venerdì 9 ottobre 2015

Rivalutazione pensioni INPS senza tagli 2015-2016

Pensioni al riparo dalla crisi nel 2015-2016: istruzioni e calcoli INPS per applicare le tutele del Dl 65/2015 sulla rivalutazione del montante contributivo.

Le pensioni non si svalutano a causa della crisi: la rivalutazione 2015-2016 è garantita dal decreto sul rimborso una tantum, che modifica anche i criteri di determinazione del montante contributivo mettendo gli assegni previdenziali al riparo dai cicli economici negativi. Con la circolare 167/2015, l’INPS spiega come applicare le norme di cui all’articolo 5 del Dl 65/2015 per evitare la decurtazione di 20 euro per ogni 10mila di montante maturato.

Il coefficiente di rivalutazione del montante contributivo della pensione si calcola, di anno in anno, in base all’andamento dei conti pubblici, in particolare in base alla media quinquennale del PIL (prodotto interno lordo) nominale calcolata dall’ISTAT (articolo 1, comma 9, legge 335/95). Ebbene, la prolungata crisi economica ha portato questo dato in negativo, con il conseguente rischio di svalutare, anziché rivalutare, il montante contributivo per il calcolo della pensione. In parole semplici, i pensionati rischiavano di ricevere nel 2015 e 2016 unassegno più basso in applicazione del meccanismo appena spiegato.
Il decreto 65/2015, con il quale il Governo ha in parte recepito la sentenza della Corte Costituzionale 70/2015 (contro il blocco dell’indicizzazione per le pensioni 2012-2013 superiori a tre volte il minimo), prevedendo una restituzione parziale (una tantum di agosto, il cosiddetto Bonus Poletti), ha anche risolto la questione della rivalutazione, stabilendo (articolo 5, comma 1) che
«in ogni caso il coefficiente di rivalutazione del montante contributivo come determinato adottando il tasso annuo di  capitalizzazione», non può mai «essere inferiore a uno, salvo recupero da effettuare sulle rivalutazioni successive».
Significa che, quando il calcolo del montante retributivo rischia di provocare una svalutazione della pensione, si assume artificialmente un coefficiente in base a uno, in modo che gli assegni non subiscano penalizzazioni. Poi, però, scatta il recupero della differenza nelle rivalutazioni successve, quindi negli anni seguenti.
La legge, però, prevede con il comma 1 bis del medesimo articolo 5, che in sede di prima applicazione non si fa luogo al recupero delle rivalutazioni successive. Quindi, spiega l’INPS nella circolare:
«il coefficiente di capitalizzazione da utilizzare per la rivalutazione del montante nel 2016, considerata la clausola di salvaguardia in sede di prima applicazione di cui al comma 1-bis del citato articolo 5, non subirà alcuna decurtazione. Solo qualora si verifichi nuovamente una variazione quinquennale del PIL inferiore all’unità si procederebbe al recupero su una o più delle capitalizzazioni successive per le quali il coefficiente è maggiore di 1».
Quindi, se si dovesse ripetere una congiuntura negativa tale da portare al ribasso la media quinquennale del pil, scatterebbe il recupero negli anni successivi, che invece è escluso per il 2015-2016.
Guardando ai coefficienti di capitalizzazione delle pensioni applicati dal 1991 ad oggi, si vede come il 2015 sia il primo anno in assoluto in cui si è verificato l’effetto al ribasso (per cui è stato applicato il coefficiente pari a 1). Il coefficiente di rivalutazione 2016, in base al montante 31 dicembre 2014, è pari a 1,005331. 

4 commenti:

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