venerdì 20 settembre 2019

NUOVI STATUTI FAC-SIMILE PER PROCEDERE CON LE MODIFICHE PER ODV, APS ED ONLUS.


 In questa fase transitoria della Riforma del Terzo settore, in cui il Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) non è ancora stato istituito, vi è comunque una scadenza fondamentale, quella del 2 agosto 2019entro tale data, le organizzazioni di volontariato (ODV), le associazioni di promozione sociale (APSe le Onlus, iscritte nei rispettivi registri, dovranno infatti modificare i propri statuti ed adeguarli alle nuove disposizioni del Codice del Terzo settore.
CSV Trentino e la Provincia autonoma di Trento (mediante l’Ufficio Qualità dei Servizi) hanno predisposto gli statuti fac-simile, che possono essere consultati e liberamente scaricati dal nostro sito intern
Gli statuti messi a disposizione sono quelli dell’ODV, dell’APS e dell’ETS generico (in forma associativa), e possono essere utilizzati dalle associazioni non riconosciute (quindi non dotate di personalità giuridica); nei prossimi giorni verranno pubblicati anche quelli delle stesse tipologie per le associazioni riconosciute.

1) I soggetti coinvolti e il termine per la modifica
L’art.101, c.2, del Codice del Terzo settore (da qui in avanti indicato anche come “Codice”), a seguito della modifica intervenuta con il Decreto correttivo (D.lgs. 105 del 2018), ha prolungato il termine relativo all’obbligo per ODV, APS ed Onlus iscritte nei rispettivi registri di modificare i loro statuti adeguandoli alle nuove disposizioni, portandolo da 18 a 24 mesi dalla data di entrata in vigore del Codice: la nuova scadenza, come enunciato in premessa, è stata fissata il 2 agosto 2019.
Si ribadisce che la scadenza appena menzionata riguarda solamente le ODV, le APS e le Onlus iscritte nei registri di riferimento, e non altre tipologie di enti.
Nondimeno si evidenzia che, pur non prevedendo il Codice una sanzione espressa per il mancato adeguamento entro il termine indicato, la dottrina prevalente e gli esperti di Terzo settore a livello nazionale hanno convenuto che la violazione del suddetto termine per approntare le modifiche richieste produrrà, come conseguenza, la cancellazione dell’ente dal registro di riferimento e, come conseguenza, la mancata iscrizione nel futuro Registro unico
Sulla base di tali considerazioni, è opportuno e necessario che le associazioni interessate procedano a modificare il proprio statuto entro la data del 2 agosto 2019.

2) Le modifiche da apportare agli statuti e le agevolazioni previste
L’art.101, c.2, del Codice del Terzo settore dispone che le ODV, le APS e le Onlus iscritte nei rispettivi registri e costituitesi prima del 3 agosto 2017 (data di entrata in vigore del Codice), possano utilizzare le maggioranze previste per l’assemblea ordinaria qualora adeguino i rispettivi statuti alle nuove disposizioni inderogabili o vi introducano clausole “che escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria”. Tale agevolazione può essere utilizzata dalle organizzazioni in questione solo qualora le modifiche statutarie vengano adottate entro il termine del 2 agosto 2019.
La Circolare del Ministero del Lavoro n.20 del 27 dicembre 2018 ha cercato di fare luce e di spiegare in modo più semplice quali siano le modifiche statutarie per le quali è possibile deliberare in assemblea ordinaria. La deliberazione tramite assemblea ordinaria è più semplice e più “leggera” rispetto a quella dell’assemblea straordinaria, poiché non è di solito necessario il rispetto di alcun quorum costitutivo in seconda convocazione (quorum che può essere particolarmente difficile da raggiungere nelle associazioni che hanno una base associativa molto numerosa).
La Circolare ministeriale ha in particolare individuato due gruppi di modifiche:
a)     quelle di carattere “obbligatorio”, che cioè devono essere contenute nei nuovi statuti al fine di adeguarsi a disposizioni inderogabili del Codice. Un esempio è l’individuazione delle attività di interesse generale che l’ente svolge, che devono essere scelte dall’elenco di cui all’art.5, c.1, del Codice del Terzo settore e specificate nello statuto;
b)     quelle di carattere “derogatorio”, per le quali nello statuto è possibile disciplinare in modo diverso una certa materia rispetto a quanto disposto dal Codice del Terzo settore. Un esempio può essere il procedimento di ammissione degli associati, disciplinato dall’art.23 del Codice, in cui il comma 1 assegna al Consiglio Direttivo la competenza a deliberare sull’ammissione, a meno che l’atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente. In statuto si potrebbe quindi affidare ad un altro organo sociale (ad esempio l’Assemblea) la competenza a deliberare sull’ammissione.
Tali due tipologie di modifiche statutarie possono essere disposte dalle organizzazioni utilizzando la procedura semplificata (che prevede come detto la delibera da parte dell’assemblea ordinaria), sempre che, come ribadito, le modifiche vengano adottate entro il 2 agosto 2019.
La Circolare ha infine individuato un terzo gruppo di modifiche, che si riferiscono a disposizioni del Codice che non formano obbligo di adeguamento dello statuto, ma che sono puramente facoltative. Tali clausole sono identificabili con la formula “l’atto costitutivo o lo statuto possono” oppure “se l’atto costitutivo o lo statuto lo consentono”: un esempio è rappresentato dall’art.24, c.2, del Codice, il quale ammette la possibilità di intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, laddove però ciò sia previsto dallo statuto. Tali modifiche, così come tutte le modifiche che fuoriescono da quelle di carattere obbligatorio e derogatorio viste in precedenza, devono essere adottate deliberando in assemblea straordinaria e non possono quindi usufruire della procedura semplificata dell’assemblea ordinaria.
La Circolare ministeriale, pur avendo avuto il merito di fare chiarezza su alcune questioni generali riguardanti il contenuto degli statuti dei nuovi enti del Terzo settore, porta in sé elementi di notevole complessità, con specifico riguardo alla distinzione tra le modifiche passibili di assemblea ordinaria e quelle richiedenti l’intervento dell’Assemblea straordinaria. Per tale ragione, si suggerisce, laddove possibile, di modificare gli statuti con la procedura costitutiva e deliberativa dell’assemblea straordinaria, utilizzando il nostro fac-simile di statuto.
Vediamo ora, brevemente ma più nello specifico, la situazione per i singoli soggetti coinvolti, cioè le ODV, le APS e le Onlus ad oggi iscritte nei rispettivi registri.

