venerdì 17 giugno 2011

Milano Consigli di zona: Composizione e funzionamento

Composizione

Attualmente otto Consigli di Zona sono composti da 41 consiglieri, mentre il Consiglio di Zona 1, con popolazione, per il 2006, inferiore ai 100.000 abitanti, ha ai sensi del Regolamento, 31 consiglieri.

Il Presidente è designato dal Consiglio di Zona tra i propri membri subito dopo la convalida degli eletti, sulla base di un documento di programma sottoscritto da almeno 1/3 dei consiglieri assegnati.
Il Presidente rappresenta, convoca e presiede il Consiglio di Zona; cura l'esecuzione degli atti del Consiglio ed intrattiene i rapporti con gli organi del Comune. Svolge inoltre le funzioni delegate dal Sindaco. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

Il Consiglio di Zona istituisce tra i suoi componenti Commissioni istruttorie per gli affari di competenza della Zona. Le Commissioni sono presiedute da un Consigliere; ai lavori delle stesse possono prendere parte, senza diritto di voto, altri cittadini non Consiglieri, in ragione della loro competenza e della disponibilita’ a prestare volontariamente la loro opera.

Il Presidente e i Presidenti delle Commissioni costituiscono l’Ufficio di Presidenza che è organo consultivo del Presidente e lo coadiuva nei compiti di direzione dei lavori del Consiglio.

Funzioni

I Consigli di Zona si riuniscono periodicamente ed esprimono la propria volontà attraverso delibere che vengono rese pubbliche, mediante affissione all’albo della Zona e all’albo pretorio del Comune, per 15 giorni consecutivi e che diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.

Il Consiglio delibera fra l’altro:
a) l’elezione del Presidente;
b) l’istituzione delle Commissioni e le nomine dei Presidenti delle stesse;
c) il Regolamento di Zona;
d) il finanziamento e/o patrocinio di iniziative di interesse zonale presentati da associazioni, e assegnazione di sovvenzioni contributi e altri incentivi economici a soggetti privati o pubblici secondo i criteri stabiliti dal Regolamento dei contributi.

I Consigli, inoltre, partecipano all’attività dell’Amministrazione centrale attraverso l’espressione di pareri obbligatori

La consultazione del Consiglio è obbligatoria nel processo di formazione dei seguenti atti dell’Amministrazione centrale:

  • modifiche dello Statuto
  • revisione dei Regolamenti per il Decentramento e la partecipazione
  • P.R.G. e varianti allo stesso, programmi pluriennali di attuazione del Piano Regolatore
  • Revisione dei confini zonali.

La consultazione del Consiglio è obbligatoria anche nel processo di formazione dei seguenti atti dell’Amministrazione Centrale di rilevanza zonale:

  • Strumenti di pianificazione particolareggiata esecutiva
  • progetti di opere pubbliche
  • concessioni edilizie, con esclusivo riferimento agli aspetti socio-ambientali e alle eventuali opere di urbanizzazione
  • regolamentazione dei mercati zonali ed uso plateatico
  • manutenzione straordinaria e progettazione del verde
  • piani del traffico.

I Consigli di zona possono rivolgere agli organi del Comune istanze e proposte di deliberazione su oggetti di interesse della zona, promuovono l'informazione e la partecipazione dei cittadini della Zona in ordine all'attività del Comune, nonché indagini, verifiche e dibattiti sui problemi della comunità locale e su quelli di interesse specifico della Zona.

Ogni Consigliere può proporre interrogazioni ed istanze agli Organi Centrali per chiedere ragioni di comportamenti o aspetti dell’attività dell’Ente, esporre necessità, prospettare l’assunzione di provvedimenti.

Allegati

Regolamento del Decentramento Territoriale

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