venerdì 30 settembre 2011

Trattamenti di fine servizio (tfs) e di fine rapporto (tfr)-PIU’ LUNGHI I TEMPI DI ATTESA SI ARRIVA AI 24 MESI

nel frattempo mi arrangio


«Resta fermo il termine breve di 105 giorni per le liquidazione di fine lavoro derivanti da inabilità e decesso. Per tutte le altre cessazioni dal lavoro
l’attesa va da 6 a 24 mesi.

I casi in cui le prestazioni sono pagate secondo le vecchie scadenze.»



24mesi e non piu 6, se si smette di lavorare prima del pensionamento di vecchiaia
e 6 mesi e non piu 3, se si va in pensione di vecchiaia: sono questi i nuovi tempi di
attesa delle prestazioni di fine lavoro dei dipendenti pubblici. Il decreto legge 138del 13 agosto 2011, convertito con modificazioni dalla legge 148 del 14 settembre 2011,ha, infatti, cambiato buona parte dei termini per il pagamento dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto dei dipendenti pubblici.

Le prestazioni.
Le prestazioni di fine servizio dei lavoratori pubblici sono le seguenti:
- indennita premio di servizio, per i dipendenti delle autonomie locali e della sanita, assunti a tempo indeterminato prima del 1¢X gennaio 2001;

- indennita di buonuscita per i dipendenti statali assunti a tempo indeterminato prima del 1¢X gennaio 2001; la buonuscita spetta sempre e comunque (anche se si e stati assunti dopo il 31 dicembre 2000) in caso di appartenenza ai settori delle amministrazioni statali in cui il rapporto di lavoro e disciplinato da ordinamenti diversi dai contratti collettivi di lavoro (polizia, forze armate, vigili del fuoco,magistratura, carriera prefettizia e diplomatica, docenti e ricercatori universitari, avvocatura dello stato);

- indennita di anzianita per i dipendenti degli enti pubblici non economici assunti prima del 1¢X gennaio 2001;

- trattamenti di fine rapporto per tutti i dipendenti assunti dopo il 31 dicembre 2000 (o anche prima se a tempo determinato) e rientranti nei comparti interessati dall’applicazione dei contratti collettivi di lavoro.

Dal 13 agosto 2011, quindi, queste prestazioni di fine servizio possono essere messe
in pagamento nel rispetto dei seguenti tre termini, diversi a seconda della causa di
cessazione del rapporto di lavoro.

Termine breve: entro 105 giorni dalla cessazione.

Quando il rapporto di lavoro si chiude per inabilita o per decesso,resta confermato
il precedente termine e la prestazione di fine servizio e pagata entro 105 giorni dallacessazione del rapporto di lavoro.

Termine di sei mesi.
La prestazione non puo essere pagata prima di sei mesi da quando si e smesso
di lavorare in caso di accesso alla pensione di vecchiaia (perche si sono raggiunti
i limiti di eta o di servizio previsti dall’ordinamento dell’amministrazione di appartenenza)oppure in caso di collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianita massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell’ente di appartenenza (per esempio anzianita contributiva massimadi 40 anni ai fini pensionistici).

Ottengono la prestazione dopo 6 mesi anche quei lavoratori assunti a tempo
determinato e che cessano di lavorare per il raggiungimento del termine finale del
proprio contratto di lavoro.

Termine di 24 mesi.

In tutti gli altri casi diversi da quelli sopra descritti, la prestazione non puo essere pagata prima di 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Tra questi casi si ricordano:

- le dimissioni per pensionamento di anzianita;

- le dimissioni volontarie o il recesso da parte del datore di lavoro (licenziamento, destituzione dall’impiego etc.) anche se non si e maturato il diritto a pensione.

Sopra i 90 mila euro.

Occorre ricordare che dal 2010, in caso di prestazione di importo superiore
a 90.000 euro, il pagamento avviene in due o tre rate annuali. In particolare se la
prestazione e superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000, la seconda rata e
pagata dopo un anno dalla prima.
In caso di prestazione superiore a 150.000 euro, la terza rata che eccede
quest’ultimo importo e pagata due anni dopo la prima.
Ebbene, questo meccanismo non cambia e per effetto delle nuove regole la prima
rata e messa in pagamento in coincidenza con i nuovi termini e le successive rate
sono pagate a distanza di uno o due anni.
Puo succedere, pertanto, di dover attendere anche 48 mesi dalla cessazione dal
rapporto di lavoro prima di ricevere l’ultima rata della prestazione.

