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domenica 20 maggio 2018

Pensioni più alte dal 2019, torna la rivalutazione

Il 1° gennaio 2019 entreranno in vigore le nuove regole per la rivalutazione dei trattamenti previdenziali. Non per quelli superiori a sei volte il minimo, stabilisce la Corte Costituzionale

Dal 1° gennaio 2019 entreranno in vigore le nuove regole per la rivalutazione dei trattamenti previdenziali, lo strumento con cui gli importi delle pensioni vengono adeguati all'aumento del costo della vita rilevato dall’ISTAT. Conseguentemente i trattamenti pensionistici torneranno ad essere adeguati all’aumento eventuale dell’inflazione, così da mantenere inalterato il potere di acquisto dell’assegno con il passare degli anni. Adeguamento che però non riguarderà i trattamenti superiori a sei volte il minimo, come sentenziato dalla Corte Costituzionale.
TORNA LA PEREQUAZIONE – Torna dunque in funzione lo strumento della ‘perequazione’, che era stato bloccato dalla riforma Fornero del 2011 per essere poi reintrodotto dalla legge 174/2013, che ha previsto una fase transitoria con FASE TRANSITORIA – Con la fase transitoria sono stati fissati 5 scaglioni di reddito con relative percentuali di rivalutazione. Ad esempio è stato stabilito che solo coloro che hanno una pensione inferiore a 3 volte il trattamento minimo INPS (per il 2018 pari a 507,42€) possono beneficiare della rivalutazione al 100%, mentre questa percentuale si riduce con l’aumentare del reddito.
Nel dettaglio, le altre percentuali sono:
  • 95%: se l’importo è compreso tra 3 e 4 volte il trattamento minimo;
  • 75%: importo compreso tra 4 e 5 volte il trattamento minimo;
  • 50%: importo compreso tra 5 e 6 volte il trattamento minimo;
  • 45%: importo superiore a 6 volte il trattamento minimo.
SI TORNA A TRE SCAGLIONI – La pensione viene rivalutata in maniera inferiore per coloro che hanno un assegno previdenziale elevato. Questa penalizzazione però sarà ridotta a partire dal 1° gennaio del 2019 quando, scaduta la fase transitoria, saranno reintrodotte le percentuali previste dalla legge 388/2000, nella quale sono indicate solo 3 (e non 5) fasce di reddito:
  • rivalutazione al 100% per pensioni inferiori a 3 volte il trattamento minimo;
  • rivalutazione al 90% per pensioni comprese tra 3 e 5 volte il trattamento minimo;
  • rivalutazione al 75% per pensioni superiori a 5 volte il trattamento minimo.
ESCLUSE LE PENSIONI ALTE – La mancata rivalutazione delle pensioni superiori a sei volte il minimo è legittima: lo stabilisce la Corte Costituzionale. Il ricorso chiedeva di considerare illegittimo il mancato adeguamento delle pensioni superiori a sei volte il minimo previsto dal combinato delle tre leggi relative, lamentando una riduzione del potere d’acquisto pari al 5,78% nel biennio 2012/2013 e del 6,94% nel triennio 2012/2014.
La Corte ribadisce che con la norma sul blocco delle pensioni il legislatore ha bilanciato, nel corretto esercizio della sua discrezionalità, le esigenze finanziarie e l’interesse dei pensionati, tutelandone il potere di acquisto attraverso l’attuazione dei principi di adeguatezza e di proporzionalità: “con la scelta non irragionevole di riconoscere la perequazione in misure percentuali decrescenti all’aumentare dell’importo complessivo del trattamento pensionistico, sino a escluderla per i trattamenti superiori a sei volte il minimo INPS, destinando, così, le limitate risorse finanziarie disponibili, in via prioritaria, alle categorie di pensionati con i trattamenti più bassi”.
Questa scelta legislativa di privilegiare i trattamenti pensionistici di modesto importo: “soddisfa un canone di non irragionevolezza che trova riscontro nei maggiori margini di resistenza delle pensioni di importo più alto rispetto agli effetti dell’inflazione”.
Il blocco è stato limitato ai trattamenti di importo medio-alto: “i quali, proprio per la loro maggiore entità, presentano margini di resistenza all'erosione del potere di acquisto causata dall'inflazione, peraltro di livello piuttosto contenuto negli anni 2011 e 2012”.


giovedì 7 luglio 2016

Rivalutazione pensioni verso la sentenza

Corte Costituzionale, parere su meccanismo di rivalutazione pensioni a scaglioni (Legge Stabilità 2014, modificato dal Decreto Poletti) ma non su legittimità del provvedimento.


