Entro il 31 marzo 2016, gli enti associativi che usufruiscono delle agevolazioni fiscali ai fini delle
imposte dirette e dell’IVA devono comunicare all’Agenzia delle Entrate le eventuali modifiche intervenute nel corso del 2015, utilizzando il modello EAS.
Il modello EAS è il modello
di comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali relativo
agli enti associativi, introdotto nel 2009 dopo le modifiche apportate
all’articolo 30 del D.L. 185/08 convertito nella L. 2/2009.
Tutte le associazioni
che beneficiano di una o più agevolazioni
contenute nell’articolo 148 del DPR
917/86 e nell’articolo 4 commi e 4 e 6 del DPR 633/1972, sono
tenute a comunicare all’Agenzia delle Entrate, tramite il modello in commento, i dati e le
notizie rilevanti ai fini fiscali.
L'onere della comunicazione grava anche sugli enti associativi che,
in applicazione dell’art. 148, comma 1, TUIR si limitano a riscuotere quote associative oppure contributi versati dagli associati o partecipanti
a fronte dell’attività istituzionale svolta dai medesimi e si
estende, in forza dell’art. 30, comma 3, alle società sportive dilettantistiche
di cui all’articolo 90, legge n. 289/2002.
Sono tenute, altresì, alla trasmissione del modello in argomento:
- le organizzazioni di volontariato, ad eccezione di quelle espressamente escluse dalla legge;
- sia le associazioni già costituite alla data di entrata in vigore del D.L. n. 185, sia gli enti di nuova costituzione;
- tutti i soggetti associativi con autonomia giuridica tributaria e, pertanto, anche le articolazioni territoriali o funzionali di un ente nazionale, qualora queste si configurino come autonomi soggetti d’imposta ai sensi dell’articolo 73 Tuir.
Il modello EAS si presenta all’Agenzia delle
Entrate, direttamente da
parte dell’associazione interessata o tramite intermediario abilitato,
esclusivamente in via telematica, entro
60 giorni dalla costituzione dell’associazione ovvero entro il
31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sono verificate delle
modifiche intervenute nell’anno precedente; pertanto, nel caso in esame, se l’associazione ha effettuato modifiche nel
corso del 2015, deve effettuare la comunicazione alle Entrate
in via telematica con il modello EAS, entro
il 31 marzo 2016.
Nell’ipotesi di dimenticanza da parte dell’associazione è possibile
procedere ad un “ravvedimento”
pagando la sanzione di 258 euro - con il modello F24, codice tributo 8114 -
entro il termine della prima
dichiarazione utile, che nel caso in esame va intesa nella
dichiarazione dei redditi relativi al 2015. Pertanto, è possibile regolarizzare
la posizione mediante la cosiddetta remissione
in bonis (così come è stato chiarito dalla risoluzione n. 110/E del 12 dicembre 2012
dell’Agenzia delle Entrate).
La mancata presentazione
del modello EAS
comporta per l’associazione la perdita delle agevolazioni fiscali relative alla
detassazione di quote e contributi associativi. In altre parole, se
l’associazione non ha presentato il modello
EAS, ma continua a svolgere le consuete attività quali
l’incasso delle quote associative o la vendita di beni o servizi, verrà a tutti
gli effetti considerata un ente
commerciale e tassata con le modalità ordinarie.
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