mercoledì 8 ottobre 2014

Esenzione TASI per affitti di famiglie e imprese: le soglie minime

Esenzione TASI per immobili in affitto: soglie di rendita minime, calcoli ed esempi pratici su Milano e Roma per abitazioni private e immobili ad uso delle imprese.

Per gli inquilini alle prese con il pagamento TASI 2014 è frequente che l’imposta totale annua risulti inferiore a 12 euro, e che di conseguenza non vada pagata perché sotto la soglia di esenzione. A Milano, ad esempio, la TASI per l’affitto di un appartamento con rendita catastale fino a 850 euro risulta sotto il tetto minimo, per cui si paga solo dai 900 euro circa di rendita in su (comprese le categorie A1, A8, A9); a Roma, invece, i 12 euro vengono raggiunti prima. Vediamo dunque le diverse soglie di rendita sopra cui scatta il pagamento TASI in quanto superiore a 12 euro.

=> TASI per inquilini in affitto: dove e come si paga

Regola generale

Il Comune, con la delibera TASI, stabilisce una quota per l’affittuario dal 10 al 30%. Anche se per l’inquilino l’appartamento fosse prima casa, ai fini dell’aliquota da applicare si deve fare riferimento alla destinazione d’uso del proprietario, calcolando su questa la propria quota: se prevista, si applica l’aliquota per immobili in locazione, diversamente quella per le seconde case, almeno nella maggior parte dei casi; è infatti difficile che un proprietario affitti la sua prima casa, ne qual caso si applicherà l’aliquota per prime abitazioni.
Esempi
  • Aliquota TASI 0,08% e quota inquilino 10%. Con rendita catastale di 500 euro, l’imponibile è di 84mila euro (rendita rivalutata del 5% e moltiplicata per 160): applicando l’aliquota si ottiene una TASI totale di 67,2 euro, con quota inquilino di 6,7 euro, sotto i 12 euro e quindi con esenzione; con rendita di 900 euro si arriva a una TASI di 121 euro di cui 12,1 euro a carico dell’inquilino, che dovrà quindi pagare in acconto 6 euro (il 50%) in ottobre e il saldo a 16 dicembre.
  • Aliquota TASI 0,08% e quota inquilino 20%. Con rendita di 500 euro l’imposta spettante all’affittuario è di 13 euro, da versare con acconto di 6,5 euro a ottobre e il restante a dicembre.
  • Aliquota TASI 0,08% e quota inquilino 30%. Con rendita di 500 euro la quota inquilino è intorno ai 20 euro, mentre la soglia di esenzione è intorno ai 300 euro di rendita.
Applichiamo questi calcoli alle delibere di Milano e Roma, segnalando sopra quale rendita catastale il locatario dovrà pagare l’acconto TASI del 16 ottobre per tutte le tipologie di immobili (abitazione o imprese).

=> TASI: Guida al calcolo online e compilazione F24

Milano

La quota inquilino è pari al 10% con aliquota per abitazioni locate dello 0,08% e soglia di esenzione intorno ai 900 euro di rendita. Il Comune applica la stessa aliquota anche per affitto di uffici (categoria A10), laboratori artigiani (C3), negozi e botteghe (C1), immobili produttivi (gruppo D, tranne D5). I calcoli, però sono diversi perché cambiano icoefficienti.
  • Negozio o bottega (C1) moltiplicatore 55: non si paga fino a una rendita catastale di 2.500 euro. A 3mila euro scatta ad esempio una TASI di 13 euro annua da pagare.
  • Laboratorio artigiano (C3) moltiplicatore 140: non si paga fino a una rendita di mille euro, mentre a 1.100 euro circa scatta una TASI annua di 12,94 euro .
  • Immobile d’impresa (gruppo D, tranne D5) moltiplicatore 60: non si paga fino a una rendita di 2.100 euro.
  • Ufficio/studio (A10), banche/assicurazioni (D5) moltiplicatore 80: non si paga fino a rendite catastali di 1.700 euro. A 1.800 euro scatta una TASI annua di 12,10 euro  da pagare.