La sentenza sulla rivalutazione pensioni per scaglioni di reddito, questione affrontata dalla Corte Costituzionale il 5 luglio 2016, non riguarda la legittimità del Decreto Poletti sulla restituzione delle somme non rivalutate in seguito al blocco pensioni 2011: si riferisce però alla stessa legge che è stata cambiata con il Decreto Pensioni 2015. Vediamo esattamente di cosa si tratta.
All’attenzione della Consulta, un’ordinanza della Corte dei Conti dell’11 febbraio 2015, che trattava – oltre alla questione della legittimità del prelievo di solidarietà sulle pensioni d’oro (su cui la Corte si è pronunciata a favore) –  anche la nuova rivalutazione a scaglioni, più sfavorevole della precedente (pubblicazione sentenza, prevista entro l’estate).
Di che cosa si tratta? 
L’articolo 34, comma 1, della legge 448/1998applicato al caso del ricorrente prevedeva la rivalutazione automatica delle pensioni al 100%, 75%, 50 e 40% a seconda del reddito. Il meccanismo è stato rivisto dalDecreto Poletti di rimborso pensioni 2015, che ha cambiato le soglie: si rivalutazione:
·         100% fino a tre volte il minimo,
·         40% fra 3 e 4 volte il minimo
·         20% fra 4 e 5 volte il minimo
·         10% fino a 6 volte il minimo.
Nessuna perequazione per le pensioni più alte nel triennio 2014-2016.
Il 5 luglio, la Corte si è dunque occupata della questione “rivalutazione automatica“ delle pensioni - norma contenuta nella Legge di Stabilità 2014 (comma 483 del legga 147/2013) – ma non ha espresso alcun giudizio di costituzionalità sul decreto di rimborso pensioni (diverse ordinanze chiedono un pronunciamento).

Barbara Weisz - 7 luglio 2016

mercoledì 2 settembre 2015

Rivalutazione Pensioni dopo il bonus d’agosto, calcoli

Dopo il bonus d’agosto, continuano a rivalutarsi le pensioni fra tre e sei volte il minimo,con aumenti che per i prossimi mesi sono molto contenuti, e diventano un po’ più corposi a partire dal gennaio 2016: lo prevede il decreto sulla rivalutazione pensioni successivo alla sentenza della Corte Costituzionale sul no al blocco indicizzazioni del 2012 e 2013. In pratica, nel bonus d’agosto è confluita la rivalutazione pensioni prevista dal decreto relativa al triennio 2012-2014 e ai primi sette mesi del 2015, mentre la restante parte arriverà da questo mese di settembre.
In soldoni, per questi ultimi mesi del 2015 gli assegni si rivaluteranno di pochi euro, ma dal gennaio 2016 si potrà invece arrivare a qualche centinaio di euro in più. Il meccanismo riguarda solo i trattamenti compresi fra tre e sei volte il minimo, ovvero gli stessi a cui è stato riconosciuto il bonus di agosto. In base aldecreto 65/2015, la rivalutazione 2015 è pari all’8%, mentre dal 2016 si applica il 20%.
Per i trattamenti fra tre e quattro volte il minimo, è previsto un aumento che va dai 6 agli 8 euro al mese per gli ultimo mesi 2015, che si porterà intorno ai 20 euro nel 2016, quando quindi i pensionati riceveranno circa 250 euro in più all’anno. I pensionati che ricevono somme fra quattro e cinque volte il minimo, avranno a partire da settembre aumenti mensili intorno ai 4 o 5 euro, che saliranno a somme comprese fra 11 o 13 euro nel 2016. Per le pensioni fra cinque e sei volte il minimo, aumenti mensile intorno ai 2 o 3 euro nel 2015, che diventerà fra i 6 e gli 8 euro l’anno prossimo. Vediamo qualche esempio concreto di rivalutazione pensioni:
·         pensione da 1500 euro lordi al mese nel 2012: da settembre a dicembre 2015, arriva un aumento di 6,90 euro al mese, da gennaio 2016 l’incremento sale a 17,40 euro;
·         pensione da 1900 euro al mese: aumento di 4,4 euro al mese da settembre a dicembre 2015, che salgono a 11 euro nel 2016;
pensione da 2400 euro: aumento di 2,75 euro al mese negli ultimi mesi 2015 e di 6,9 euro al mese nel 2016
FONTE PMI Barbara WEISZ 