2.1 Le organizzazioni di volontariato (ODV)
Le ODV iscritte all’Albo provinciale (e quindi onlus “di diritto”) potranno utilizzare l’apposito modello di statuto messo a disposizione sul nostro sito. Oltre alle modifiche statutarie pure e semplici, è opportuno che esse si interroghino anche sull’opportunità di rimanere ODV o di cambiare la propria tipologia (magari diventando APS), alla luce del mutato quadro normativo delineato dalla Riforma per le organizzazioni di volontariato, ed in previsione della futura entrata in vigore del nuovo regime fiscale previsto dalla stessa. 
La registrazione del nuovo statuto all’Agenzia delle entrate, sia che si tratti di modifiche adottate in assemblea ordinaria o straordinaria, è comunque esente dall’imposta di bollo (ex art.82, c.5, del Codice) e anche dall’imposta di registro (ex art.82, c.3, a seguito della modifica intervenuta con il Decreto correttivo). Qualora invece l’ODV in questione sia dotata di personalità giuridica (e voglia mantenerla), le modifiche dovranno essere disposte per atto pubblico (e quindi avvalendosi di un notaio).

2.2 Le associazioni di promozione sociale (APS)
Le APS iscritte al Registro provinciale potranno utilizzare anch’esse l’apposito modello di statuto messo a disposizione sul nostro sito. Come per le ODV, pure le APS dovranno valutare l’opportunità di rimanere APS o di cambiare forma (passando magari ad ODV) alla luce dei cambiamenti che la Riforma ha previsto anche nei confronti di tale tipologia associativa.
La registrazione del nuovo statuto all’Agenzia delle entrate, sia che si tratti di modifiche adottate in assemblea ordinaria o straordinaria, è comunque esente dall’imposta di bollo (ex art.82, c.5, del Codice); per quanto riguarda l’imposta di registro, ex art.82, c.3, del Codice, l’esenzione vi è per le sole modifiche statutarie necessarie per adeguarsi alla Riforma (quindi per quelle di carattere “obbligatorio” e “derogatorio”, per le quali è possibile usufruire della procedura semplificata dell’assemblea ordinaria), mentre per quelle di carattere “facoltativo” (che devono essere disposte in assemblea straordinaria) l’imposta di registro è dovuta. Anche qui, qualora l’APS in questione abbia la personalità giuridica (e voglia mantenerla), le modifiche dovranno essere formalizzate tramite atto pubblico (e quindi avvalendosi di un notaio).

2.3 Le Onlus
Le Onlus, iscritte all’Anagrafe unica tenuta dall’Agenzia delle entrate, seguono un “destino” parzialmente diverso rispetto a quello di ODV e APS: mentre infatti per queste ultime, sempre che adeguino i loro statuti entro il 2 agosto 2019, è previsto il trasferimento automatico nell’apposita sezione del Registro unico (si tratta della cosiddetta “trasmigrazione”, prevista dall’art.54, c.1, del Codice), per le Onlus tutto questo non accadrà.
Il Codice del Terzo settore precisa infatti chiaramente che la normativa Onlus (il D.lgs. 460 del 1997) ad oggi non è ancora abrogata, e rimarrà in vigore fino all’inizio del periodo di imposta successivo alla piena operatività del Registro unico (dando per scontata l’approvazione della Commissione europea alla parte fiscale della Riforma): sarà solo a partire da quel momento che la qualifica (fiscale) di Onlus non esisterà più nel nostro ordinamento.
Per adeguarsi alla nuova normativa, le Onlus dovranno quindi mantenere il loro attuale statuto, il quale continuerà ad avere efficacia sino a che la normativa Onlus rimarrà in vigore; al contempo dovranno, entro il 2 agosto 2019, redigere un nuovo e diverso statuto adeguato alle nuove disposizioni normative, il quale acquisterà efficacia solo nel momento in cui entrerà in vigore la parte fiscale della Riforma. I due statuti dovranno essere raccordati da una clausola sospensiva, che subordinerà l’entrata in vigore del nuovo statuto al momento della piena operatività del regime fiscale (e quindi richiamando il termine disposto dall’art.104, c.2, del Codice del Terzo settore).
La registrazione del nuovo statuto all’Agenzia delle entrate è esente dall’imposta di bollo (ex art.82, c.5, del Codice) ma è soggetta all’imposta di registro.

