I lavoratori con una invalidità di almeno
l'80% possono ottenere la pensione di vecchiaia a 60 anni. I ciechi civili
traguardano l'età per il collocamento a riposo già a 55 anni con 10 anni di
contributi.
I lavoratori non vedenti e gli invalidi del settore
privato in misura non inferiore all'80% andranno in pensione prima.
La loro disciplina,
infatti, ha carattere eccezionale e non è stata pertanto modificata dalla
Riforma Fornero del 2011 che ha innalzato i requisiti per il collocamento in
quiescenza della generalità dei lavoratori iscritti all'Ago. Se il Dl 201/2011
chiede 66 anni e 3 mesi per tutti (63 anni e 9 mesi per le donne dipendenti e
64 anni e 9 mesi le autonome) gli invalidi ed i ciechi possono contare su uno
sconto di almeno 5 anni e di requisiti contributivi agevolati. Vediamoli.
I lavoratori non vedenti - I lavoratori ciechi dalla
nascita o divenuti tali prima dell'inizio del rapporto assicurativo e per
quelli che, se pur divenuti ciechi dopo l'inizio del rapporto assicurativo,
fanno valere almeno 10 anni di contribuzione dopo l'insorgere della cecità hanno diritto alla pensione di vecchiaia al perfezionamento
dell'età di 55 anni,
se uomini, e di 50
anni se donne. Per
gli autonomi servono 5 anni in piu'. Inoltre il requisito contributivo
richiesto è costituito da una anzianità di iscrizione previdenziale pari a
10 anni ed
un numero minimo
di contributi anch'esso pari a 10 anni.
Ciò in quanto l'articolo
9 del regio decreto 14 aprile 1939 n. 636, come modificato dall'articolo 2
della legge 1952 n. 218, prevede che limiti di età per la pensione di vecchiaia
allora previsti (60 per gli uomini 55 per le donne) siano ridotti di 5 anni per
i ciechi lavoratori di ambo i sessi a condizione che siano trascorsi almeno
dieci anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati in loro
favore i contributi necessari (al tempo pari a 15 anni) ridotti di un terzo.
Per tutti i lavoratori
non vedenti che si trovino in condizioni diverse da quelle sopra esposte o con
meno di 10 anni di contributi versati dall’insorgere dello stato di cecita’,
rimangono fermi i requisiti di eta’ richiesti in via generale al 31 dicembre 1992: 60 anni per gli uomini e 55 per le donne e una base minima
contributiva di 15 anni. Per gli autonomi servono cinque anni di età anagrafica
in piu'.
Ex-inpdap - Per i lavoratori non vedenti iscritti all'ex-inpdap i requisiti sono invece
piu' elevati. Per gli statali sono necessari 65 anni e almeno 14 anni, 11 mesi
e 16 giorni contributivi ed assicurativi. Pari condizioni si hanno per i
"non statali", tuttavia, nei loro confronti rimangono tuttora validi
i tassativi limiti di eta’ in vigore al 31/12/1992, stabiliti per il
collocamento a riposo d’ufficio, dalla fonte normativa delle singole
amministrazioni di appartenenza. Di conseguenza, nell’ipotesi che tali limiti
vigenti al 31 dicembre 1992 siano inferiori a 65 anni, restano confermati tali
limiti di età piu’ bassi.
Gli invalidi Civili - Anche a favore dei lavoratori invalidi sono rimasti attualmente in vigore requisiti diversi
da quelli necessari per la generalità degli assicurati. L'articolo 1 comma 8
del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503 infatti ha indicato che
l'elevazione dei limiti di età effettuata dalla medesima disposizione non si
applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento.
Pertanto, tuttora, i
lavoratori e le lavoratrici invalidi in misura non inferiore all'80% hanno
diritto alla pensione di vecchiaia al compimento del 60°
anno, se uomini, e del 55° anno se donne. I
requisiti di contribuzione restano allineati a quelli generali (15, se maturati
entro il 1992, o 20 anni).
I requisiti anagrafici
dei lavoratori in questione devono essere tuttavia adeguati per l'effetto
dell'aspettativa di vita Istat (3 mesi dal 2013) e risultano interessati dalla
disciplina delle finestre mobili,
cioè il differimento di un anno dal perfezionamento del requisito (cfr:
Circolare Inps 53/2011; Circolare Inps 35/2012)
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