venerdì 24 novembre 2017

TARI sul garage: esenzione e rimborso



La sentenza della Corte di cassazione che chiarisce quando il garage privato è soggetto alla tassa sui Con l’ordinanza n. 17623/2016 la Corte di Cassazione ha chiarito che la TARI, al pari della TARSU, non è dovuta per i garage solo se esiste un’apposita documentazione che dimostri come quest’ultimo sia effettivamente adibito ad autorimessa e dunque non sia idoneo alla produzione di rifiuti.

In generale la tassa sui rifiuti è dovuta da chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani.

=> TARI, tassa rifiuti su posto auto scoperto


Esenzioni TARI

Sono invece esentati dalla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per:

  • la loro natura;
  • il particolare uso cui sono stabilmente destinati;
  • obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno.

=> TARI sul parcheggio sotterraneo


Onere probatorio

In questi casi l’onere di comunicare e di dimostrare al Comune che il garage è esente dal pagamento della TARI è a carico del proprietario poiché, ricordano i giudici supremi, le esenzioni dal pagamento della tassa sui rifiuti non scattano automaticamente ma, per ottenerle, è necessario presentare apposita dichiarazione nella quale vanno indicate le circostanze che consentono di beneficiare delle esenzioni previste, debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Questo perché, spiega la Cassazione:

“Pur operando il principio secondo il quale è l’Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, tale principio non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, costituendo l’esenzione, anche parziale, un’eccezione alla regola generale del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (ex- multis, Cass. nn. 17703 del 2004, 13086 del 2006, 17599 del 2009, 775 del 2011)”.
Fonte: Sentenza Cassazione


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