3) Gli statuti fac-simile e i servizi di CSV Trentino per ODV, APS ed Onlus
Come già detto all’inizio di questa newsletter, le ODV, le APS e le Onlus ad oggi iscritte nei registri (e quindi soggette alla scadenza del 2 agosto 2019) potranno consultare e scaricare lo statuto nell’apposita sezione del nostro sito.
Gli statuti di ODV, APS ed ETS sono divisi in base al fatto che il Presidente sia eletto direttamente dall’Assemblea degli associati o sia nominato all’interno del Consiglio Direttivo, di modo che l’ente possa scegliere il modello e la forma di elezione che preferisce.
Oltre allo statuto, è stato redatto in calce ad esso anche un Vademecum, il quale ha come obiettivo quello di fungere da guida e quindi di spiegare i diversi punti dello statuto. Nel ricordare che si tratta di uno statuto fac-simile (e che quindi deve essere letto, compreso e “personalizzato” alle esigenze della singola organizzazione), si consiglia in via preliminare di leggere la “guida alla compilazione dello statuto”.
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Ecco il Codice del Terzo settore è legge. Cosa cambia con il grande “riordino”



PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL  DECRETO  LEGISLATIVO 4 luglio 2019  più corposo tra quelli previsti dalla riforma. Ma avrà bisogno di ben 20 decreti ministeriali per funzionare. In un solo testo tutti gli “Enti del Terzo settore” e le “attività di interesse generale” che dovranno svolgere. Con i relativi obblighi e vantaggi
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è in vigore da oggi il Codice del Terzo settore. Si tratta del decreto legislativo più corposo (104 articoli) tra i cinque emanati dopo la legge delega per la riforma del Terzo settore (106/2016). E avrà bisogno a sua volta, entro il prossimo anno, di ben 20 decreti ministeriali perché funzioni, nella pratica, tutto quanto previsto.
La parola riordino, usata più volte anche dal sottosegretario Luigi Bobba, “padre” della riforma, è la più appropriata per indicare lo scopo principale del Codice. Tre esempi sono sufficienti a farne comprendere la portata.
PRIMO: vengono abrogate diverse normative, tra cui due leggi storiche come quella sul volontariato (266/91) e quella sulle associazioni di promozione sociale (383/2000), oltre che buona parte della “legge sulle Onlus” (460/97).
SECONDO: vengono raggruppati in un solo testo tutte le tipologie di quelli che da ora in poi si dovranno chiamare Enti del Terzo settore (Ets). Ecco le sette nuove tipologie: organizzazioni di volontariato (che dovranno aggiungere Odv alla loro denominazione); associazioni di promozione sociale (Aps); imprese sociali (incluse le attuali cooperative sociali), per le quali si rimanda a un decreto legislativo a parte; enti filantropici; reti associative; società di mutuo soccorso; altri enti (associazioni riconosciute e non, fondazioni, enti di carattere privato senza scopo di lucro diversi dalle società).
Restano dunque fuori dal nuovo universo degli Ets, tra gli altri: le amministrazioni pubbliche, le fondazioni di origine bancaria, i partiti, i sindacati, le associazioni professionali, di categoria e di datori di lavoro. Mentre per gli enti religiosi il Codice si applicherà limitatamente alle attività di interesse generale di cui all’esempio successivo.
Gli Enti del Terzo settore saranno obbligati, per definirsi tali, all’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (già denominato Runts...), che farà quindi pulizia dei vari elenchi oggi esistenti. Il Registro avrà sede presso il ministero delle Politiche sociali, ma sarà gestito e aggiornato a livello regionale. Viene infine costituito, presso lo stesso ministero, il Consiglio nazionale del Terzo settore, nuovo organismo di una trentina di componenti (senza alcun compenso) che sarà tra l’altro l’organo consultivo per l’armonizzazione legislativa dell’intera materia.
TERZO: vengono definite in un unico elenco riportato all’articolo 5 le “attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale” che “in via esclusiva o principale” sono esercitati dagli Enti del Terzo settore. Si tratta di un elenco, dichiaratamente aggiornabile, che “riordina” appunto le attività consuete del non profit (dalla sanità all’assistenza, dall’istruzione all’ambiente) e ne aggiunge alcune emerse negli ultimi anni (housing, agricoltura sociale, legalità, commercio equo ecc.).
Gli Ets, con l’iscrizione al registro, saranno tenuti al rispetto di vari obblighi riguardanti la democrazia interna, la trasparenza nei bilanci, i rapporti di lavoro e i relativi stipendi, l’assicurazione dei volontari, la destinazione degli eventuali utili.
Ma potranno accedere anche a una serie di esenzioni e vantaggi economici previsti dalla riforma: circa 200 milioni nei prossimi tre anni sotto forma, ad esempio, di incentivi fiscali maggiorati (per le associazioni, per i donatori e per gli investitori nelle imprese sociali), di risorse del nuovo Fondo progetti innovativi, di lancio dei “Social bonus” e dei “Titoli di solidarietà”.
Senza contare che diventano per la prima volta esplicite in una legge alcune indicazioni alle pubbliche amministrazioni: come cedere senza oneri alle associazioni beni mobili o immobili per manifestazioni, o in comodato gratuito come sedi o a canone agevolato per la riqualificazione; o incentivare la cultura del volontariato (soprattutto nelle scuole): o infine coinvolgere gli Ets sia nella programmazione che nella gestione di servizi sociali, nel caso di Odv e Aps, “se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”.
Una parte consistente del Codice (sei articoli, dal 61 al 66, pari al 14% dell’estensione del testo) è dedicata ai Centri di servizio per il volontariato (C.S.V), interessati da una profonda revisione in chiave evolutiva che ne riconosce le funzioni svolte nei primi 20 anni della loro esistenza e le adegua al nuovo scenario. A cominciare dall’allargamento della platea a cui i CSV dovranno prestare servizi, che coinciderà con tutti i “volontari negli Enti del Terzo settore”, e non più solo con quelli delle organizzazioni di volontariato definite dalla legge 266/91 (anche se in realtà era già cospicua la quota di realtà del terzo settore “servite” in questi anni).
I Centri – che dovranno essere di nuovo accreditati – verranno governati da un inedito Organismo nazionale di controllo (Onc) e dalle sue articolazioni territoriali (Otc), le cui maggioranze saranno detenute dalle fondazioni di origine bancaria. Sarà inoltre ridotto il numero complessivo dei Centri in riferimento ad alcuni parametri territoriali. Nella governance dei CSV potranno entrare tutti gli Ets (secondo il cosiddetto principio delle “porte aperte”), lasciando però al volontariato la maggioranza nelle assemblee. Saranno previsti nuovi criteri di incompatibilità tra la carica di presidente di un CSV e altre cariche, ad esempio ministro, parlamentare, assessore o consigliere regionale o di comuni oltre i 15 mila abitanti. I CSV, insieme alle Reti associative nazionali, potranno essere autorizzati dal ministero delle Politiche sociali all’“autocontrollo degli Enti del Terzo settore”. Viene infine centralizzato e ripartito a livello nazionale il fondo per il funzionamento dei CSV, che continuerà ad essere alimentato da una parte degli utili delle fondazioni di origine bancaria e da un credito di imposta fino a 10 milioni, a regime, che queste ultime si vedranno riconoscere ogni anno.
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lunedì 9 settembre 2019

