La sentenza
della Corte di cassazione che chiarisce quando il garage privato è soggetto
alla tassa sui Con l’ordinanza n.
17623/2016 la Corte di Cassazione
ha chiarito che la TARI, al pari
della TARSU, non è dovuta per i garage solo
se esiste un’apposita documentazione che dimostri come quest’ultimo sia
effettivamente adibito ad autorimessa e dunque non sia idoneo alla produzione
di rifiuti.
In generale la tassa sui rifiuti è dovuta da chiunque
possegga o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o
pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a
qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani.
=> TARI, tassa rifiuti su posto auto scoperto
Esenzioni
TARI
Sono invece esentati dalla TARI
i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per:
- la loro natura;
- il particolare uso cui sono stabilmente destinati;
- obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno.
=> TARI sul parcheggio sotterraneo
Onere
probatorio
In questi casi l’onere di comunicare e di
dimostrare al Comune che il garage è esente dal pagamento della
TARI è a carico del proprietario
poiché, ricordano i giudici supremi, le esenzioni dal pagamento della tassa sui
rifiuti non scattano automaticamente ma, per ottenerle, è necessario presentare
apposita dichiarazione nella quale vanno indicate le circostanze che consentono
di beneficiare delle esenzioni previste, debitamente riscontrate in base ad
elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
Questo perché, spiega la Cassazione:
“Pur operando il principio secondo il quale è
l’Amministrazione a dover fornire la prova della fonte
dell’obbligazione tributaria, tale principio non può operare
con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione
della superficie tassabile, costituendo l’esenzione, anche
parziale, un’eccezione alla regola generale del pagamento del tributo da parte
di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio
comunale (ex- multis, Cass. nn. 17703 del 2004, 13086 del 2006, 17599 del 2009,
775 del 2011)”.
Fonte: Sentenza Cassazione
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