Le vecchie scadenze.

In una fase transitoria, alcune categorie di lavoratori continueranno ad ottenere le prestazioni
di fine servizio secondo le vecchie scadenze.
In particolare si tratta:

- dei lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento prima del 13 agosto 2011;

- del personale della scuola e delle istituzioni della formazione artistica e musicale (conservatori,
accademie delle belle arti) che matura i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011
e che accede alla pensione con le finestre del 1¢X settembre o del 1¢X novembre 2011.

Per questi lavoratori continuano a valere i seguenti vecchi termini:

- 105 giorni per le cessazioni dal servizio per inabilita, decesso, limiti di eta o di servizio
previsti dagli ordinamenti di appartenenza (comprese le cessazioni per raggiungimento
della massima anzianita contributiva a fini pensionistici) e per le cessazioni dal servizio
conseguenti all’estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento
del termine finale fissato nel contratto stesso;

- sei mesi per tutte le altre casistiche.

fonte Direzione centrale Previdenza Inpdap

martedì 27 settembre 2011

Festa dei nonni. Palazzo Isimbardi apre al pubblico

In occasione della Festa dei Nonni domenica 2 ottobre dalle 14 visite guidate gratuite per scoprire il patrimonio artistico di Palazzo Isimbardi. Info online.

Domenica 2 ottobre dalle ore 14 alle ore 19
Visite guidate gratuite senza prenotazioni

Ingresso da Corso Monforte 35, Milano

Palazzo Isimbardi, la cui parte più antica risale al XVI secolo, è la sede principale della Provincia di Milano e conserva al suo interno un rilevante numero di opere d'arte.
L’apertura straordinaria si aggiunge alle visite guidate gratuite che la Provincia di Milano organizza a Palazzo Isimbardi per far conoscere ai cittadini le bellezze storiche e artistiche del palazzo, sede storica di questa amministrazione dal 1935.
La visita sarà anche l’occasione per ammirare il “plafond” su tela di Giovanbattista Tiepolo, che decora il soffitto della Sala Giunta, recentemente rinnovata nei rivestimenti.

Per informazioni: visite_palazzo@provincia.milano.it


venerdì 23 settembre 2011

Per il patrocinio gratuito la Corte restringe l’accesso

È sostanzialmente riconducibile alle disponibilità complessive del richiedente: anche le contribuzioni volontarie di parenti e amici devono essere computate nei redditi
Con la sentenza 34399 del 21 settembre, la Corte di cassazione ha stabilito che sussiste responsabilità penale per il cittadino che attesti falsamente con dichiarazione sostitutiva di notorietà di avere un reddito tale da giustificare il gratuito patrocinio. La Corte precisa che l'illecito, in tal caso, sarebbe stato ravvisabile anche se il privato ne avesse avuto realmente diritto.
Il fatto
L'oggetto della controversia riguarda la responsabilità penale di una signora che aveva prodotto dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex articolo 46 del Dpr 445/2000 (contenente disposizioni in materia di documentazione amministrativa), attestando di trovarsi nelle condizioni reddituali per essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato, mentre veniva accertato che al momento della domanda, le affermazioni certificate non erano veritiere, visto che i familiari sono risultati percettori di reddito che, complessivamente, superava la soglia di ammissione. Sicché la richiedente veniva imputata del reato di cui all'articolo 483 codice penale (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) e condannata dal Tribunale alla reclusione ivi prevista.
Anche l'impugnazione della sentenza di primo grado veniva però rigettata dalla Corte d'appello, previa riqualificazione del fatto come reato previsto dall'articolo 95 del Testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia (Dpr 115/2002), il quale dispone che sono punite con la reclusione la falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione (la condanna importa la revoca, con efficacia retroattiva, e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato).
L'imputata ricorreva, quindi, in Cassazione per violazione di legge, ritenendo che, diversamente da quanto affermato in sede di appello, nella specie non poteva configurarsi il reato ascrittole, in quanto il reddito realmente percepito avrebbe comunque consentito l'ammissione al gratuito patrocinio.
Premesso che ai fini della determinazione dei limiti di reddito si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'Irpef o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero a imposta sostitutiva (cfr Cassazione 22299/2008), occorre ricordare al riguardo che in base all'articolo 76 del Dpr 115/2002, può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16 (fino al 2008 il limite ammontava a euro 9.296,22).
Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso il richiedente.
Si aggiunge inoltre che il valore probatorio dell'istanza viene vagliato dal giudice procedente, il quale ammette l'interessato al patrocinio gratuito se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva, ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata. L'istanza viene respinta se vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versa nelle condizioni dichiarate, tenuto conto delle risultanze, tra l'altro, del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte.
La decisione
Nulla da eccepire, sostiene la Cassazione, sull'operato della Corte territoriale, la quale ha ampiamente indicato in motivazione le ragioni per le quali era pervenuta a una decisione di conferma della sentenza di primo grado.
Inutile, quindi, la difesa della contribuente che aveva sostenuto di non essere personalmente titolare di alcun reddito, perché la Corte di legittimità, rispolverando un principio già affermato dalle sezioni unite penali (sentenza 6591/2009) ha confermato che in tema di reato previsto dall'articolo 95 del Dpr 115/2002, il reato di pericolo delle false indicazioni o delle omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, si ravvisa se non rispondono al vero o sono omessi in tutto o in parte dati di fatto nella dichiarazione sostitutiva, ed in qualsiasi dovuta comunicazione contestuale o consecutiva, che implichino un provvedimento del magistrato, secondo parametri dettati dalla legge, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni previste per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Ne deriva, quindi, secondo la riconfermata sentenza 6591/2009, che ha così risolto un sussistente contrasto di giurisprudenza, che risponde penalmente chi ha dichiarato falsamente reddito zero anche quando tale reddito è così basso da non superare la soglia richiesta per l'ammissione al beneficio
.

