliquota stabilita dal comune dov’è ubicata, di solito nominata aliquota ordinaria.
Greta Rosatelli, Esperto fiscalista


MUNICIPIO 4:BANDO PUBBLICO APERTO PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A ISTITUZIONI PRIVATE SOCIALI PER ATTIVITA’ DA REALIZZARE ENTRO IL 2016 E SUCCESSIVAMENTE ALLA COMUNICAZIONE DI RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO

Pubblicato sul sito internet il 19/09/2016


Termine di consegna domanda di partecipazione il 06/12/2016

Le domande dovranno pervenire al protocollo del Settore Municipio 4, Via Oglio 18, 20139 Milano (orario di apertura 9.30/12.00 da lunedì a venerdì e dalle ore 14,30 alle 15,30 il mercoledì ) entro e non oltre le ore 12.00 del 6 DICEMBRE 2016.
<Attività educative e volte alla coesione sociale: Il Municipio riconosce la centralità della persona, che esprime al meglio la propria capacità di relazione sociale all’interno della famiglia e di tutte le forme aggregative e associative costituite per effetto dell’iniziativa libera e solidale del singolo individuo e sostiene le iniziative di istituzioni, di associazioni, anche familiari, e di altri soggetti che promuovono il sostegno alla famiglia e l’integrazione sociale; in ambito educativo la crescita integrale dei bambini e dei ragazzi, lo sviluppo di pari opportunità di educazione, lo sviluppo di una rete locale fra soggetti educativi, anche per favorire l’orientamento scolastico e professionale. Il Municipio sostiene perciò attività nelle scuole, anche a integrazione dei percorsi didattici. Il Municipio sostiene in ambito sociale iniziative che promuovano lo sviluppo, l’aiuto e il miglioramento sociale delle famiglie e coinvolgano giovani, anziani, disabili, genitori separati e divorziati e soggetti fragili, anche avvalendosi delle attività svolte nei centri comunali (Cag, Cam, Csrc) e favorendo lo sviluppo di una rete di soggetti locali, istituzionali e non, che operano in ambito sociale.
Le risorse messe a disposizione per tale ambito di attività sono pari a € 16.000,00 >


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MUNICIPIO 3.Erogazione di contributi a istituzioni private sociali ed enti pubblici per attività da realizzare entro il 2016

Municipio 3 Bando di Avvisi - Pubblicato sul sito internet il 30/09/2016 - Termine di consegna domanda di partecipazione il 12/12/2016 AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE IN AMBITO CULTURALE, SOCIALE, SPORTIVO, RICREATIVO ED EDUCATIVO IN MUNICIPIO 3 NEL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016


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mercoledì 16 novembre 2016

COMUNE DI MILANO:NORME CHE REGOLANO LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ED ALTRE EROGAZIONI ECONOMICHE

L’Amministrazione comunale, nell’ambito dei suoi compiti istituzionali, provvede
alla concessione di contributi ed altre erogazioni economiche, ai sensi dell’art. 12
della legge 7.8.90, n. 241, a favore di Istituzioni – Associazioni – Società –
Organizzazioni – Enti pubblici e privati, successivamente indicati con il termine
“Enti”, per attività ed iniziative di informazione, di formazione, di promozione, di
aggregazione sociale, di organizzazione e per prestazioni di interventi e/o servizi,
svolte dagli “Enti” in via continuativa nel corso dell’anno, o per attività di tipo
occasionale, o per singoli progetti a favore della cittadinanza, o di particolari
categorie di cittadini e nell’ambito del territorio comunale.
2. In occasione di eventi particolarmente eclatanti (terremoti, alluvioni, disastri di
ogni genere, attentati, atti vandalici, comportamenti delittuosi cui conseguono
accadimenti che suscitano particolare turbamento e commozione nell’opinione
pubblica), verificatisi nel territorio del Comune di Milano, o nella città
metropolitana di Milano, quando istituita, in esito ai quali si è verificata la perdita
di vite umane o sono conseguite gravi infermità di carattere permanente o
temporaneo o danni alle cose e al patrimonio, il Comune può intervenire a ristoro
degli Enti e delle persone fisiche coinvolte infortunate o comunque danneggiate o
dei coniugi e/o dei parenti di primo grado - particolarmente di quelle coinvolte
nell’evento nell’adempimento del proprio dovere - pure con sussidi finanziari ed
in considerazione anche della situazione economica dei medesimi.
3. Allo stesso modo si potrà intervenire, di norma a favore solo di cittadini milanesi,
in caso di eventi della stessa natura verificatisi fuori del predetto territorio.
4. Possono essere destinati contributi, in parte corrente o in conto capitale, alle micro,
piccole e medie imprese, così come definite dalle norme comunitarie, diretti a:
a) favorire la ripresa economica a seguito del disagio generato dalla prossimità a
cantieri di pubblica utilità connessi alla realizzazione di opere pubbliche;
b) favorire la ripresa economica a seguito di eventi straordinari ed eccezionali
verificatisi nel territorio comunale, che abbiano causato danni a cose e al
patrimonio delle imprese, ovvero prevenire o limitare le conseguenze degli stessi
attraverso l'adozione di opportune misure di prevenzione;
c) riqualificare le attività economiche attraverso l’ammodernamento delle
strutture aziendali, degli impianti e delle attrezzature, in particolare per interventi
a favore dell’ambiente, della sicurezza, del risparmio energetico, per
l’abbattimento delle barriere architettoniche per livelli di servizio ulteriori rispetto
a quelli previsti dalla legge, per il contenimento del rumore;
d) favorire la partecipazione a progetti e/o interventi promossi e/o coordinati
dall’Amministrazione Comunale per il miglioramento dei servizi alla cittadinanza,
la valorizzazione estetica, la riqualificazione dell’arredo, la qualità ed il decoro di
ambiti territoriali o di categorie di attività economiche.
Articolo 2
1. Il sostegno finanziario di cui all’art. 1 viene deliberato dalla Giunta Comunale,
previa valutazione degli scopi che gli “Enti” perseguono e sulla scorta dei seguenti
criteri:


