domenica 28 dicembre 2014

730 in bozza: le novità del modello, precompilato e non

Come noto, è stata pubblicata la bozza del modello 730/2015 e le relative istruzioni per la compilazione. Riepiloghiamo, quadro per quadro, quali sono le principali novità e chiariamo quali saranno le caratteristiche del modello 730 precompilato.

La maggior parte delle novità del modello 730/2015 è dettata più da esigenze tecniche che normative. Infatti, in vista dell’entrata in vigore dei modelli precompilati da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’Amministrazione Finanziaria ha cercato di semplificare l’operatività tecnica di pre-compilazione, ad esempio eliminando alcuni dei dati che non sono attualmente a sua disposizione.

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 - La prima novità rilevante è che il dato relativo allo stato civile del contribuente non compare più nel “frontespizio” della dichiarazione; lo stato civile va indicato solo nel caso in cui il dichiarante sia un soggetto minore o tutelato.

 - Altra novità nella sezione “frontespizio” è quella relativa al domicilio fiscale: mentre nel precedente modello 730 andava indicato il dato del domicilio fiscale al 31/12 dell'anno d'imposta, nel nuovo modello 730/2015 viene lasciato solo il dato relativo all'addizionale comunale al 1/1/2014 e al 1/1/2015.

 - Nel “quadro dei familiari a carico” scompare il dato relativo ai figli residenti all'estero sprovvisti di codice fiscale. Il numero di questi ultimi, nel precedente modello 730, veniva indicato in un apposito campo, senza esplicitare il codice fiscale. Ora è possibile indicare i figli a carico solamente se sono in possesso del codice fiscale italiano; ciò significa che tutti i soggetti che hanno un figlio all'estero fiscalmente a carico, sprovvisto di codice fiscale, non potranno più indicarlo tra i familiari a carico e, di conseguenza, non beneficeranno più delle relative detrazioni, delle quali invece hanno beneficiato fino allo scorso anno.

 - Scompare nel “quadro dei fabbricati” il dato relativo all'IMU dovuta, mentre fa la sua comparsa nel “quadro dei redditi da lavoro dipendente e assimilati” il dato relativo albonus IRPEF; tra gli oneri deducibili, invece, vengono aggiunti la nuova deduzione per le spese sostenute per l'acquisto o la costruzione di immobili da destinare alla locazione (rigo E32), la detrazione forfettaria per i giovani coltivatori (rigo E82) e il credito d'imposta per il così detto “Art bonus” (rigo G9).
Nonostante tali semplificazioni, la stessa Agenzia delle Entrate ammette che il 730 precompilato, anche a regime, non potrà mai essere totalmente precompilato, in quanto i dati a disposizione dell’Amministrazione Finanziaria non saranno in grado di tenere conto di tutte le condizioni soggettive di ciascun contribuente. Uno dei principali ostacoli sulla strada della dichiarazione totalmente precompilata è rappresentato dall'impossibilità, almeno per quest'anno, di modificare una dichiarazione precompilata in una dichiarazione congiunta. I contribuenti che vorranno presentare la dichiarazione in forma congiunta, infatti, saranno obbligati a ricorrere all'assistenza fiscale di un CAF o di un professionista abilitato.

Inoltre l’Agenzia delle Entrate non riuscirà a pre-fornire i dati relativi ai canoni di locazione e i dati recepiti da banche, assicurazioni ed enti previdenziali nel caso in cui essi non siano congruenti con quelli in possesso dell'Amministrazione Finanziaria nella dichiarazione dell'anno d'imposta precedente. Inoltre, il contribuente dovrà necessariamente ricorrere all’assistenza fiscale di un CAF o un professionista abilitato nel caso in cui la dichiarazione precompilata, confermata o modificata, presenti errori od omissioni, poiché non potrà essere rettificata o integrata in autonomia.

Alex Naro – Centro Studi CGN

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