Mia madre è morta, ma
doveva riscuotere ancora la pensione e l’assegno di accompagnamento: posso
richiedere gli arretrati anche se non mi spetta la reversibilità?
Per legge, ogni arretrato spettante al defunto, a prescindere dalla
tipologia di prestazione (pensione anticipata o di vecchiaia, assegno sociale, assegno di accompagnamento…), deve essere
liquidato dall’Inps ( o dal diverso Ente pensionistico) agli eredi, in
proporzione alla quota di eredità posseduta da ciascuno.
Non è rilevante, dunque, che all’erede in
questione non spetti la pensione ai superstiti, o che il trattamento
da saldare non sia reversibile (come, ad esempio,
l’assegno sociale e l’assegno di accompagnamento): le somme da riscuotere
devono comunque essere liquidate dall’Ente pensionistico, in quanto
costituiscono un credito del defunto.
Fanno eccezione a tale principio soltanto
i ratei di pensione o assegni insoluti a
causa del preventivo decesso del titolare: essi non rientrano nell’asse
ereditario, perché spettano per legge [1], quale autonomo diritto, al coniuge superstite o, in
mancanza, ai figli del defunto; tale
previsione è stata confermata da una recente risoluzione dell’Agenzia delle
Entrate [2].
Le procedure di riscossione degli arretrati, dunque, possono differire a seconda del
soggetto che eredita, e della tipologia di prestazione: vediamo insieme le
principali modalità di liquidazione dei ratei non pagati.
Arretrati di pensione
del defunto
Nelle ipotesi di ratei arretrati di pensioni dirette, come quella di vecchiaia, di anzianità o
anticipata, la liquidazione viene fatta d’ufficio dall’Inps, in favore del
coniuge o dei figli, senza necessità che sia presentata la dichiarazione di
successione: questo, perché, come abbiamo detto, i presenti crediti del
pensionato spettano per legge, come autonomo diritto, a tali soggetti.
Per quanto riguarda, invece, gli altri eredi, come poc’anzi esposto hanno diritto agli arretrati
in virtù della successione, poiché facenti parte
del patrimonio del defunto.
Gli eredi, anche se non beneficiari di
pensione ai superstiti, potranno dunque ottenere gli arretrati, spettanti in
base alla quota di eredità posseduta, ma dovranno
presentare un’apposita domanda, in quanto non esiste,
per loro, la previsione della liquidazione automatica da parte dell’Inps.
Domanda arretrati di
pensione del defunto
Alla domanda che gli eredi dovranno
presentare all’Inps ( o all’Ente
competente), (modello AP 23, qui allegato),
per ottenere la liquidazione degli arretrati dovranno essere
allegati:
– dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà che comprenda i seguenti dati: nome, cognome, data
di nascita e codice fiscale degli eredi, residenza degli stessi e grado di
parentela col defunto;
– fotocopia del documento d’identità e del codice fiscale del richiedente;
– in caso di più eredi, la riscossione può
avvenire da parte di una sola persona, dietro presentazione di un atto di delega;
– nell’ipotesi in cui non sia stata fatta
una delega alla riscossione a favore di un solo erede, sarà necessario
presentare fotocopia del documento d’identità e del codice fiscale di ciascun erede.
All’interno della domanda è richiesta
l’indicazione dell’esistenza o meno di un testamento, e della quota percentuale
spettante al richiedente.
È inoltre indispensabile la preventiva
effettuazione della dichiarazione di successione: l’Ente previdenziale,
difatti, prima di procedere al pagamento degli arretrati, dovrà acquisire la
prova dell’avvenuta presentazione di tale dichiarazione, oppure
l’autocertificazione del richiedente di insussistenza
dell’obbligo. Sul punto, tuttavia, è presente una risoluzione dell’Agenzia delle
Entrate per la quale non sarebbe più necessaria l’acquisizione, dall’Ente
debitore, della prova d’invio della dichiarazione di successione [3], ma tale risoluzione è ritenuta superata dalla reistituzione dell’imposta
sulle successioni e le donazioni.
Arretrati invalidità
civile del defunto
Gli assegni concessi a titolo d’invalidità civile non sono reversibili ai superstiti, poiché si tratta
di prestazioni assistenziali.
In caso di decesso dell’avente diritto
successivo al riconoscimento dell’invalidità, potranno pertanto
essere devolute agli eredi solo le quote già maturate alla data della morte [4], anche se il decesso è avvenuto prima della delibera di concessione del
trattamento (il provvedimento è comunque necessario), ma dopo l’accertamento
sanitario (cioè la visita medica per l’accertamento dell’invalidità civile).
Se, invece, la morte dell’invalido avviene
prima dell’accertamento sanitario, ma dopo la
presentazione della domanda di riconoscimento della disabilità da parte dello
stesso, gli eredi possono comunque richiedere il riconoscimento d’invalidità
alla competente commissione medica. La procedura, però,
potrà essere avviata solo se in possesso di documentazione medica che possa
dimostrare con sufficiente certezza l’infermità o lamenomazione.
Arretrati assegno di
accompagnamento del defunto
Anche in questo caso vale il principio,
applicabile a tutte le prestazioni assistenziali, dell’intrasmissibilità del diritto, in quanto collegato strettamente alla vita
del titolare.
Di conseguenza, gli eredi, a prescindere
dal fatto che si tratti del coniuge o dei figli, e che spetti loro la pensione
ai superstiti, possiedono il diritto al pagamento delle sole quote non riscosse
dell’indennità di accompagnamento, in virtù della
successione, e non quale spettanza autonoma.
Tassazione arretrati del
defunto
Nessuna tipologia di arretrati spettanti
al defunto (quote pensione, assegno sociale, invalidità, accompagnamento…) deve
essere inserita nella dichiarazione dei redditi degli eredi, come
peraltro specificato nelle istruzioni del modello 730: l’imposizione, difatti,
in queste ipotesi avviene alla fonte (tassazione separata) e il pagamento è
effettuato direttamente dall’Ente che eroga la prestazione.
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