mercoledì 16 novembre 2016

COMUNE DI MILANO:NORME CHE REGOLANO LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ED ALTRE EROGAZIONI ECONOMICHE

L’Amministrazione comunale, nell’ambito dei suoi compiti istituzionali, provvede
alla concessione di contributi ed altre erogazioni economiche, ai sensi dell’art. 12
della legge 7.8.90, n. 241, a favore di Istituzioni – Associazioni – Società –
Organizzazioni – Enti pubblici e privati, successivamente indicati con il termine
“Enti”, per attività ed iniziative di informazione, di formazione, di promozione, di
aggregazione sociale, di organizzazione e per prestazioni di interventi e/o servizi,
svolte dagli “Enti” in via continuativa nel corso dell’anno, o per attività di tipo
occasionale, o per singoli progetti a favore della cittadinanza, o di particolari
categorie di cittadini e nell’ambito del territorio comunale.
2. In occasione di eventi particolarmente eclatanti (terremoti, alluvioni, disastri di
ogni genere, attentati, atti vandalici, comportamenti delittuosi cui conseguono
accadimenti che suscitano particolare turbamento e commozione nell’opinione
pubblica), verificatisi nel territorio del Comune di Milano, o nella città
metropolitana di Milano, quando istituita, in esito ai quali si è verificata la perdita
di vite umane o sono conseguite gravi infermità di carattere permanente o
temporaneo o danni alle cose e al patrimonio, il Comune può intervenire a ristoro
degli Enti e delle persone fisiche coinvolte infortunate o comunque danneggiate o
dei coniugi e/o dei parenti di primo grado - particolarmente di quelle coinvolte
nell’evento nell’adempimento del proprio dovere - pure con sussidi finanziari ed
in considerazione anche della situazione economica dei medesimi.
3. Allo stesso modo si potrà intervenire, di norma a favore solo di cittadini milanesi,
in caso di eventi della stessa natura verificatisi fuori del predetto territorio.
4. Possono essere destinati contributi, in parte corrente o in conto capitale, alle micro,
piccole e medie imprese, così come definite dalle norme comunitarie, diretti a:
a) favorire la ripresa economica a seguito del disagio generato dalla prossimità a
cantieri di pubblica utilità connessi alla realizzazione di opere pubbliche;
b) favorire la ripresa economica a seguito di eventi straordinari ed eccezionali
verificatisi nel territorio comunale, che abbiano causato danni a cose e al
patrimonio delle imprese, ovvero prevenire o limitare le conseguenze degli stessi
attraverso l'adozione di opportune misure di prevenzione;
c) riqualificare le attività economiche attraverso l’ammodernamento delle
strutture aziendali, degli impianti e delle attrezzature, in particolare per interventi
a favore dell’ambiente, della sicurezza, del risparmio energetico, per
l’abbattimento delle barriere architettoniche per livelli di servizio ulteriori rispetto
a quelli previsti dalla legge, per il contenimento del rumore;
d) favorire la partecipazione a progetti e/o interventi promossi e/o coordinati
dall’Amministrazione Comunale per il miglioramento dei servizi alla cittadinanza,
la valorizzazione estetica, la riqualificazione dell’arredo, la qualità ed il decoro di
ambiti territoriali o di categorie di attività economiche.
Articolo 2
1. Il sostegno finanziario di cui all’art. 1 viene deliberato dalla Giunta Comunale,
previa valutazione degli scopi che gli “Enti” perseguono e sulla scorta dei seguenti
criteri:


a) per le attività continuative svolte dall’Ente nel corso dell’anno:
• natura dell’attività svolta a carattere sostitutivo, integrativo o
complementare a quella dell’Amministrazione Comunale;
• numero di soci, del personale impiegato e degli utenti;
• capacità organizzativa ed esperienza acquisita;
• rendiconto delle spese e delle entrate;
• presenza o meno di contributi o sponsorizzazioni di enti pubblici o privati.
b) per le attività di tipo occasionale o per singoli progetti:
• finalità pubblica o di interesse pubblico;
• contenuto;
• livello di partecipazione;
• soggetti raggiunti;
• preventivo di spesa;
• presenza o meno di introiti derivanti dalla vendita di biglietti di ingresso o
da sponsorizzazioni e/o contributi di Enti pubblici o privati e da quote di
iscrizione in casi di attuazione di corsi o iniziative formative.
2. I rappresentanti legali di Istituzioni, Associazioni, Società, Organizzazioni ed Enti
pubblici in genere che richiedono contributi ed altre erogazioni, previsti dal
presente regolamento, dovranno unire all’istanza relativa una dichiarazione
formale, sotto la propria personale responsabilità, dalla quale dovrà risultare se
l’organismo rappresentato benefici dell’uso di locali di proprietà del Comune e/o
abbia conseguito per lo stesso anno contributi da altri Enti Comunali e/o da
Aziende Municipalizzate e/o da Società per Azioni con partecipazione azionaria
del Comune di Milano.


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