I permessi mensili previsti dalla legge 104 per assistere il familiare disabile non possono ridurre i giorni di ferie del lavoratore I permessi previsti dalla legge 104 per assistere il familiare disabile non sono decurtabili dalle ferie. Anzi concorrono nella determinazione dei giorni di ferie maturati. Lo ha ribadito una recente ordinanza della Cassazione (n. 2466 del 31 gennaio scorso) che è tornata ad occuparsi dei permessi mensili previsti per i lavoratori dipendenti in qualità di caregiver familiare.
L’ordinanza ribadisce quanto stabilito dai tribunali di merito, i quali avevano accolto il ricorso di un lavoratore contro la riduzione del numero di ore di ferie da parte del datore di lavoro. Il ricorso ai giudici della Cassazione è stato presentato dall’azienda stessa.
La Cassazione ha messo in evidenza come i due istituti, ferie e permessi legge 104, abbiano due diverse funzioni sociali: le ferie, servono al lavoratore per il recupero fisiologico del benessere psico-fisico. I permessi per assistere il disabile si inseriscono all’interno di quella normativa che tutela i diritti dei disabili.
Del resto, non calcolare i giorni di permesso della 104 ai fini delle ferie significa discriminare i dipendenti che hanno la sfortuna di avere un familiare disabile con quelli che invece non ce l’hanno: i primi, infatti, oltre a dover rinunciare a una parte delle ferie, sono soggetti tre volte al mese a una cura e assistenza tutt’altro che leggera.
Resta ferma la non commutabilità dei permessi quando debbano cumularsi effettivamente con il congedo parentale ordinario – che può determinare una significativa sospensione della prestazione lavorativa – e con il congedo per malattia del figlio, per i quali compete un’indennità inferiore alla retribuzione normale. I giudici della Suprema Corte hanno precisato che i permessi mensili previsti dalla legge 104 per l’assistenza ai disabili, diversamente dal congedo parentale ordinario e dal congedo per malattia del figlio, non incide sulla fruizione delle ferie. Per la Cassazione “non assume rilevanza … né appare determinante la presunta disparità di trattamento (paventata nella memoria di parte ricorrente) a danno delle lavoratrici madri (le quali prevalentemente assolvono alla cura della prole e godono dei congedi parentali) rispetto ai soggetti che prestano assistenza a un familiare affetto da handicap grave”.
In sintesi, i permessi legge 104 non incidono sulle ferie e non devono essere riproporzionati se nel mese si fruiscono dei giorni di ferie, come ha precisato il Ministero del Lavoro, in quanto sono distinte le finalità dei due istituti.
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Del resto, non calcolare i giorni di permesso della 104 ai fini delle ferie significa discriminare i dipendenti che hanno la sfortuna di avere un familiare disabile con quelli che invece non ce l’hanno: i primi, infatti, oltre a dover rinunciare a una parte delle ferie, sono soggetti tre volte al mese a una cura e assistenza tutt’altro che leggera.
Resta ferma la non commutabilità dei permessi quando debbano cumularsi effettivamente con il congedo parentale ordinario – che può determinare una significativa sospensione della prestazione lavorativa – e con il congedo per malattia del figlio, per i quali compete un’indennità inferiore alla retribuzione normale. I giudici della Suprema Corte hanno precisato che i permessi mensili previsti dalla legge 104 per l’assistenza ai disabili, diversamente dal congedo parentale ordinario e dal congedo per malattia del figlio, non incide sulla fruizione delle ferie. Per la Cassazione “non assume rilevanza … né appare determinante la presunta disparità di trattamento (paventata nella memoria di parte ricorrente) a danno delle lavoratrici madri (le quali prevalentemente assolvono alla cura della prole e godono dei congedi parentali) rispetto ai soggetti che prestano assistenza a un familiare affetto da handicap grave”.
In sintesi, i permessi legge 104 non incidono sulle ferie e non devono essere riproporzionati se nel mese si fruiscono dei giorni di ferie, come ha precisato il Ministero del Lavoro, in quanto sono distinte le finalità dei due istituti.
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