Le modifiche al D. L. "Cura Italia"
Proroga del
termine per l'approvazione dei bilanci delle associazioni di
promozione sociale per l'anno 2020
La legge di conversione
del decreto-legge
n. 18 del 2020 (legge
n. 27 del 2020) ha introdotto alcune modifiche e novità sulla
disciplina originariamente prevista dal decreto Cura Italia.
Il Prof. Luca Gori della
Scuola Superiore San'Anna di Pisa ci spiega queste e altre importanti novità
per gli enti del terzo settore nella nota esplicativa di
seguito:
1. Proroga
del termine per l’adeguamento dello statuto al Codice del Terzo settore
L’art. 35, commi 1 e 2,
del decreto-legge Cura Italia proroga il termine per l’adeguamento degli
statuti delle organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione
sociale e Onlus con la modalità semplificata dal 30 giugno 2020 al 31 ottobre
2020. Si ricorda che la modalità semplificata consente di modificare gli
statuti in adeguamento alle norme inderogabili del Codice del Terzo settore con
le modalità previste per l’assemblea ordinaria (anziché straordinaria).
È prorogato al 31 ottobre 2020 anche il termine per l’adeguamento dello statuto
delle imprese sociali.
2. Proroga del termine per l’approvazione dei bilanci
L’art. 35, comma 3, del
decreto-legge Cura Italia prevede che, per l’anno 2020, le organizzazioni di
volontariato, le associazioni di promozione sociale e le Onlus per le quali la
scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all’interno del periodo
emergenziale (31 gennaio 2020 – 31 luglio 2020, salvo proroghe), possono
approvare i propri bilanci entro il 31 ottobre 2020, anche in deroga alle eventuali
previsioni di leggi statali o regionali, regolamenti o dello statuto
Questa possibilità è stata
estesa dalla legge di conversione, a tutte le associazioni, fondazioni,
comitati ed enti non commerciali.
3. Modalità
di riunione degli organi sociali di associazioni e fondazioni
L’art. 73 c. 4 del decreto-legge Cura Italia ammette la possibilità per le
associazioni private, sia riconosciute sia non riconosciute, e per le
fondazioni, che non abbiano regolamentato e determinato nei rispettivi statuti
modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, che i propri organi si
possano riunire proprio con tali modalità, nel rispetto di criteri di
trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati
sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché
adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate
da ciascun ente.
Questa possibilità è ammessa per il periodo emergenziale (31 gennaio 2020 – 31
luglio 2020, salvo proroghe).
Per effetto dell’estensione
prevista dall’art.106, c.8-bis del decreto legge n. 18 del 2020 alla
normativa sulle società, gli enti non profit non in possesso della qualifica di
ODV, APS ed ONLUS hanno comunque la facoltà di utilizzare nelle assemblee (sia
ordinarie che straordinarie) tenute in forma telematica, anche qualora non
siano previste nello statuto, gli strumenti più ampi rispetto a quelli previsti
dall’art.73, c.4 del decreto-legge (che si applica anche ad ODV, APS ed ONLUS),
quali il voto elettronico o per corrispondenza, oppure il voto tramite
consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. Tale possibilità è
consentita entro il 31 luglio.
In linea generale, pare necessaria una precisazione. Sulla base del DPCM 26
aprile 2020, le riunioni degli organi sociali continuano ad essere vietate e,
quindi, l’art. 73, c. 4 costituisce una possibilità e non un obbligo. Pertanto,
qualora l’ente ritenga di non disporre di competenze, conoscenze,
strumentazioni in grado di poter gestire la riunione telematica, è ammissibile
che le altre delibere di competenza degli organi da adottare in questo periodo,
le riunioni possono essere rinviate per causa di forza maggiore sulla base
dell’ordine dell’autorità (nazionali o regionali) fino a data da destinarsi.
4. Erogazioni
liberali finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
L’art. 66 del
decreto-legge Cura Italia prevede una disposizione ad hoc per le erogazioni
liberali in denaro o natura finalizzate a finanziare gli interventi in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Si tratta
di una misura che si aggiunge – e non sostituisce – quelle già previste per le
erogazioni liberali a favore degli ETS dal Codice del Terzo settore.
Per le erogazioni
liberali, effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in
favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o
istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute
senza scopo di lucro, nonché di enti religiosi civilmente riconosciuti, spetta
una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%,
per un importo non superiore a 30.000 euro.
Per le erogazioni
liberali effettuate dai soggetti titolari di reddito d’impresa, si applica
l’articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n.133, che prevede la deducibilità
dal reddito d'impresa ai fini delle relative imposte delle erogazioni liberali
in denaro effettuate - nel caso di interesse – per il contenimento e la
gestione dell’emergenza epidemiologica, per il tramite di fondazioni, di
associazioni, di comitati, nonché di enti religiosi civilmente riconosciuti.
Ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni
liberali sono altresì deducibili nell’esercizio in cui avviene il versamento.
Per le erogazioni in
natura, la valorizzazione è effettuata ai sensi di quanto previsto dagli
articoli 3 e 4 del D.M. 28 novembre 2019, che ha attuato quanto previsto dal
Codice del Terzo settore.
5. Abrogazione
della deroga all’incompatibilità fra lo status di volontario e lo status di
lavoratore.
Il decreto-legge 9 marzo
2020, n. 14 (Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario
nazionale in relazione all'emergenza COVID-19) ha introdotto, all’art. 6, una
rilevante novità in tema di volontariato. La disposizione afferma che «per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il periodo della
durata emergenziale, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri
del 31 gennaio 2020, non si applica il regime di incompatibilità di cui
all'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».
L’art. 17, comma 5 è la norma del Codice del Terzo settore che sancisce
l’incompatibilità assoluta fra la qualità di volontario e «qualsiasi forma di
rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro
retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il
quale svolge la propria attività volontaria». Pertanto, fino al termine
dell’emergenza (attualmente prevista al 31 luglio 2020, salvo proroghe) sarà
possibile per gli enti del Terzo settore stipulare contratti di lavoro con i
propri volontari (che mantengono la qualifica di volontari) o, per altro verso,
che lavoratori svolgano attività di volontariato nell’ente presso il quale
lavorano.
Questa disposizione è stata
abrogata, ma è stata riprodotta nell’art. 2-septies della legge n. 27 del 2020
e, pertanto, rimane in vigore.
Nota esplicativa D. L. Cura Italia
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