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martedì 11 febbraio 2020

Pensioni, invariati i requisiti fino al 2022



Niente scatti pensione ed aumento aspettative di vita fino al 2022 per tutte le pensioni, requisiti caso per caso nella nuova Circolare INPS con regole e tabelle.
3 Febbraio 2020Età pensionabile e anzianità contributiva restano invariate fino al 2022: l’INPS recepisce il decreto ministeriale del novembre scorso che stabilisce lo stop agli incrementi per il prossimo biennio ed emana un documento di prassi – la Circolare 19/2020 – che dettaglia i requisiti necessari per accedere alle diverse tipologie di pensione.
Requisiti pensione
L’età per la pensione di vecchiaia resta dunque a 67 anni fino al 31 dicembre 2022, dopo il requisito sarà da adeguare alla speranza di vita (ai sensi dell’art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).
15 Aprile 2019Il requisito per accedere alla pensione anticipata resta invece a 42 anni e dieci mesi per gli uomini e 41 anni e dieci mesi per le donne fino al 2026 (in questo caso, è stato il dl 4/2019 a bloccare gli adeguamenti alle aspettative di vita).
Lo stesso provvedimento ha anche bloccato, sempre fino al 2026 il requisito per la pensione precoci a 41 anni di contributi (ricordiamo che per questa tipologia di assegno previdenziale bisogna avere almeno un anno di contributi versati entro il compimento del 19esimo anno di età).
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giovedì 9 maggio 2019

Pensione, prelievo forzoso e taglio assegni: guida al calcolo

A giugno scattano gli adeguamenti sulle pensioni su due fronti: da un lato il taglio (pesante) su quelle alte, dall'altro il prelievo per le rivalutazioni

Giugno sarà un mese particolarmente caldo per i pensionati italiani: scatterà infatti il prelievo forzoso – o “contributo di solidarietà” – sugli assegni alti, e contestualmente il taglio degli altri assegni visto il blocco delle quote sulle rivalutazioni. Con l’approvazione della manovra il 30 dicembre del 2018, l’Inps nei primi mesi del 2019 ha infatti calcolato la rivalutazione piena per gli assegni. Poi da aprile è scattato l’adeguamento, ed ora i pensionati saranno chiamati a restituire quanto incassato in più in questi mesi. Dal prossimo mese, sul rateo, i pensionati troveranno dunque un altro prelievo per la quota della rivalutazione.
Per le pensioni superiori a 3 volte il minimo e inferiori a 4 la rivalutazione sarà del 97%, del 77% per gli importi tra 4 e 5 volte il minimo, del 52% tra 5 volte e 6 volte il minimo, del 47% oltre 6 volte, del 45 oltre 8 volte e solo del 40% oltre 9 volte il minimo.
Calcolo taglio pensioni d’oro: le istruzioni Inps per il calcolo
Per calcolare il tetto dei 100mila euro, sopra il quale scatta il taglio delle pensioni d’oro stabilito dalla manovra 2019, si rilevano tutti i trattamenti percepiti dalle gestioni Inps ma non gli eventuali assegni previdenziali versati da gestioni private: è una delle regole sottolineate nella circolare applicativa 62/2019 che stabilisce una decurtazione degli assegni pensionistici superiori a 100mila euro lordi con un meccanismo a scaglioni parametrato all’importo della pensione.

Ai fini del tetto su cui effettuare i calcoli valgono tutti i trattamenti liquidati dalle diverse gestioni Inps, ma la decurtazione si applica solo alle pensioni con almeno una quota retributiva. Dunque, le pensioni contributive pure restano escluse dal taglio.
Per i tagli, vanno considerati gli importi lordi della pensione: di seguito le aliquote.
  • 15% da 100mila a 130mila euro;
  • 25% da 130mila a 200mila euro;
  • 30% da 200mila a 350mila euro;
  • 35% da 350mila a 500mila euro;
  • 40% sopra i 500mila euro.
Attenzione: in base alla norma, la pensione diretta non può comunque scendere sotto i 100mila euro lordi.
Ci sono poi una serie di prestazioni di cui non si tiene conto (quindi, non valgono ai fini del superamento del tetto):
  • pensioni di invalidità a carico della gestione esclusiva, quali le pensioni di privilegio dipendenti da causa di servizio e le pensioni di inabilità ordinaria riconosciute a seguito di cessazione dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio (articoli 42, 52 e 219 dpr 1092/1973), inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro e inabilità alle mansioni (articolo 7, comma 1, lettere a, b, legge 379/1955), inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa (articolo 2, comma 12, legge 335/1995);
  • trattamenti pensionistici per invalidità specifica riconosciuti a carico degli iscritti ai fondi sostitutivi;
  • assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità riconosciuti ai sensi della legge n. 222/1984;
  • pensioni indirette ai superstiti di assicurato e pensioni di reversibilità ai superstiti di pensionato;
  • pensioni a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e alla legge 3 agosto 2004, n. 206.
Il sito delle piccole-medie imprese pmi.it ha pubblicato alcuni esempi che consentono di applicare tutte le regole appena esposte: pensionato titolare di tre diversi trattamenti. Uno a carico del FPLD (lavoratori dipendenti) di importo pari a 70mila euro lordi annui, uno a carico della CTPS (dipendenti dello stato) pari a 50mila euro e infine un assegno della Gestione separata di importo pari a 20mila euro. La somma è pari a 140mila euro, tetto sul quale si calcolano le decurtazioni da applicare. Il calcolo: si applica l’aliquota del 15% alla quota di importo compresa tra 100mila e 130mila euro, ottenendo 4mila 499,99. Si applica poi l’aliquota del 25% alla parte fra i per la successiva 130mila e 140mila euro: risultato, 2mila499,99.
Quindi, si ottiene un importo di riduzione totale pari a 6mila 999,98, che però deve essere parametrato ai singoli trattamenti e applicato solo a quelli a carico del FPLD e della CTPS liquidati con una quota retributiva. Quindi, il risultato sarà il seguente: si riduce di 3mila 499 euro il trattamento pensionistico a carico del FPLD e di 2mila499 euro quello a carico della CTPS. Non si applica la quota di riduzione (pari a mille euro) alla parte in gestione separata, interamente calcolata con il contributivo.