Roma

La quota inquilino è pari al 20%, l’aliquota TASI per gli immobili diversi dalla prima casa è anche qui allo 0,08%. Per gli immobili locati ad uso abitativo, la soglia di esenzione scatta sopra i 440 euro di rendita catastale: a 450 euro, infatti, la quota inquilino è di 12,09 euro.  Vediamo i calcoli per le altre categorie di immobiliapplicando i diversi coefficienti:
  • Negozio o bottega (C1): con rendita di 1.250 euro non si paga, a 1.300 scatta una TASI di 12,1 euro.
  • Laboratorio artigiano (C3): fino a 500 euro di rendita non si paga perchè l’imposta è sotto i 12 euro. Se la rendita è di 550 euro è dovuta una TASI di quasi 13 euro.
  • Immobile d’impresa (gruppo D, tranne D5): fino a 1.000 euro di rendita non si paga , a 1.100 euro scatta una TASI inquilino di 12,01.
  • Ufficio/studio (A10), banche/assicurazioni (D5): fino a 850 euro di rendita catastale non si paga perchè sotto i 12 euro    FONTE PMI

 

lunedì 6 ottobre 2014

Canone Rai: riforma in arrivo, addio bollettini

L'importo del Canone RAI dipenderà dalla capacità di spesa delle famiglie e dai consumi e vengono eliminati i bollettini: i dettagli del decreto del MiSE.

Si lavora per ridefinire le regole del Canone RAI al Ministero dello Sviluppo Economico, tra le novità la rimodulazione delle quote da versare che andranno dai 35 ai 60 euro in base al reddito e norme sui finanziamenti alle TV locali. Viene inoltre eliminato il bollettino individuale per il versamento della tassa sul possesso dell’apparecchio televisivo, introducendo un meccanismo per il calcolo dei consumi delle famiglie. La misura si inserisce in un percorso intrapreso dall’attuale governo Renzi volto alla semplificazione degli oneri burocratici, alla dematerializzazione e alla lotta all’evasione fiscale, che nel caso del Canone RAI è stimata intorno al 27% (circa 600 milioni di euro l’anno) su un 98% di famiglie che secondo le indagini di mercato possiede una TV.

=> Canone RAI su tablet e pc in azienda: chi deve pagare

Riducendo drasticamente la possibilità dievasione sarà possibile abbassare anche l’importo del canone legandolo al reddito e ai consumi delle famiglie. Il collegamento con il reddito familiare potrebbe essere realizzato inserendo nelle dichiarazioni IRPEF l’eventuale possesso di un apparecchio televisivo. Possibile anche che l’imposta venga parametrata in base ai consumi degli utenti e che una parte degli incassi derivanti dalla vendita dei biglietti della Lotteria Italia venga destinata al finanziamento della TV di Stato.

=> Canone RAI: confermata la legittimità

Iter

Perché le modifiche siano in vigore già dall’appuntamento 2015 con il Canone RAI, è necessario che il decreto venga approvato in Consiglio dei Ministri entro la prima parte di novembre per poi essere poi convertito in legge entro la fine del 2014. Nei prossimi giorni il sottosegretario alle Comunicazioni Antonello Giacomelli incontrerà il premier Renzi per discutere sul progetto di revisione del Canone RAI.

domenica 5 ottobre 2014

Riforma Pensioni, anche i docenti ottengono l'anticipo della pensione

I lavoratori del comparto scuola che hanno fruito dei congedi e dei permessi nel 2011 potranno partecipare alla salvaguardia a condizione che maturino la decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2016.
Gli insegnanti e il personale Ata che nel 2011 hanno fruito dei congedi e/o dei permessi per assistere un familiare disabile ai sensi della legge 104/1992 potranno continuare a beneficiare delle previgenti regole pensionistiche a condizione che, secondo le vecchie regole di pensionamento, maturino i requisiti didecorrenza della prestazione entro il 6 gennaio 2016. E' quanto prevede il ddl 1558 approvato questa settimana dal Senato in via definitiva; la pubblicazione del testo in GU dovrebbe avvenire entro pochi giorni. Si tratta dell'unica misura che è passata in favore degli insegnanti e del personale Ata dopo la chiusura del governo - almeno sino ad oggi - alla soluzione della vicenda dei quota 96 della scuola.
Calcolatrice alla mano significa in pratica che chi ha raggiunto un diritto a pensione con la vecchia normativa (cioè ha perfezionato il quorum 97,3 con almeno 61 anni e 3 mesi di età ed un minimo di 35 di contributi, oppure 40 anni di contributi indipendentemente dall'età anagrafica) entro il 31 Dicembre 2014 (un anno prima rispetto al paletto del 6 gennaio 2016 perchè la vecchia normativa prevedeva l'applicazione di una finestra suppletiva annuale) potrà presentare domanda di ammissione alla salvaguardia.
Occhio poi alle scadenze per l'ammissione al beneficio. Gli insegnanti avranno 60 giorni di tempo dalla pubblicazione in GU del ddl 1558 per presentare domanda di ammissione alla salvaguardia con modalità che saranno presto rese note. Poi, verso fine Febbraio, gli interessati dovranno presentare al Miur la domanda di cessazione dal servizio subordinata all'inclusione nella graduatoria.
Se risulteranno nella graduatoria dei beneficiari (per profilo in parola ci sono 1800 posti disponibili) il collocamento in quiescenza potrà già arrivare dal prossimo 1° Settembre 2015 (a condizione però che entro tale data l'Inps avrà terminato la formazione della graduatoria). Buone notizie anche per labuonuscita: la prima tranche sarà pagata, nella maggior parte dei casi, decorsi 24 mesi dalla data di presentazione delle dimissioni senza ulteriori dilazioni.
Quota 96 della scuola -  I lavoratori del comparto scuola che non hanno fruito nel 2011 dei permessi e/ dei congedi di cui alla legge 104/92 ma che hanno maturato un diritto a pensione entro la fine dell'anno scolastico 2011/2012 - sono circa 4mila in tutto e probabilmente anche meno - dovranno invece sperare che la legge di stabilità contenga una ulteriore deroga in loro favore.