L’Unione Italiana Lavoratori Pensionati (Uilp)

PUBBLICATO DA L.DONOFRIO ISCRITTO (UILP)
L’Unione Italiana Lavoratori Pensionati (Uilp) è il sindacato di categoria che associa gli anziani e i pensionati della Confederazione sindacale Unione italiana del lavoro (Uil).
La Uilp ha oggi circa 600mila iscritti (di cui oltre 20mila residenti all’estero). Le donne costituiscono circa il 53% degli iscritti.
L’ultimo Congresso nazionale della Uilp, l’11°, si è svolto a Salsomaggiore Terme dal 22 al 25 maggio 2018.

L’attuale Segretario generale della Uil Pensionati è Romano Bellissima, che guida l’organizzazione dal 2007.

Gli altri componenti della Segreteria nazionale e i rispettivi incarichi operativi sono:

Oscar Capobianco – FORMAZIONE, INFORMAZIONE, STAMPA

Formazione, informazione, stampa.
Politiche abitative.
Centro studi e documentazione.
Coordinamento servizi informatici.
Rapporto con gli Enti: Inps – Ital – Caf – Ada – Adoc – Uniat. Tutela dati sensibili.

Antonio Derinaldis – POLITICHE SOCIO SANITARIE E ASSISTENZIALI

Tutela e promozione della salute.
Tutela della non autosufficienza.
Coordinamento della Consulta nazionale per il diritto alla salute. Contrattazione e vertenzialità territoriale.

Livia Piersanti – POLITICHE PREVIDENZIALI E FISCALI

Politiche previdenziali.
Vertenzialità e contenzioso legale pensionistico.
Coordinamento dei Comitati tecnici di settore.
Potere d’acquisto, paniere Istat, tariffe e prezzi.
Politiche fiscali.
Coordinamento nazionale per le politiche di genere e delle pari opportunità

Emanuele Ronzoni – SERVIZIO ORGANIZZATIVO

Tesseramento e politiche per il proselitismo.
Piani di sviluppo.
Ufficio H, sportello della disabilità e politiche per la disabilità. Immigrazione e diritti di cittadinanza.

Giovanni Granato – TESORERIA E POLITICHE DI BILANCIO

Politiche finanziarie, controllo dell’equilibrio delle entrate e delle uscite.
Rapporti amministrativi con gli Enti previdenziali, con le articolazioni organizzative della Uilp e con la Uil. Direzione del personale, gestione dei beni strumentali e degli acquisti.
Amministrazione – Fondazione Società Matura.

