mercoledì 24 settembre 2014

Bacche nauseabonde davanti alle scuole di via Matteucci | e-participation a Milano: cittadini per una Milano partecipata?

Davanti alle scuole di via Matteucci ci sono degli alberi che in autunno rilasciano delle bacche. Tali "frutti", schiacciati, emanano un fetore nauseabondo. Mi chiedo come mai nessuno abbia chiesto ad Amsa di intensificare quantomeno la pulizia dei marciapiedi in questo periodo anche perché, una volta schiacciate, queste bacche creano una melma che col tempo si secca e resta per settimane. Ovviamente tralascio anche i malori che tali effluvi creano in adulti e bambini.
Bacche nauseabonde davanti alle scuole di via Matteucci | e-participation a Milano: cittadini per una Milano partecipata?

domenica 14 settembre 2014

Dichiarazioni Redditi errate? Sanzioni e responsabilità ai CAF

Il Dgls sulle semplificazioni fiscali inasprisce il regime di responsabilità per la dichiarazione dei redditi errata: sanzioni salate per professionisti e CAF.

In caso di dichiarazioni dei redditi errate a risponderne sono i Centri di assisCAF) e i professionisti abilitati alla trasmissione della dichiarazione precompilata: è una delle novità introdotte dal Decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali dopo l’emanazione dei pareri da parte delle Commissioni finanze di Camera e Senato prima dell’approvazione Senato prima dell’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri.

=> Dichiarazione dei Redditi 2014: guida completa

Sanzioni

La pena applicata corrisponde al versamento dell’importo dell’imposta, della sanzionee degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente in caso di errore materiale nel rilascio del visto di conformità.

=> Professionisti: visto di conformità per la compensazione crediti

L’unico modo per CAF e professionisti per evitare tali sanzioni è di provare che il visto di conformità infedele è frutto della volontà fraudolenta da parte del contribuente nel fornire i propri dati.

Rettifica

Ai soggetti coinvolti viene però lasciata la possibilità di inviare entro il 10 novembredi ciascun anno una dichiarazione rettificativa, che lascia a carico del contribuente il versamento della maggiore imposta dovuta a causa del ritardo. In caso contrario qualora si verificassero inesattezze sul calcolo delle imposte, ad esempio per una applicazione errata delle detrazioni fiscali, a risponderne sarà il CAF o il professionista abilitato.

=> Dichiarazioni dei redditi in ritardo: CAF responsabili

Compensi

Per quanto riguarda la revisione dei compensi, questa viene rimandata al Ministero dell’Economia e delle Finanze che dovrà emanare il decreto di riordino entro il 30 novembre 2014.nzioni salate per professionisti e CAF.

Pensioni, restano i vantaggi per la pensione degli invalidi e dei ciechi civili

I lavoratori con una invalidità di almeno l'80% possono ottenere la pensione di vecchiaia a 60 anni. I ciechi civili traguardano l'età per il collocamento a riposo già a 55 anni con 10 anni di contributi.
I lavoratori non vedenti e gli invalidi del settore privato in misura non inferiore all'80% andranno in pensione prima.
La loro disciplina, infatti, ha carattere eccezionale e non è stata pertanto modificata dalla Riforma Fornero del 2011 che ha innalzato i requisiti per il collocamento in quiescenza della generalità dei lavoratori iscritti all'Ago. Se il Dl 201/2011 chiede 66 anni e 3 mesi per tutti (63 anni e 9 mesi per le donne dipendenti e 64 anni e 9 mesi le autonome) gli invalidi ed i ciechi possono contare su uno sconto di almeno 5 anni e di requisiti contributivi agevolati. Vediamoli.
I lavoratori non vedenti - I lavoratori ciechi dalla nascita o divenuti tali prima dell'inizio del rapporto assicurativo e per quelli che, se pur divenuti ciechi dopo l'inizio del rapporto assicurativo, fanno valere almeno 10 anni di contribuzione dopo l'insorgere della cecità hanno diritto alla pensione di vecchiaia al perfezionamento dell'età di 55 anni, se uomini, e di 50 anni se donne. Per gli autonomi servono 5 anni in piu'. Inoltre il requisito contributivo richiesto è costituito da una anzianità di iscrizione previdenziale pari a 10 anni ed un numero minimo di contributi anch'esso pari a 10 anni. 
Ciò in quanto l'articolo 9 del regio decreto 14 aprile 1939 n. 636, come modificato dall'articolo 2 della legge 1952 n. 218, prevede che limiti di età per la pensione di vecchiaia allora previsti (60 per gli uomini 55 per le donne) siano ridotti di 5 anni per i ciechi lavoratori di ambo i sessi a condizione che siano trascorsi almeno dieci anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati in loro favore i contributi necessari (al tempo pari a 15 anni) ridotti di un terzo. 
Per tutti i lavoratori non vedenti che si trovino in condizioni diverse da quelle sopra esposte o con meno di 10 anni di contributi versati dall’insorgere dello stato di cecita’, rimangono fermi i requisiti di eta’ richiesti in via generale al 31 dicembre 1992: 60 anni per gli uomini e 55 per le donne e una base minima contributiva di 15 anni. Per gli autonomi servono cinque anni di età anagrafica in piu'.
Ex-inpdap - Per i lavoratori non vedenti iscritti all'ex-inpdap i requisiti sono invece piu' elevati. Per gli statali sono necessari 65 anni e almeno 14 anni, 11 mesi e 16 giorni contributivi ed assicurativi. Pari condizioni si hanno per i "non statali", tuttavia, nei loro confronti rimangono tuttora validi i tassativi limiti di eta’ in vigore al 31/12/1992, stabiliti per il collocamento a riposo d’ufficio, dalla fonte normativa delle singole amministrazioni di appartenenza. Di conseguenza, nell’ipotesi che tali limiti vigenti al 31 dicembre 1992 siano inferiori a 65 anni, restano confermati tali limiti di età piu’ bassi.
Gli invalidi Civili - Anche a favore dei lavoratori invalidi sono rimasti attualmente in vigore requisiti diversi da quelli necessari per la generalità degli assicurati. L'articolo 1 comma 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503 infatti ha indicato che l'elevazione dei limiti di età effettuata dalla medesima disposizione non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento.
Pertanto, tuttora, i lavoratori e le lavoratrici invalidi in misura non inferiore all'80% hanno diritto alla pensione di vecchiaia al compimento del 60° anno, se uomini, e del 55° anno se donne. I requisiti di contribuzione restano allineati a quelli generali (15, se maturati entro il 1992, o 20 anni).
I requisiti anagrafici dei lavoratori in questione devono essere tuttavia adeguati per l'effetto dell'aspettativa di vita Istat (3 mesi dal 2013) e risultano interessati dalla disciplina delle finestre mobili, cioè il differimento di un anno dal perfezionamento del requisito (cfr: Circolare Inps 53/2011; Circolare Inps 35/2012)