domenica 11 gennaio 2015

Pensioni 2015, l'assegno cresce dello 0,3%

L'Inps rivaluta dello 0,3% in via provvisoria gli importi dei trattamenti pensionistici in pagamento per il 2015. In particolare, si è dato atto dell'inflazione definitiva del 2014 (pari all'1,1%) rispetto a quella programmata dell'1,2%. Con la rata di Gennaio, quindi, verrà prelevata la differenza.
Ok all'incremento dello 0,3% delle pensioni nel 2015. Gli importi dei trattamenti minimi e delle quote di incremento da attribuire alle rendite di importo più elevato sono stati diffusi ieri con la Circolare Inps 1/2015. I nuovi valori sono stati stabiliti sulla base del decreto interministeriale (Economia-Lavoro) del 20 novembre scorso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2014. Il precedente adeguamento risale al gennaio 2014, nella misura provvisoria dell'1,2%, valore ora ritoccato in basso (1,1%) dai dati definitivi. Ciò vuol dire che sulla rata in pagamento di gennaio l'Istituto ha proceduto al recupero della differenza. 

Tutti i trattamenti pensionistici beneficiano della rivalutazione, seppur con una incidenza più bassa all'aumentare dell'assegno. Viene meno anche la limitazione introdotta per lo scorso anno nei confronti d ei pensionati titolari di importo superiore a sei volte il trattamento minimo che hanno avuto una rivalutazione fissa calcolata su tale importo e non su quello effettivamente in godimento. Sono state rivalutate anche le prestazioni a favore degli invalidi civili, ciechi e sordomuti.

Nello specifico gli aumenti di gennaio 2015, sono così articolati: a) più 0,30% (ossia l'aliquota intera dell'indice Istat) per gli importi di pensione mensile sino a 1.503 euro, tre volte il trattamento minimo di dicembre 2014;  b) più 0,285% (95% dell'indice Istat) per gli importi compresi tra 1.503 e 2.004 euro; c) più 0,225% (75% dell'indice) per gli importi compresi tra 2.004 e 2.505 euro; d) 0,15% (50% dell'indice) per gli importi compresi tra 2.505 e 3.006 euro. Per le pensioni di ammontare superiore 3.006 euro, la rivalutazione sarà dello 0,1355%, (il 45% dell'indice Istat). Nel 2014 questi trattamenti hanno beneficiato di un modesto aumento fisso di 13,08 euro.
Crescono anche i trattamenti minimi. Con l'incremento dello 0,30% l'importo del trattamento minimo passa da 500,88 (valore corretto del 2014) a 502,39 euro al mese. Con l'aggiornamento Istat, sale anche l'assegno sociale, la rendita assistenziale corrisposta agli ultra-sessantacinquenni privi di altri redditi, introdotta dalla riforma Dini (legge n. 335/1995) in sostituzione della «vecchia» pensione sociale: passa da 447,17 a 448,51 euro al mese (un euro in più). Mentre la pensione sociale, ancora prevista per i titolari della stessa alla data del 31 dicembre 1995, è pari a 369,62 euro al mese. 
Gli assegni straordinari di sostegno al reddito, invece, sono rinnovati nella stessa misura stabilita alla decorrenza originaria. Per quanto riguarda le detrazioni fiscali, sono riconosciutele stesse attive nello scorso mese di dicembre 2014. Inoltre, secondo quanto previsto dalla legge di stabilità 2014, per il triennio 2014-2016 è previsto un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattordici volte il trattamento minimo. Nel caso di più pensioni, ricorda l'Inps, il contributo annuo viene trattenuto in misura proporzionale ai trattamenti erogati.