sabato 10 settembre 2011

Atm, le agevolazioni per giovani e anziani


Approvate le agevolazioni per over 65 e giovani
Tra i provvedimenti decisi dall’Aula anche le domeniche a piedi con un solo biglietto, le bici gratis sui mezzi e lo sconto del 50%

sull’abbonamento per i genitori con famiglie numerose
Ecco il comunicato:

Milano, 18 ottobre 2011 – Il Consiglio comunale ha approvato questa sera con 27 voti favore e 7 contrari la delibera sul riordino dei titoli di viaggio per i servizi di trasporto pubblico locale e sulle nuove agevolazioni tariffarie.

Sono state decise le seguenti agevolazioni sui mezzi Atm:

•gratuità per tutti i residenti a Milano con età superiore ai 65 anni e Isee (Indicatore situazione economico equivalente) inferiore ai 16.000 euro;
•estensione a tutti i giovani fino a 26 anni, anche lavoratori, dell’abbonamento mensile ridotto prima riservato ai soli studenti (euro 17);
•possibilità di utilizzare nelle domeniche a piedi programmate dal Comune il biglietto ordinario da 1,50 euro per tutto il giorno;
•riduzione del 50% (150 euro anziché 300) del prezzo dell'abbonamento annuale per i genitori con famiglie numerose;
•possibilità di trasportare gratuitamente le biciclette su tutte le linee della metropolitana dall'inizio del servizio alle 7 e dalle 20 alla fine del servizio.
"Abbiamo approvato una delibera importante – commenta soddisfatto l’assessore alla Mobilità, Ambiente, Arredo urbano e Verde Pierfrancesco Maran – che introduce agevolazioni per le persone anziane, i giovani lavoratori e le famiglie numerose. Una misura di equità sociale che aumenterà significativamente l’utilizzo del trasporto pubblico”.

Il Consiglio ha impegnato quindi la Giunta a compiere tutti gli ulteriori atti necessari a individuare la possibilità di: accedere più volte con il medesimo biglietto alla rete metropolitana entro i 90 minuti di validità; introdurre il 30 per cento di sconto sugli abbonamenti per i proprietari di autovetture appartenenti alle classi diesel Euro 0/1/2 e benzina Euro 0 con reddito Isee inferiore ai 25.000 euro; agevolazione tariffaria per i possessori di abbonamenti dei 19 parcheggi di corrispondenza Atm; gratuità dell’abbonamento annuale urbano agli studenti della scuola secondaria di secondo grado, con una media uguale o superiore al 9; ulteriori agevolazioni per le famiglie numerose; gratuità dei parcheggi di corrispondenza Atm, dalle ore 21 alle ore 8 del mattino successivo, nelle notti di attivazione del servizio rete notturna di autobus.