La Uilp ha una presenza capillare sul territorio, con sedi in tutte le Regioni e in tutte le Province, articolate in Strutture regionali, territoriali e Leghe (comunali o zonali, che sono la struttura organizzativa Uilp più vicina ai cittadini).
Le sedi della Uilp sono anche luoghi di incontro e socializzazione, dove i pensionati e gli anziani possono trovare persone pronte ad ascoltarli, difenderli e sostenerli. Sono presidi sociali in cui è possibile denunciare situazioni di difficoltà, condizioni di insicurezza, diritti non rispettati.
Le persone anziane svolgono oggi un fondamentale ruolo sociale ed economico, all’interno e all’esterno delle famiglie, soprattutto in questo momento di crisi, in cui i giovani non trovano lavoro e molti adulti lo perdono. Sono protagonisti della comunità sociale, portatori di memoria, esperienze e saperi. Sono una parte significativa del presente e del futuro del nostro Paese.
Rivendicano con orgoglio il loro ruolo nella società e vogliono esercitare compiutamente i diritti di cittadinanza nel Paese, nelle istituzioni, nel sindacato.
Vogliono essere ascoltati e dare il loro contributo per fare uscire dalla crisi un Paese con minori disuguaglianze, più equità, più solidarietà, più coesione. Nessun cambiamento positivo della società sarà possibile senza il loro coinvolgimento.
Come Uilp, siamo convinti che l’allungamento della durata media di vita e l’invecchiamento della popolazione non sono gli elementi che renderanno insostenibile il nostro modello di welfare, ma possono essere invece uno dei cardini di un nuovo sviluppo, intorno al quale costruire innovazione, ricerca, tecnologia, nuovi servizi, nuovi posti di lavoro, nuovi modelli sociali. Serve però un cambiamento profondo di tutta la società, culturale, economico, sociale, politico. La Uilp è impegnata ogni giorno per attuare questo cambiamento.
Sbaglia chi presenta il sindacato come elemento di conservazione, che impedirebbe proprio il cambiamento necessario. La Uil, e tutto il sindacato confederale in Italia, dal dopoguerra ad oggi, ha svolto un ruolo fondamentale per lo sviluppo del Paese, per l’ampliamento dei diritti e dell’uguaglianza delle opportunità, per la legalità e la lotta contro le mafie e il terrorismo. Il sindacato non è contro, ma per il cambiamento. Il cambiamento però non è valore positivo a prescindere. Il nuovo non è tutto necessariamente positivo e il vecchio non è tutto necessariamente negativo.
La Uilp promuove e tutela i diritti delle persone anziane e pensionate a livello nazionale e locale, confrontandosi con gli enti previdenziali, con il Governo centrale e con Regioni, Comuni e Province:
Per valorizzare il ruolo delle persone anziane nella società e il ruolo politico dei pensionati in Italia, in Europa, nel mondo.
Per dare rappresentanza agli anziani del nostro Paese (che costituiscono oltre il 20% della popolazione), per favorire la loro partecipazione alla vita sociale e combattere le discriminazioni basate sull’età.
Per migliorare le condizioni di vita della popolazione anziana.
Per difendere e aumentare il potere d’acquisto dei pensionati.
Per tutelare le persone con disabilità e le persone non autosufficienti e le loro famiglie.
Per rafforzare i legami tra le generazioni. La Uilp non è un sindacato corporativo e promuove una grande alleanza con i giovani per rendere la società più adeguata per giovani e anziani.
Per valorizzare le specificità di genere e per promuovere pari diritti e pari rappresentanza per donne e uomini di ogni età, a ogni livello della società.
Per una sanità universale, di qualità, più efficiente, più vicina a tutti i cittadini, e in particolare alle persone anziane, che promuova salute e benessere.
Per un fisco equo, che colpisca speculatori ed evasori, che faccia pagare chi ha davvero di più e chi non ha mai pagato.
Per servizi sociali e assistenziali più numerosi e funzionali, integrati con i servizi sanitari e con la medicina del territorio.
Per ridurre i livelli istituzionali e i costi della politica. Per contrastare la corruzione, gli sprechi e i privilegi. Per razionalizzare la spesa pubblica improduttiva.
Per valorizzare lo stato sociale, che può essere motore di sviluppo, innovazione e buona occupazione.
Per una società più giusta, più libera, più democratica, più inclusiva, più solidale.
Per una società più a misura dei cittadini anziani.
La Uilp è parte della grande famiglia Uil, di cui condivide la storia e i valori di solidarietà, uguaglianza, laicità. Abbiamo contribuito a costruire la nostra Repubblica e il suo stato sociale, a difendere la democrazia e ad affermare i diritti dei lavoratori e di tutti i cittadini. E proseguiamo in questo impegno.
La Uilp svolge la sua attività di contrattazione sociale, vertenziale e rivendicativa a livello nazionale e locale, anche in raccordo con le organizzazioni sindacali dei pensionati di Cgil e Cisl (rispettivamente, Spi Cgil e Fnp Cisl). La Uilp considera l’azione unitaria, nel rispetto delle specificità di ogni organizzazione, uno strumento importante per tutelare i diritti degli iscritti e dei pensionati.
Oltre alle attività di carattere più strettamente vertenziale e rivendicativo, la Uilp si impegna in campagne informative e di sensibilizzazione – rivolte in particolare agli anziani, ma non solo – su tematiche connesse all’età anziana. Ricordiamo, tra le altre:
  • le campagne per la valorizzazione degli anziani come risorsa;
  • la campagna informativa sull’introduzione della moneta unica;
  • la campagna per la prevenzione degli infortuni domestici;
  • l’impegno per un invecchiamento attivo;
  • l’impegno per la promozione di stili di vita salutari e la prevenzione delle malattie croniche e degenerative;
  • l’impegno per diffondere tra le persone anziane la conoscenza e la cultura, le attività per il tempo libero, lo sport, l’educazione permanente, le nuove tecnologie;
  • l’impegno per la tutela dell’ambiente, per la mobilità sostenibile, per la tutela e la promozione dei beni comuni;
  • l’impegno per il contrasto del gioco d’azzardo patologico.
Nei primi anni Novanta, la Uilp ha promosso l’Associazione per i diritti degli anziani (Ada), che svolge in modo autonomo attività di tutela degli anziani, sviluppando volontariato e interventi a favore delle persone anziane.
La Uilp aderisce alla Federazione europea dei pensionati e delle persone anziane (Ferpa). Affiliata alla Confederazione europea dei sindacati, la Ferpa è l’organizzazione sindacale dei pensionati a livello europeo, associa oltre 30 sindacati e ha più di 10 milioni di aderenti.
Negli ultimi anni, la Ferpa si è mobilitata in particolare per contrastare le politiche di austerità a senso unico imposte agli Stati membri; per chiedere alle istituzioni europee e ai singoli Stati misure in grado di far fronte al progressivo impoverimento degli anziani e dei pensionati; per ottenere in tutta Europa pensioni adeguate; per assicurare cure appropriate e uniformi e una assistenza di lunga durata di qualità a tutti i cittadini dell’Unione Europea non autosufficienti e disabili, di ogni età.
Clicca qui per visionare lo statuto della UIL Pensionati

LINK http://www.uilpensionati.it/chi-siamo-uilp/

venerdì 6 settembre 2019

Cosa prevede la bozza del programma M5s-Pd datata 3 settembre in vista del governo Conte.