Leggi Tutto: http://www.pensionioggi.it/notizie/scuola/riforma-pensioni-anche-i-docenti-ottengono-l-anticipo-della-pensione-4432#ixzz3FKZLejVH



giovedì 2 ottobre 2014

5 ottobre 2014 Festa dei nonni

la Provincia di Milano apre la sede di Palazzo Isimbardi per le visite guidate.

Foto
In occasione della festa dei nonni 2014, Palazzo Isimbardi apre al pubblico i suoi tesori.
Visite guidate gratuite senza prenotazioni dalle ore 14.00 alle 18.00 (inizio dell'ultima visita).


Ingresso da corso Monforte 35 - Milano


mercoledì 24 settembre 2014

Bacche nauseabonde davanti alle scuole di via Matteucci | e-participation a Milano: cittadini per una Milano partecipata?

Davanti alle scuole di via Matteucci ci sono degli alberi che in autunno rilasciano delle bacche. Tali "frutti", schiacciati, emanano un fetore nauseabondo. Mi chiedo come mai nessuno abbia chiesto ad Amsa di intensificare quantomeno la pulizia dei marciapiedi in questo periodo anche perché, una volta schiacciate, queste bacche creano una melma che col tempo si secca e resta per settimane. Ovviamente tralascio anche i malori che tali effluvi creano in adulti e bambini.
Bacche nauseabonde davanti alle scuole di via Matteucci | e-participation a Milano: cittadini per una Milano partecipata?

domenica 14 settembre 2014

Dichiarazioni Redditi errate? Sanzioni e responsabilità ai CAF

Il Dgls sulle semplificazioni fiscali inasprisce il regime di responsabilità per la dichiarazione dei redditi errata: sanzioni salate per professionisti e CAF.

In caso di dichiarazioni dei redditi errate a risponderne sono i Centri di assisCAF) e i professionisti abilitati alla trasmissione della dichiarazione precompilata: è una delle novità introdotte dal Decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali dopo l’emanazione dei pareri da parte delle Commissioni finanze di Camera e Senato prima dell’approvazione Senato prima dell’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri.

=> Dichiarazione dei Redditi 2014: guida completa

Sanzioni

La pena applicata corrisponde al versamento dell’importo dell’imposta, della sanzionee degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente in caso di errore materiale nel rilascio del visto di conformità.

=> Professionisti: visto di conformità per la compensazione crediti

L’unico modo per CAF e professionisti per evitare tali sanzioni è di provare che il visto di conformità infedele è frutto della volontà fraudolenta da parte del contribuente nel fornire i propri dati.

Rettifica

Ai soggetti coinvolti viene però lasciata la possibilità di inviare entro il 10 novembredi ciascun anno una dichiarazione rettificativa, che lascia a carico del contribuente il versamento della maggiore imposta dovuta a causa del ritardo. In caso contrario qualora si verificassero inesattezze sul calcolo delle imposte, ad esempio per una applicazione errata delle detrazioni fiscali, a risponderne sarà il CAF o il professionista abilitato.