[10 settembre 2011
«
Dal 1° dicembre gli anziani viaggiano gratis e i giovani con lo sconto»
Dal 1° dicembre i milanesi over 65 con reddito Isee inferiore a 16.000 euro viaggiano gratis e per i giovani under 26 agevolazioni per gli abbonamenti mensili e annuali. Maran: "Due importanti misure di equità sociale". Saranno disponibili anche agevolazioni per cassintegrati e disoccupati
Milano, 8 settembre 2011 – Dal prossimo primo dicembre i milanesi dai 65 anni in su con reddito Isee inferiore ai 16.000 euro e i giovani fino a 26 anni potranno godere di agevolazioni per l’uso del trasporto pubblico: i primi viaggeranno gratis, i secondi potranno acquistare l’abbonamento mensile a 17 euro e quello annuale a 170 euro, prima riservato ai soli studenti.

Lo ha deciso oggi la Giunta che ha approvato la proposta di delibera consiliare che, oltre all’approvazione delle due agevolazioni, dispone anche l’’introduzione del titolo di viaggio per la rete notturna (disponibile ai parcometri) e il riordino dei titoli di viaggio aziendali. La delibera così approvata proseguirà il suo iter in Consiglio Comunale.
“Con questa delibera – spiega l’assessore alla Mobilità, Ambiente, Arredo urbano e Verde, Pierfrancesco Maran – rispettiamo l’impegno preso con i milanesi dal Sindaco Pisapia in campagna elettorale e introduciamo due importanti misure di equità sociale verso le persone anziane e i giovani lavoratori”.

Da dicembre saranno disponibili le agevolazioni per i mezzi di trasporto anche per i disoccupati e i cassaintegrati, per cui l’assessorato al Welfare ha messo a disposizione mezzo milione di euro. ]

martedì 6 settembre 2011

VOLONTARIATO, LINEE DI INDIRIZZO E FINANZIAMENTO DI PROGETTI



Duemilionitrecentomila euro per il finanziamento di progetti sperimentali di volontariato destinati allo sviluppo di servizi alla persona e alla comunità.
Come avviene ogni anno, anche per il 2011, il ministero del lavoro e delle politiche sociali ha definito le Linee di indirizzo per la presentazione di progetti sperimentali di volontariato.
Le associazioni possono ottenere il finanziamento di progetti presentando le domande entro il 4 ottobre.
Nella Direttiva pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del
19 agosto 2011, sono definiti i requisiti per l’accesso al finanziamento.

domenica 4 settembre 2011

Sin by silence - Il peccato del silenzio


Con il patrocinio dell'Assessorato alle Pari Opportunità della Provincia di Milano e del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, l'Associazione "Diamo voce a chi non ha voce" presenta il documentario "Sin by silence - Il peccato del silenzio".

Il documentario racconta, da dietro le mura del carcere femminile California Institution for Women, la vita e le storie di donne vittime di violenza domestica che hanno ucciso il proprio marito o compagno. Una di loro, Brenda Clubine, ha fondato nel 1989 l’associazione CWAA (Convincted Women Against Abuse – Donne Incriminate Contro l’Abuso) con l’intento di aiutare e sostenere le donne nella stessa situazione sia in carcere che all’esterno.

La proiezione del documentario precede ed introduce il Convegno Internazionale dal titolo “Stalking, maltrattamenti, abusi: strategie e modelli di intervento” che si terrà il giorno dopo (16.09.2011) a Milano.

PROGRAMMA DI GIOVEDI' 15 SETTEMBRE
SIN BY SILENCE - Il peccato del silenzio
- ore 19:30 Accoglienza e aperitivo
- ore 20:30 Inizio proiezione del documentario "Sin by silence"
- ore 21:30 Tavola rotonda

Parteciperanno al dibattito:
- Cristina Stancari, Assessore Pari opportunità, Provincia di Milano
- Elizabeth Dermody Leonard, Prof.ssa Emerita di Sociologia, Vanguard University, Southern California
- Liliana Oliveri, Presidente "Diamo voce a chi non ha voce"
- Paolo Giulini, Presidente CIPM

Interverranno, in collegamento dagli Stati Uniti, Brenda Clubine (Fondatrice CWAA) e Olivia Klaus (regista di Sin by Silence).

L'ingresso è gratuito.

Quando: giovedì, 15 settembre, ore 19:30

Dove: Centro Congressi Corridoni - Via F. Corridoni, 16 - Milano

Per informazioni: CIPM www.cipm.it; e-mail: chiediacipm@cipm.it


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