a) per le attività continuative svolte dall’Ente nel corso dell’anno:
• natura dell’attività svolta a carattere sostitutivo, integrativo o
complementare a quella dell’Amministrazione Comunale;
• numero di soci, del personale impiegato e degli utenti;
• capacità organizzativa ed esperienza acquisita;
• rendiconto delle spese e delle entrate;
• presenza o meno di contributi o sponsorizzazioni di enti pubblici o privati.
b) per le attività di tipo occasionale o per singoli progetti:
• finalità pubblica o di interesse pubblico;
• contenuto;
• livello di partecipazione;
• soggetti raggiunti;
• preventivo di spesa;
• presenza o meno di introiti derivanti dalla vendita di biglietti di ingresso o
da sponsorizzazioni e/o contributi di Enti pubblici o privati e da quote di
iscrizione in casi di attuazione di corsi o iniziative formative.
2. I rappresentanti legali di Istituzioni, Associazioni, Società, Organizzazioni ed Enti
pubblici in genere che richiedono contributi ed altre erogazioni, previsti dal
presente regolamento, dovranno unire all’istanza relativa una dichiarazione
formale, sotto la propria personale responsabilità, dalla quale dovrà risultare se
l’organismo rappresentato benefici dell’uso di locali di proprietà del Comune e/o
abbia conseguito per lo stesso anno contributi da altri Enti Comunali e/o da
Aziende Municipalizzate e/o da Società per Azioni con partecipazione azionaria
del Comune di Milano.


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domenica 13 novembre 2016

Comunicazione dati degli enti associativi all'Agenzia delle Entrate



Le quote e i contributi associativi nonché, per determinate attività, i corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, non sono imponibili. Per usufruire di questa agevolazione è necessario che gli enti trasmettano in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, mediante un apposito modello.
Sono esonerati dalla comunicazione dei dati:
  • gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale
  • le associazioni pro-loco che hanno esercitato l'opzione per il regime agevolativo in quanto nel periodo d'imposta precedente hanno realizzato proventi inferiori a 250.000 euro (Legge n° 398/1991 – Regime speciale Iva e imposte dirette)
  • le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal Dm 25 maggio 1995 (per esempio, attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, iniziative occasionali di solidarietà, attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni e simili)
  • i patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali.
  • le Onlus di cui al decreto legislativo n° 460 del 1997
  • gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (per esempio, i fondi pensione)
Possono presentare il modello Eas con modalità semplificate i seguenti enti:
  • le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, diverse da quelle espressamente esonerate
  • le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge n° 383 del 2000
  • le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n° 266 del 1991, diverse da quelle esonerate per la presentazione del modello (le organizzazioni di volontariato che non sono Onlus di diritto)
  • le associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del Dpr 361/2000
  • le associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
  • i movimenti e i partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della legge n° 2 del 1997 o che hanno comunque presentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo
  • le associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel Cnel nonché le associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro articolazioni territoriali e/o funzionali gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni gli istituti di patronato che svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime
  • l’Anci, comprese le articolazioni territoriali
  • le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (per esempio, l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro)
  • le associazioni combattentistiche e d’arma iscritte nell’albo tenuto dal Ministero della difesa
  • le federazioni sportive nazionale riconosciute dal Coni.

Modalità e termini per la comunicazione

Il modello per la trasmissione dei dati, denominato "modello Eas", deve essere inviato, in via telematica - direttamente dal contribuente interessato tramite Fisconline o Entratel, oppure tramite intermediari abilitati a Entratel - entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti. Il modello deve essere, inoltre, nuovamente presentato quando cambiano i dati precedentemente comunicati; la scadenza, in questa ipotesi, è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.
Infine, caso di perdita dei requisiti qualificanti (previsti dalla normativa tributaria e richiamati dall’articolo 30 del Dl n. 185/2008, il modello va ripresentato entro sessanta giorni, compilando la sezione “Perdita dei requisiti”.
Attenzione:

Il Dl n.16/2012 ha stabilito che non è precluso l’accesso ai regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di una comunicazione preventiva (o di un’altro adempimento di natura formale) non eseguito tempestivamente, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, purchè il contribuente:

a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento alla data di scadenza ordinaria del termine;

b) effettui la comunicazione (o effettui l’adempimento richiesto) entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;

c) versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione (258 euro) esclusa la compensazione prevista.




ACCADE IN UN CENTRO ANZIANI DI MILANO


<Documenti appesi al muro vicino alla bacheca  spariti nel nulla, ma pur sempre presenti nella memoria dei frequentatori del Centro>


<ATTI SCOMPARSI DALL'ALBO ?>


CSRC" RICORDI" ASSEMBLEA ORDINARIA  2016






                                                                            VERBALE
CONSUNTIVO CON ALLEGATI

ELENCO SOCI -DOCUMENTI ALLEGATI AL CONSUNTIVO 2015



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