lunedì 29 ottobre 2018

Pensione: cosa serve per andarci nel 2019

<Il 2019 sarà un anno di profondo cambiamento per il sistema previdenziale italiano. Per questo motivo è bene informarsi sulle novità in arrivo così da avere un'idea chiara su come andare in pensione>


Il sistema previdenziale italiano va incontro ad alcune novità nel 2019. I cambiamenti riguarderanno due fronti: da una parte sui requisiti per il pensionamento interverrà l’adeguamento con le aspettative di vita, rilevate dall’Istat, che porterà a un incremento di 5 mesi dell’età pensionabile. Ad esempio, per la pensione di vecchiaia bisognerà aver compiuto 67 anni, mentre per quella anticipata il requisito contributivo aumenterà a 43 anni e 3 mesi (un anno in meno per le donne).
D’altra parte, invece, interverrà la riforma delle pensioni con cui saranno introdotte due strade per il pensionamento anticipato: la Quota 100, che consentirà di andare in pensione a coloro che hanno maturato 38 anni di contributi (ma non prima del compimento dei 62 anni) e l’Opzione Donna, per cui, invece, serviranno 57 anni (58 anni per le autonome) di età – più gli adeguamenti con le aspettative di vita – e 35 anni di contributi per andare in pensione.
Prima dei 60 anni di età, quindi, si potrà andare in pensione con Opzione Donna oppure con la Quota 41 che anche nel 2019 sarà riservata ai soli lavoratori precoci, ai quali verrà consentito di accedere alla pensione con 41 anni e 5 mesi (per effetto dell’adeguamento con le aspettative di vita) di contributi. Una volta superati i 62 anni, quindi, si potrà andare in pensione anche con la nuova Quota 100, oppure con la pensione anticipata Inps. In quest’ultimo caso, ipotizzando che un lavoratore dall’età di 20 anni abbia mantenuto una carriera lavorativa stabile, si potrà andare in pensione a 63 anni e 3 mesi. A 64 anni, invece, si potrà optare per la pensione anticipata contributiva, qualora se ne soddisfino i requisiti, purché si abbiano almeno 20 anni di contributi.
Infine, come anticipato, 67 anni è l’età giusta per accedere alla pensione di vecchiaia, per la quale nel contempo sono richiesti 20 anni di contributi. Chi ha lavorato, invece, per pochi anni dovrà attendere il compimento dei 71 anni per andare in pensione. Con l’opzione contributiva della pensione di vecchiaia, infatti, sono sufficienti 5 anni di contribuzione.
In collaborazione con Adnkronos

martedì 7 agosto 2018

Pensione: i contributi ‘dannosi’ da non calcolare

I contributi, maturati dal lavoratore, possono risultare in alcuni casi dannosi ai fini del calcolo della pensione

Nel calcolo per l’assegno pensionistico, alcuni contributi possono risultare dannosi abbassando l’importo totale. Un paradosso valido per i trattamenti previdenziali per cui si applica il sistema retributivo, mentre non vale per quelle pensioni calcolate con il sistema contributivo, con il quale l’ammontare dell’assegno previdenziale dipende esclusivamente dal montante contributivo maturato.
Con il metodo retributivo, infatti, per calcolare l’importo della pensione si tiene conto degli stipendi percepiti dal lavoratore compresi quelli degli ultimi 5 o 10 anni. Ed ecco che sorge il problema: qualora negli ultimi anni che lo separano dall’accesso alla pensione il lavoratore abbia subito una riduzione dello stipendio o – ancora peggio – abbia perso il lavoro, percependo una retribuzione sostitutiva (quale potrebbe essere ad esempio la disoccupazione), c’è il rischio che la pensione sia più bassa rispetto a quella calcolata in assenza di questo periodo contributivo.
Per le pensioni calcolate con sistema retributivo (sostituito dal 1° gennaio 1996 da quello contributivo), quindi, una riduzione dello stipendio – anche se compensata dal riconoscimento di prestazione a sostegno del reddito – influisce in maniera notevole sull’importo della pensione. Ecco perché diverse sentenze della giurisprudenza hanno riconosciuto ai lavoratori (compresi gli autonomi) la possibilità di sterilizzare questi contributi, non facendoli rientrare nel calcolo della pensione.
Tuttavia è importante sottolineare che ciò vale solamente per quei contributi accreditati una volta maturato il requisito contributivo per la pensione di vecchiaia (20 anni) o anticipata (42 anni e 10 mesi per gli uomini, un anno in meno per le donne). Inoltre la neutralizzazione può riguardare fino ad un massimo di 260 settimane contributive nel caso in cui queste facciano riferimento a periodi di rioccupazione con retribuzione inferiore o ad una disoccupazione indennizzata. Non c’è alcun limite, invece, per cancellare i contributi che fanno riferimento a periodi figurativi di integrazione salariale o di contribuzione volontaria.