=> Dichiarazioni dei redditi in ritardo: CAF responsabili

Compensi

Per quanto riguarda la revisione dei compensi, questa viene rimandata al Ministero dell’Economia e delle Finanze che dovrà emanare il decreto di riordino entro il 30 novembre 2014.nzioni salate per professionisti e CAF.

Pensioni, restano i vantaggi per la pensione degli invalidi e dei ciechi civili

I lavoratori con una invalidità di almeno l'80% possono ottenere la pensione di vecchiaia a 60 anni. I ciechi civili traguardano l'età per il collocamento a riposo già a 55 anni con 10 anni di contributi.
I lavoratori non vedenti e gli invalidi del settore privato in misura non inferiore all'80% andranno in pensione prima.
La loro disciplina, infatti, ha carattere eccezionale e non è stata pertanto modificata dalla Riforma Fornero del 2011 che ha innalzato i requisiti per il collocamento in quiescenza della generalità dei lavoratori iscritti all'Ago. Se il Dl 201/2011 chiede 66 anni e 3 mesi per tutti (63 anni e 9 mesi per le donne dipendenti e 64 anni e 9 mesi le autonome) gli invalidi ed i ciechi possono contare su uno sconto di almeno 5 anni e di requisiti contributivi agevolati. Vediamoli.
I lavoratori non vedenti - I lavoratori ciechi dalla nascita o divenuti tali prima dell'inizio del rapporto assicurativo e per quelli che, se pur divenuti ciechi dopo l'inizio del rapporto assicurativo, fanno valere almeno 10 anni di contribuzione dopo l'insorgere della cecità hanno diritto alla pensione di vecchiaia al perfezionamento dell'età di 55 anni, se uomini, e di 50 anni se donne. Per gli autonomi servono 5 anni in piu'. Inoltre il requisito contributivo richiesto è costituito da una anzianità di iscrizione previdenziale pari a 10 anni ed un numero minimo di contributi anch'esso pari a 10 anni. 
Ciò in quanto l'articolo 9 del regio decreto 14 aprile 1939 n. 636, come modificato dall'articolo 2 della legge 1952 n. 218, prevede che limiti di età per la pensione di vecchiaia allora previsti (60 per gli uomini 55 per le donne) siano ridotti di 5 anni per i ciechi lavoratori di ambo i sessi a condizione che siano trascorsi almeno dieci anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati in loro favore i contributi necessari (al tempo pari a 15 anni) ridotti di un terzo. 
Per tutti i lavoratori non vedenti che si trovino in condizioni diverse da quelle sopra esposte o con meno di 10 anni di contributi versati dall’insorgere dello stato di cecita’, rimangono fermi i requisiti di eta’ richiesti in via generale al 31 dicembre 1992: 60 anni per gli uomini e 55 per le donne e una base minima contributiva di 15 anni. Per gli autonomi servono cinque anni di età anagrafica in piu'.
Ex-inpdap - Per i lavoratori non vedenti iscritti all'ex-inpdap i requisiti sono invece piu' elevati. Per gli statali sono necessari 65 anni e almeno 14 anni, 11 mesi e 16 giorni contributivi ed assicurativi. Pari condizioni si hanno per i "non statali", tuttavia, nei loro confronti rimangono tuttora validi i tassativi limiti di eta’ in vigore al 31/12/1992, stabiliti per il collocamento a riposo d’ufficio, dalla fonte normativa delle singole amministrazioni di appartenenza. Di conseguenza, nell’ipotesi che tali limiti vigenti al 31 dicembre 1992 siano inferiori a 65 anni, restano confermati tali limiti di età piu’ bassi.
Gli invalidi Civili - Anche a favore dei lavoratori invalidi sono rimasti attualmente in vigore requisiti diversi da quelli necessari per la generalità degli assicurati. L'articolo 1 comma 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503 infatti ha indicato che l'elevazione dei limiti di età effettuata dalla medesima disposizione non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento.
Pertanto, tuttora, i lavoratori e le lavoratrici invalidi in misura non inferiore all'80% hanno diritto alla pensione di vecchiaia al compimento del 60° anno, se uomini, e del 55° anno se donne. I requisiti di contribuzione restano allineati a quelli generali (15, se maturati entro il 1992, o 20 anni).
I requisiti anagrafici dei lavoratori in questione devono essere tuttavia adeguati per l'effetto dell'aspettativa di vita Istat (3 mesi dal 2013) e risultano interessati dalla disciplina delle finestre mobili, cioè il differimento di un anno dal perfezionamento del requisito (cfr: Circolare Inps 53/2011; Circolare Inps 35/2012)