1) Con riferimento alla legge di bilancio per il 2020 sarà perseguita una politica economica espansiva, senza compromettere l’equilibrio di finanza pubblica, e, in particolare: neutralizzazione dell’aumento dell’IVA, sostegno alle famiglie e ai disabili, il perseguimento di politiche per l’emergenza abitativa, deburocratizzazione e semplificazione amministrativa, maggiori risorse per scuola, università, ricerca e welfare.
2) Occorre: a) ridurre le tasse sul lavoro, a vantaggio dei lavoratori; b) individuare una retribuzione giusta (“salario minimo”), garantendo le tutele massime a beneficio dei lavoratori; c) approvare una legge sulla rappresentanza sindacale; d) individuare il giusto compenso anche per lavoratori non dipendenti, al fine di evitare forme di abuso e di sfruttamento in particolare a danno dei giovani professionisti; e) realizzare un piano strategico di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; f) introdurre una legge sulla parità di genere nelle retribuzioni, recepire le direttive europee sul congedo di paternità obbligatoria e sulla conciliazione tra lavoro e vita privata.
3) È essenziale investire sulle nuove generazioni, al fine di garantire a tutti la possibilità di svolgere un percorso di crescita personale, sociale, culturale e professionale nel nostro Paese. Occorre altresì creare le condizioni affinché chi ha dovuto lasciare l’Italia possa tornarvi e trovare un adeguato riconoscimento del merito.
4) Occorre promuovere una più efficace protezione dei diritti della persona e rimuovere tutte le forme di diseguaglianze (sociali, territoriali, di genere), che impediscono il pieno sviluppo della persona e il suo partecipe coinvolgimento nella vita politica, sociale, economica e culturale del Paese. Occorre intervenire con più efficaci misure di sostegno alle famiglie con persone con disabilità e alle famiglie numerose.
5) Occorre realizzare un Green New Deal, che comporti un radicale cambio di paradigma culturale e porti a inserire la protezione dell’ambiente tra i principi fondamentali del nostro sistema
costituzionale. Tutti i piani di investimento pubblico dovranno avere al centro la protezione dell’ambiente, il ricorso alle fonti rinnovabili, la protezione della biodiversità e dei mari, il contrasto dei cambiamenti climatici. Occorre adottare misure che incentivino prassi socialmente responsabili da parte delle imprese. Occorre promuovere lo sviluppo tecnologico e le ricerche più innovative in modo da rendere quanto più efficace la “transizione ecologica” e indirizzare l’intero sistema produttivo verso un’economia circolare.
6) Occorre potenziare le politiche sul dissesto idrogeologico, per la riconversione delle imprese, per l’efficientamento energetico, per la rigenerazione delle città e delle aree interne, per la
mobilità sostenibile e per le bonifiche. Bisogna accelerare le procedure di ricostruzione delle aree terremotate.
7) Occorre potenziare il sistema della ricerca, favorendo un più intenso coordinamento tra centri universitari ed enti di ricerca, nel segno della internazionalizzazione.
8) Sono necessari investimenti mirati all’ammodernamento delle attuali infrastrutture e alla realizzazione di nuove infrastrutture, al fine di realizzare un sistema moderno, connesso, integrato, più sicuro, che tenga conto degli impatti sociali e ambientali delle opere.
9) Con la nuova Commissione occorrerà rilanciare investimenti e margini di flessibilità per rafforzare la coesione sociale, promuovendo modifiche necessarie a superare l’eccessiva rigidità dei vincoli europei in materia di politiche di bilancio pubblico. Occorrono regole orientate anche alla crescita non solo alla stabilità. Abbiamo bisogno di un’Europa più solidale, più inclusiva, soprattutto più vicina ai cittadini.
10) È necessario inserire, nel primo calendario utile della Camera dei deputati, la riduzione del numero dei parlamentari, avviando contestualmente un percorso per incrementare le garanzie costituzionali, di rappresentanza democratica, assicurando il pluralismo politico e territoriale.
11) L’Italia ha bisogno di una seria legge sul conflitto di interessi, con una contestuale riforma del sistema radiotelevisivo improntato alla tutela dell’indipendenza e del pluralismo.
12) Occorre ridurre drasticamente i tempi della giustizia civile, penale e tributaria, e riformare il metodo di elezione dei membri del Consiglio superiore della Magistratura.
13) Occorre potenziare l’azione di contrasto delle mafie e combattere l’evasione fiscale, anche prevedendo l’inasprimento delle pene per i grandi evasori e rendendo quanto più possibile trasparenti le transazioni commerciali.
14) Il Paese ha bisogno di un’ampia riforma fiscale, con semplificazione della disciplina e abbassamento della pressione fiscale. Occorre razionalizzare la spesa pubblica, operando una efficace opera di spending review e rivedendo il sistema di tax expenditures.
 15) È indispensabile promuovere una forte risposta europea al problema della gestione dei flussi migratori, anche attraverso la definizione di una normativa che persegua la lotta al traffico illegale di persone e all’immigrazione clandestina, ma che – nello stesso tempo – affronti i temi dell’integrazione. La disciplina in materia di sicurezza dovrà essere aggiornata seguendo le recenti osservazioni formulate dal Presidente della Repubblica.
16) Va lanciato un piano straordinario di investimenti per la crescita e il lavoro al Sud, anche attraverso l’istituzione di una banca pubblica per gli investimenti che aiuti le imprese in tutta Italia e che si dedichi a colmare il divario territoriale del nostro Paese
5) È indispensabile promuovere una forte risposta europea al problema della gestione dei flussi migratori, anche attraverso la definizione di una normativa che persegua la lotta al traffico illegale di persone e all’immigrazione clandestina, ma che – nello stesso tempo – affronti i temi dell’integrazione. La disciplina in materia di sicurezza dovrà essere aggiornata seguendo le recenti osservazioni formulate dal Presidente della Repubblica.16) Va lanciato un piano straordinario di investimenti per la crescita e il lavoro al Sud, anche attraverso l’istituzione di una banca pubblica per gli investimenti che aiuti le imprese in tutta Italia e che si dedichi a colmare il divario territoriale del nostro Paese.
17) È necessario completare il processo di autonomia differenziata giusta e cooperativa, che salvaguardi il principio di coesione nazionale e di solidarietà, la tutela dell’unità giuridica e economica. Occorre inoltre avviare un serio piano di riorganizzazione degli enti locali, sopprimendo gli enti inutili.
18) È necessario porre in essere politiche per la tutela dei risparmiatori e del risparmio.
19) Occorre tutelare i beni comuni, come la scuola, l’acqua pubblica, la sanità. Anche le nostre infrastrutture sono beni pubblici ed è per questo che occorre avviare la revisione delle concessioni autostradali.
20) Per favorire l’accesso alla piena partecipazione democratica, all’informazione e la trasformazione tecnologica, la cittadinanza digitale va riconosciuta a ogni cittadino italiano sin dalla nascita, riconoscendo – tra i diritti della persona – anche il diritto di accesso alla rete.
21) Il progetto di innovazione e digitalizzazione della P.A. costituisce una misura particolarmente efficace per contribuire allo sviluppo e alla crescita economica e culturale del Paese.
22) Occorre concentrarsi sull’equità fiscale, la portabilità dei dati, i diritti dei lavoratori digitali (cosiddetti riders), i modelli redistributivi che incidono sul commercio elettronico, sulla logistica, sulla finanza, sul turismo, sull’industria e sull’agricoltura. Occorre introdurre la web tax per le multinazionali del settore che spostano i profitti e le informazioni in Paesi differenti da quelli in cui fanno business.
23) Occorre offrire maggiore tutela e valorizzare il personale della difesa, delle Forze dell’ordine e dei vigili del fuoco (comparto sicurezza).
24) Occorre promuovere i multiformi percorsi del turismo, valorizzando la ricchezza del nostro patrimonio naturale, storico, artistico, anche attraverso il recupero delle più antiche identità culturali e delle tradizioni locali.
25) Occorre rafforzare il nostro export, individuando gli strumenti più idonei per promuovere e accompagnare il made in Italy,
26) Il Governo dovrà collaborare per rendere Roma una capitale sempre più attraente per i visitatori e sempre più vivibile e sostenibile per i residenti.
(“Bozza di lavoro che riassume le linee programmatiche che il Presidente del Consiglio incaricato sta integrando e definendo”, si legge sul blog delle Stelle alla fine del post su Rousseau)
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giovedì 20 giugno 2019

