Pensione
di vecchiaia con 15 anni di contributi: chi sono i quindicenni, come funziona
la deroga al requisito contributivo e i casi particolari.
Per
i cosiddetti quindicenni la pensione arriva con uno sconto: con 15 anni di contributi, in deroga alla disciplina vigente che prevede invece
20 anni di contribuzione accreditata. Il tutto però a patto di possedere
determinati requisiti previsti dalla normativa vigente. Vediamoli in
dettaglio.
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Pensione Quindicenni: requisiti
Pensione anticipata 2021: tutte le opzioni14 Marzo 2022Anche a seguito della Riforma delle Pensioni Fornero
(art. 24 della legge 22 dicembre 2011, n. 214), ai quindicenni è stata lasciata
la facoltà di conseguire la pensione di vecchiaia con
15 anni di contributi, invece di 20. A chiarirlo è stato tempo
fa lo stesso INPS (Circolare n.
16/2013),
precisando che anche dopo il 2011 resta in vigore la possibilità per alcuni
lavoratori e lavoratrici iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (AGO)
e alle forme sostitutive ed esclusive in possesso di contribuzione prima del 1996 (quindi con pensione
calcolata con il sistema retributivo e misto) di mantenere il requisito
contributivo previsto prima dell’introduzione della Riforma Amato del 1992
(articolo 2, comma 3 del Dlgs 503/1992) ai fini del conseguimento della
pensione di vecchiaia.
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Pensioni retributive: cosa sono le aliquote di rendimento
I cosiddetti
quindicenni, ovvero coloro che possono accedere alla pensione di vecchiaia con
15 anni di contributi, così come individuati dall’articolo 2, comma 3, del
d.lgs. n. 503 del 1992 sono i lavoratori che:
1. hanno perfezionato 15 anni di
contributi entro il 31 dicembre 1992. Sono
utili sono utili tutti i contributi a qualsiasi titolo versati. I contributi
figurativi, da riscatto e da ricongiunzione riferiti a periodi che si collocano
entro il 31 dicembre 1992 possono essere valutati anche se riconosciuti a
seguito di domanda successiva a tale data;
2. sono stati autorizzati al versamento dei contributi volontari entro il 31 dicembre 1992,
anche se poi non hanno versato i contributi volontari;
3. sono lavoratori dipendenti con un’anzianità
assicurativa di almeno 25 anni e che risultano occupati per almeno 10 anni (anche non
consecutivi) per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare
(lavoratori stagionali o con attività lavorative discontinue), maturati anche
successivamente al 31 dicembre 1992, considerando però solo la
contribuzione obbligatoria;
4. lavoratori che al 31/12/1992 hanno maturato
un’anzianità contributiva tale che, pur se incrementata dei periodi
intercorrenti tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese di compimento dell’età
pensionabile, non raggiungerebbero il requisito contributivo richiesto
in quel momento.
La deroga al requisito
contributivo di 20 anni non può essere applicata per i lavoratori del comparto
Ferrovie dello Stato e gli iscritti alla Gestione Separata.
Pensione Quindicenni: casi particolari
Per l’applicazione della
deroga in parola, ovvero per l’accesso alla pensione quindicenni, si segnalano
i seguenti casi specifici:
·
nelle gestioni ex-INPDAP (dipendenti pubblici) i quindicenni sono
solo coloro che rientrano nei profili di cui al punto 1 e 4;
·
nella gestione ex-ENPALS (spettacolo
e sportivi professionisti) la pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi
riguarda solo i profili 1, 2 e 4;
·
nel Fondo Quiescenza Poste solo
i quindicenni del profilo 4.
Pensione Quindicenni: età pensionabile e
decorrenza
Nessuna deroga per l’età pensionabile:
l’età anagrafica per l’accesso alla pensione di vecchiaia rimane quella valida
per tutti i lavoratori, fissata dalla Legge Fornero. L’unico sconto riguarda
gli anni di contributi, che possono essere 15 in luogo di 20. Ricordiamo
che oggi alla pensione di vecchiaia si accede con 67 anni di età (e
per i non quindicenni 20 di contributi), questo sia per i lavoratori che per le
lavoratrici dipendenti del settore privato e pubblico. Alle pensioni
quindicenni non si applicano le finestre
mobili, quindi la pensione decorre il primo
giorno del mese successivo al perfezionamento del requisito anagrafico.
di Noemi Ricci
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