Pensioni al riparo dalla crisi nel 2015-2016: istruzioni e calcoli INPS per applicare le tutele del Dl 65/2015 sulla rivalutazione del montante contributivo.
Le pensioni non si svalutano a causa della crisi: la rivalutazione 2015-2016 è garantita dal decreto sul rimborso una tantum, che modifica anche i criteri di determinazione del montante contributivo mettendo gli assegni previdenziali al riparo dai cicli economici negativi. Con la circolare 167/2015, l’INPS spiega come applicare le norme di cui all’articolo 5 del Dl 65/2015 per evitare la decurtazione di 20 euro per ogni 10mila di montante maturato.
Il coefficiente di rivalutazione del montante contributivo
della pensione si calcola, di anno in anno, in base all’andamento dei conti
pubblici, in particolare in base alla media quinquennale del PIL (prodotto
interno lordo) nominale calcolata dall’ISTAT (articolo 1, comma 9, legge
335/95). Ebbene, la prolungata crisi economica ha portato questo dato in
negativo, con il conseguente rischio di svalutare, anziché rivalutare, il
montante contributivo per il calcolo della pensione. In parole semplici, i
pensionati rischiavano di ricevere nel 2015 e 2016 unassegno più basso in
applicazione del meccanismo appena spiegato.
Il decreto 65/2015, con il quale il Governo ha in parte
recepito la sentenza della Corte Costituzionale 70/2015 (contro il blocco
dell’indicizzazione per le pensioni 2012-2013 superiori a tre volte il
minimo), prevedendo una restituzione parziale (una tantum di
agosto, il cosiddetto Bonus Poletti), ha anche risolto la questione
della rivalutazione, stabilendo (articolo 5, comma 1) che
«in ogni caso il coefficiente di rivalutazione del montante contributivo
come determinato adottando il tasso annuo di capitalizzazione», non può
mai «essere inferiore a uno, salvo recupero da effettuare sulle rivalutazioni
successive».
Significa che, quando il calcolo del montante retributivo rischia di
provocare una svalutazione della pensione, si assume artificialmente un
coefficiente in base a uno, in modo che gli assegni non subiscano
penalizzazioni. Poi, però, scatta il recupero della differenza nelle
rivalutazioni successve, quindi negli anni seguenti.
La legge, però, prevede con il comma 1 bis del medesimo articolo 5,
che in sede di prima applicazione non si fa luogo al recupero delle
rivalutazioni successive. Quindi, spiega l’INPS nella circolare:
«il coefficiente di capitalizzazione da utilizzare per la rivalutazione del
montante nel 2016, considerata la clausola di salvaguardia in
sede di prima applicazione di cui al comma 1-bis del citato articolo 5, non
subirà alcuna decurtazione. Solo qualora si verifichi nuovamente una variazione
quinquennale del PIL inferiore all’unità si procederebbe al recupero su una o
più delle capitalizzazioni successive per le quali il coefficiente è maggiore
di 1».
Quindi, se si dovesse ripetere una congiuntura negativa tale da portare al
ribasso la media quinquennale del pil, scatterebbe il recupero negli anni
successivi, che invece è escluso per il 2015-2016.
Guardando ai coefficienti di capitalizzazione delle pensioni applicati
dal 1991 ad oggi, si vede come il 2015 sia il primo anno in assoluto in cui si
è verificato l’effetto al ribasso (per cui è stato applicato il coefficiente
pari a 1). Il coefficiente di rivalutazione 2016, in base al montante 31
dicembre 2014, è pari a 1,005331.
Fonte: circolare INPS 167/2015
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