COMUNE DI MILANO:SULLA FIGURA DEL GARANTE

I Garanti in Italia: una storia complessa Al momento dell’inizio di questo mandato, l’Italia non aveva ancora istituito la figura del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e mancava una normativa chiara relativamente ai meccanismi di tutela dei diritti fondamentali delle persone ristrette e al ruolo e alle prerogative dei Garanti territoriali istituiti da molte regioni ed enti locali. Ricordiamo infatti che i primi Garanti dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale sono stati istituiti tra la fine degli anni Novanta e i primi anni Duemila per iniziativa spontanea e in qualche modo provocatoria di alcuni comuni e province italiani, di fronte alla mancata approvazione dei progetti di legge giacenti in Parlamento per l’istituzione di un Ombudsman o Difensore civico penitenziario. Varie proposte legislative avevano infatti tentato di allineare l’Italia a quanto già da tempo in vigore in quasi tutti i paesi europei; tra queste il disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato, Manconi, Russo Spena e altri del gennaio 1999 – XIII legislatura e quello del 2001 a firma dell’allora deputato Giuliano Pisapia (poi unificato con quelli di iniziativa dei deputati Mazzoni, Finocchiaro e altri), non approvato alla fine della XIV legislatura. Col tempo molti altri enti locali hanno deciso di nominare un proprio Garante dei detenuti e le prime regioni hanno cominciato a varare normative ad hoc per introdurre la figura del Garante nel proprio ordinamento. La normativa nazionale ha però continuato a ignorare la figura del Garante fino al cosiddetto decreto Milleproroghe del 2009 (L. 27 febbraio 2009, n. 14) che all’articolo 12-bis ha introdotto una doppia modifica all’Ordinamento penitenziario per consentire ai «Garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati» di effettuare colloqui con le persone ristrette in carcere (art. 18 O.P.) e a visitare senza autorizzazioni gli istituti penitenziari (art. 67 O.P.). Queste modifiche, introdotte con un decreto Milleproroghe che per definizione si occupa degli argomenti più vari, hanno rappresentato una sorta di presa d’atto dell’esistenza della figura del Garante territoriale ma non hanno del tutto colmato quel vuoto legislativo che impediva ai Garanti di svolgere in pieno e con serenità la propria azione. Le modifiche introdotte sono infatti risultate parziali e non del tutto adeguate: hanno riconosciuto l'esistenza dei Garanti territoriali ma non ne hanno definito con chiarezza poteri, ambiti di intervento e vincoli. Sono risultate inoltre suscettibili di interpretazioni diverse e anche fortemente limitative, come è successo alla sottoscritta relativamente alla possibilità di effettuare colloqui riservati ex art. 18 O.P.: per un paio d’anni nella casa circondariale di San Vittore la Direzione ha infatti vincolato la possibilità di effettuare tali colloqui alla comunicazione anticipata dei nominativi delle persone da incontrare, giustificando questa richiesta con la necessità di acquisire dall’Autorità giudiziaria le singole autorizzazioni al colloquio riservato, al pari di amici e parenti che si recano a fare visita ai loro congiunti detenuti. Anche l'equiparazione della figura dei Garanti locali a quella dei parlamentari o dei consiglieri regionali con la modifica dell’art. 67 O.P. non ha portato una definizione chiara del ruolo dei Garanti territoriali come autorità di monitoraggio e controllo sulle condizioni detentive. Sicuramente questa modifica normativa ha cancellato una spiacevole situazione che, prima del 2009, vedeva i Garanti locali costretti a chiedere alle Direzioni degli istituti penitenziari l'autorizzazione all'ingresso in carcere, esattamente come avviene per gli operatori volontari, con ovvie e pesanti conseguenze in termini di autonomia dall'Amministrazione penitenziaria e di libertà di azione o di denuncia. Ma anche in questo caso una reinterpretazione della norma da parte del DAP (cfr. circolare n. 3651/6101 del 7 novembre 2013) ha ridefinito a suo modo la ratio delle visite da parte di autorità esterne all’istituto carcerario: «Le visite di cui all'art. 67 costituiscono una delle molteplici espressioni della correlazione tra comunità intramuraria e società esterna, correlazione che la legge del 1975 non soltanto non vuole impedire, ma anzi intende variamente promuovere. E, dunque, le visite che una serie di persone qualificate vuoi per cariche istituzionali, vuoi per incarichi di natura giurisdizionale, religiosa o politica, sono abilitate ad effettuare senza aver necessità di fornirsi di autorizzazione, rientrano nella prospettiva generale della “partecipazione” della società esterna all'azione rieducativa. (...) Proprio perché anche le visite dei soggetti di cui all'art. 67 si iscrivono nella suddetta prospettiva generale appare evidente quale sia la finalità delle medesime: esse sono funzionali a quella coassunzione di responsabilità della società rispetto al carcere, ed in particolare sia con riguardo alla tutela del principio dell'umanità dello stato di detenzione a cui si correla il trattamento di sostegno degli imputati, sia rispetto alla finalità essenziale della pena detentiva, consistente nella "tendenza" alla rieducazione». Le visite effettuate dai Garanti vengono quindi collocate