È iniziato il conto alla rovescia per la presentazione del modello 730. Ecco alcune indicazioni operative circa le modalità di presentazione e le scadenze.
Modalità di presentazione
Il contribuente in possesso dei requisiti per l’elaborazione del modello 730 può avvalersi di tre distinte modalità per presentare la propria dichiarazione:
- direttamente, attraverso l’apposita area riservata messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Se il contribuente intende presentare il 730 precompilato direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia delle Entrate deve ricordare di:indicare i dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio;
– compilare la scheda per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef, anche se non esprime alcuna scelta;
– verificare con attenzione che i dati presenti nel 730 precompilato siano corretti e completi.
- tramite il proprio datore di lavoro o ente pensionistico, solo però se questi ultimi hanno comunicato, entro il 15 gennaio scorso, di prestare assistenza fiscale per quell’anno;
- attraverso i CAF o i professionisti iscritti all’albo dei commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro presentando la documentazione necessaria per l’elaborazione della dichiarazione. Si può consegnare loro il modello già compilato oppure chiedere loro assistenza per la compilazione. In entrambi i casi, è previsto comunque un compenso.
Al soggetto che si occuperà dell’elaborazione del modello 730 (CAF, professionista abilitato o sostituto d’imposta), il contribuente deve consegnare, in busta chiusa, anche il modello 730-1 per la scelta (o meno) della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille.
Rimborso del credito o versamento del debito
Ovviamente, se il contribuente si è avvalso di un sostituto o di un CAF/professionista abilitato, non è necessario che consegni il modello 730/2017 anche all’Agenzia delle Entrate poiché questo adempimento sarà svolto dal datore di lavoro, ovvero dall’ente pensionistico o dal CAF.
Il credito risultante dalla dichiarazione o le somme da versare all’Erario saranno rispettivamente versati o trattenuti a luglio direttamente dalla busta paga o dalla pensione. Qualora nel mese di luglio (agosto per i pensionati) il contribuente non possa avvalersi di un datore di lavoro (ente pensionistico) per effettuare il suddetto versamento/trattenuta, può chiedere che, nel caso di credito, il rimborso venga effettuato nel proprio conto corrente dall’Agenzia delle Entrate o, nel caso di debito, che il pagamento sia effettuato utilizzando il modello F24.
Delega per l’acquisizione del precompilato
Il CAF, il professionista abilitato o il sostituto d’imposta devono obbligatoriamente acquisire dal contribuente la delega per l’accesso ai dati relativi alla dichiarazione precompilata. In altri termini, il contribuente deve consegnare al sostituto d’imposta, al CAF o al professionista un’apposita delega che li autorizza (o meno) ad accedere ai dati del proprio modello 730 predisposto dall’Agenzia delle Entrate. Pertanto, se il contribuente:
- intende autorizzare il CAF/professionista/sostituto ad accedere ai suoi dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate, sottoscriverà e consegnerà la delega (unitamente al documento di riconoscimento in corso di validità) e indicherà “CONFERISCE DELEGA”;
- non intende autorizzare il CAF/professionista/sostituto ad accedere ai suoi dati, il contribuente dovrà sottoscrivere e consegnare la delega indicando “NON CONFERISCE DELEGA”. A tal fine va detto che non vi è alcuna ragione per la quale il contribuente non dovrebbe conferire la delega, visto che ciò può aiutare il CAF nell’elaborazione della dichiarazione.
Il contribuente può consegnare al CAF/professionista abilitato/sostituto d’imposta i documenti necessari all’elaborazione del modello 730/2017 e la delega per l’acquisizione del modello precompilato entro il 7 luglio.
Al contrario, se il contribuente intende presentare il modello 730/2017 direttamente, può farlo entro il 24 luglio (il 23 luglio infatti è domenica).
Documentazione
Se il contribuente intende avvalersi di un sostituto, di un CAF o di un professionista abilitato, è indispensabile che consegni, a titolo esemplificativo (si ricorda che l’elenco non è esaustivo), i seguenti documenti:
- delega per l’accesso ai dati della dichiarazione precompilata;
- certificazione Unica rilasciata dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico;
- fatture, ricevute, scontrini per l’acquisto di farmaci da banco, che attestino le spese sostenute nel corso dell’anno per le quali è prevista la detraibilità;
- fatture e ricevute dei bonifici attraverso i quali sono stati pagati gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio e di risparmio energetico, quietanze di pagamento degli oneri di urbanizzazione, attestati di versamento delle ritenute operate sui compensi dei professionisti, quietanza rilasciata dall’amministratore di condominio;
- modelli F24 che attestino il versamento degli acconti d’imposta effettuati;
- ultima dichiarazione presentata, se in questa era stata evidenziata un’eccedenza d’imposta.
Massimo D’Amico – Centro Studi CGN
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