Valida l'impugnazione di una cartella di pagamento mal
notificata di cui si apprende da estratto di ruolo, anche oltre i termini di
opposizione: sentenza di Cassazione.
Equitalia: sospendere la riscossione
Il ricorso proposto contro una cartella di
pagamento non comporta automaticamente la sospensione della riscossione: il
contribuente deve richiederla al giudice.
Il contribuente può impugnare una cartella di pagamento non
validamente notificata, della quale viene a conoscenza attraverso un estratto
di ruolo di Equitalia: lo stabilisce la Corte di Cassazione, con sentenza
19704 del 2015, risolvendo una questione legata alla possibilità di
ricorrere contro le cartelle
esattoriali.
La sentenza è utile anche a ufficializzare la differenza fra ruolo
ed estratto di ruolo, così come le descrive la Cassazione.
- Il ruolo è l’elenco di debitori e somme dovute formato dall’ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario. Si tratta di un atto amministrativo impositivo, è un titolo esecutivo, in base al quale viene emessa la cartella di pagamento: così come cartella di pagamento, il ruolo è impugnabile.
- L’estratto di ruolo, invece, non è previsto da nessun disposizione di legge ed è semplicemente un elaborato informatico prodotto, su richiesta del debitore, dal concessionario della riscossione. Non contiene una pretesa impositiva e quindi non è impugnabile.Si prosegue poi a chiarire l’impugnabilità di una cartella mai arrivata: è vero che – come contesta Equitalia – l’estratto di ruolo non è impugnabile ma, nel caso in oggetto, il contribuente aveva ricevuto un estratto da cui era venuto a sapere dell’iscrizione a ruolo e la sua opposizione – pur partita dopo il ricevimento dell’estratto – si era rivolta proprio contro l’iscrizione a ruolo: la richiesta del ricorrente è infatti di invalidazione della cartella non correttamente notificata e non dell’estratto di ruolo, all’interno del quale erano contenuti i dati della cartella contro cui ha presentato ricorso.Infine, la Corte ha affrontato la questione dei termini per l’impugnazione delle cartelle esattoriali. Il caso riguardava una cartella di pagamento in teoria notificata nel maggio 2006 ma mai ricevuta. I 60 giorni di tempo per opporsi, dunque, non si possono far partire dalla data di notifica quando essa non è mai stata correttamente eseguita. Il contribuente, pertanto, quando è venuto a conoscenza della cartella esattoriale (attraverso l’estratto di ruolo), ha presentato un ricorso da ritenersi valido
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