nel quadro della 4 Modifiche all’Ordinamento penitenziario introdotte dall’art.12-bis della Legge 27 febbraio 2009, n.14: art. 18: «I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, nonché con il Garante dei diritti dei detenuti» art. 67: «Gli istituti penitenziari possono essere visitati senza autorizzazione da: a) il presidente del consiglio dei ministri e il presidente della corte costituzionale; b) i ministri, i giudici della corte costituzionale, i sottosegretari di stato, i membri del parlamento e i componenti del consiglio superiore della magistratura; c) il presidente della corte d’appello, il procuratore generale della repubblica presso la corte d’appello, il presidente del tribunale e il procuratore della repubblica presso il tribunale, il pretore, i magistrati di sorveglianza, nell’ambito delle rispettive giurisdizioni; ogni altro magistrato per l’esercizio delle sue funzioni; d) i consiglieri regionali e il commissario di governo per la regione, nell’ambito della loro circoscrizione; e) l’ordinario diocesano per l’esercizio del suo ministero; f) il prefetto e il questore della provincia e il medico provinciale; g) il direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e i magistrati e i funzionari da lui delegati; h) gli ispettori generali dell’amministrazione penitenziaria; i) l’ispettore dei cappellani; i-bis) i Garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati; l) gli ufficiali del corpo degli agenti di custodia» SULLA FIGURA DEL GARANTE partecipazione della società esterna all'azione rieducativa; e anche se nel capoverso successivo si fa riferimento anche al rispetto del principio dell'umanità dello stato di detenzione, non vi è alcun riconoscimento esplicito alla funzione di controllo che dovrebbe essere insita nella figura del Garante così come alla necessaria autonomia che dovrebbe essere riconosciuta alla sua azione. Riconoscimento che, ovviamente, non dovrebbe derivare da una circolare interna dell'Amministrazione penitenziaria, ma da un’auspicata ridefinizione legislativa di figura e compiti del Garante nazionale e dei Garanti locali. Altra conseguenza di questa mancanza di chiarezza è stata, e permane ancora, la difformità delle modalità di ingresso e delle possibilità di azione riconosciute ai Garanti all'interno dei singoli istituti penitenziari, frutto della discrezionalità con cui le Direzioni delle carceri possono applicare la scarsa normativa esistente. Il tipo di accompagnamento da parte di agenti o altri operatori penitenziari nelle visite all'interno degli istituti, la riservatezza degli scambi verbali con le persone recluse, le modalità di effettuazione dei colloqui, la possibilità di effettuare incontri di gruppo alla presenza o meno di personale di Polizia penitenziaria non sono regolate con chiarezza e cambiano da istituto a istituto e, spesso, anche da visita a visita all'interno degli stessi istituti. Insomma, le modifiche introdotte nel 2009 non sono intervenute minimamente sulla definizione del ruolo dei Garanti territoriali, sulle loro prerogative e sui loro limiti di azione, lasciando ancora come uniche fonti normative quelle derivanti dai regolamenti o dalle eventuali leggi regionali o modifiche statutarie degli enti locali che li hanno istituiti. Inoltre non sono entrate minimamente nel merito della possibile azione dei Garanti al di fuori degli istituti penitenziari. Ricordiamo infatti che il carcere non è l’unica forma di privazione della libertà di cui la figura del Garante dovrebbe occuparsi: tra le sue competenze rientrano infatti tutte le forme di privazione o limitazione della libertà personale da parte di autorità o di forze dell'ordine, dai fermi di polizia all’esecuzione penale esterna, alla detenzione amministrativa dei migranti, alla pratica dei TSO e all’uso della contenzione in ambito sanitario. 

martedì 18 giugno 2019

Costituzione in Basilicata di un Garante per i diritti delle persone con disabilità


“La Regione intende sostenere con convinzione l’istituzione del Garante regionale per i diritti delle persone con disabilità al fine di mettere chi affronta particolari problemi di salute nella condizione di potersi esprimere e partecipare attivamente al progresso della Basilicata e dell’intero Paese”.
L’assessore alla Salute e Politiche sociali, Rocco Leone, risponde così “alla richiesta ufficiale presentata nei giorni scorsi al presidente Bardi, ai componenti della Giunta e del Consiglio regionale dal presidente lucano del Comitato italiano paralimpico, Michele Saracino”.
“In coerenza con la nostra Costituzione e con tutti gli altri pilastri a tutela dei soggetti svantaggiati, tra cui la Convenzione delle Nazioni Unite dedicata a questa tematica, dobbiamo programmare le nostre politiche – ha concluso Leone – tenendo conto della dimensione multipla dell’accessibilità da garantire alle persone con disabilità, che non riguarda esclusivamente l’ambiente fisico ma anche la sfera culturale, economica e sociale”.
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La convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità diventata legge dello stato 
N° 18 il 3 marzo 2009 è uno strumento internazionale frutto del confronto costante e del dialogo fra istituzioni e società civile e costituisce il punto di riferimento per il mondo della disabilità