martedì 10 marzo 2015

TASI-IMU per pertinenze accatastate con la prima casa

Le pertinenze della prima casa, a cui applicare l'aliquota TASI-IMU abitazione
principale, sono al massimo tre, di diverse categorie catastali: cosa succede se sono accatastate unitamente all'immobile.
Esiste un solo caso in cui è possibile considerare pertinenze dell’abitazione principale ai fini TASI-IMU, applicando quindi l’aliquota prima casa, due immobili accatastati nella stessa categoria: quello in cui le due pertinenze (per esempio, un solaio e una cantina, entrambi C2), siano accatastate insieme all’abitazione principale. Vediamo una breve guida di riepilogo sulle pertinenze della prima casa ai fini TASI eIMU, utile per chiarire alcuni dubbi frequentemente sollevati dal contribuente.
Regole sulle tre pertinenze
La regola base è la seguente: si possono conteggiare un massimo di tre pertinenzeper un’abitazione principale. Le pertinenze devono essere necessariamente accatastate in una delle seguenti categorie:
·         C2 (magazzini e locali di deposito come cantine e solai);
·         C6 (stalle e scuderie, garage);
·         C7 (tettoie chiuse o aperte).
C’è un paletto: le tre pertinenze devono appartenere a categorie catastali diverse. Significa che non si possono considerare come pertinenze dell’abitazione pricipale una cantina e un solaio, entrambe C2. Esiste anche la possibilità che una pertinenza, per esempio la cantina o il solaio (un caso abbastanza frequente), siano accatastate unitamente all’abitazione principale. In questo caso, le altre pertinenze dovranno necessariamente essere diverse da C2. Importante: tutto questo vale anche per la TASI, istituita dalla legge 147/2013: la TASI sostituisce l’IMU prima casa, ha la stessa base impostiva, ma ci sono casi in cui si continua a pagare anche l’imposta municipale sugli immobili, ad esempio per le abitazioni di lusso (A1, A8 e A9).
Esempio
Esempio: in base alle regole appena esposte, se un contribuente possiede due box, dovrà decidere quale considerare come pertinenza dell’abitazione principale e quale, invece, seperare dalla prima casa ai fini TASI-IMU. La differenza non è da poco, perché alle pertinenze si applica l’aliquota prima casa, mentre agli altri immobili l’aliquota TASI-IMU degli immobili diversi dall’abitazione principale. Tornando al caso dei due garage, quello che il contribuente sceglierà di considerare pertinenza pagherà la TASI prima casa, l’altro pagherà invece la TASI-IMU con l’aliquota degli altri immobili.
Eccezione
C’è però un’eccezione: è possibile che ci siano due pertinenze accatastate insieme all’abitazione, ad esempio la cantina e il solaio. In questo caso (lo ripetiamo, devono essere entrambe accatastati insieme all’immobile di abitazione), anche se sono nella stessa categoria (cantina e solaio sono C2), possono essere considerate entrambe pertinenze della prima casa. Si tratta di una regola che serve a rendere coerente l’IMU e la TASI con le norme tecniche catastali, in base alle quali la rendita dell’abitazione ricomprende anche la redditività delle porzioni immobiliari non connesse ma accatastate insieme. Attenzione: la terza pertinenza dovrà però essere necessariamente diversa da C2.
Sottolineiamo che questo vale solo per il caso in cui le due pertinenze appartenenti alla stessa categoria siano accatastate unitamente all’immobile. Se invece ad essereaccatastata insieme all’immobile è solo una pertinenza, ad esempio la cantina, le altre due pertinenze dovranno essere di categoria catastale diversa da C2.
Imposte per altre pertinenze
Le eventuali pertinenze che eccedono il numero di tre pagano la TASI-IMU ordinaria, non quella della prima casa. Questa regola vale per tutti i Comuni, che pur avendo notevole margine di scelta nell’applicare le imposte sugli immobili (con diversi regolamenti e diverse aliquote), non possono intervenire in materia di norme sulle pertinenze.
Precisazioni
C’è un’ultima considerazione da fare e riguarda il criterio che bisogna seguire nell’abbinare le pertinenze all’abitazione principale: l’immobile deve effettivamente essere collegato (fisicamente, o per utilizzo) alla prima casa. Se non ci sono reali esigenze, non si può considerare un immobile pertinenza dell’abitazione principale con l’unico scopo di pagare una TASI-IMU più bassa. In proposito, citiamo la sentenza della Corte di Cassazione 25127 del 30 novembre 2009, in base alla quale:
«Ai sensi dell’articolo 817 del codice civile, sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa», basandosi «sul criterio fattuale e cioè sulla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un’altra». La prova dell’asservimento pertinenziale «che grava sul contribuente (quando, come nella specie, ne derivi una tassazione attenuata) deve essere valutata con maggior rigore rispetto alla prova richiesta nei rapporti di tipo privatistico. Se la scelta pertinenziale non è giustificata da reali esigenze (economiche, estetiche, o di altro tipo), non può avere valenza tributaria, perché avrebbe l’unica funzione di attenuare il prelievo fiscale, eludendo il precetto che impone la tassazione in ragione della reale natura del cespite».
FONTE PMI

domenica 8 marzo 2015

Centri Anziani ROMA

RICEVIAMO E VOLENTIERI DIFFONDIAMO
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venerdì 6 marzo 2015

LA FESTA DELLA DONNA!

« I SACRIFICI DELLE DONNE , SI CONSUMANO SPESSO , IN SILENZIO E SPESSO VENGONO IGNIORATI! »

"Siamo donne e non ...IL CALENDARIO CI’ REGALA , COME OGNI ANNO ,  LA FESTA DELLA DONNA!
LA CITTA’ SI COLORA  DEL GIALLO  SPLENDORE DELLA MIMOSA,  DIVENTA IL SIMBOLO  DI QUESTO EVENTO!
LA STORIA  PARLA  DI UOMINI  EROI  CHE CONQUISTANO LA GLORIA , E POCHE, INVECE , SONO LE DONNE DIVENTATE FAMOSE …
EPPURE , NELL’OMBRA , C’E’ SEMPRE UNA DONNA, MAMMA…FIGLIA, E DONA SE STESSA!
LA DONNA E’ PARAGONABILE  AD UN FIORE, I CUI PETALI RACCHIUDONO  BENI PREZIOSI!
UN PETALO RACCOGLIE  TUTTO L’ AMORE PER IL SUO UOMO, AL QUALE  HA DATO SE STESSA…
UN ALTRO PETALO RACCH IUDE TUTTA LA TENEREZZA E LA DOLCEZZA VERSO I FIGLI…
VI SONO TANTI ALTRI PETALI CHE PROFUMANO E RALLEGRANO IL GIARDINO DELLA VITA !
I SACRIFICI  DELLE DONNE , SI CONSUMANO SPESSO , IN SILENZIO E SPESSO  VENGONO IGNORATI!
Si  VEDONO I TANTI ANGELI DEL CIELO, CHE , UN GIORNO, APRIRANNO LORO LE PORTE DEL PARADISO!
TUTTE NOI , DOBBIAMO  ESSER FIERE DI ESSER NATE DONNE, PERCHE’ ANCHE GLI UOMINI HANNO BISOGNO  DI NOI , PER CREARE IL LORO MONDO!
LA POETESSA GIOVANNA

giovedì 5 marzo 2015

Sanità, ecco la pagella delle Regioni: prima Toscana, cala la Lombardia e Campania fanalino di coda

Prima Toscana, precipita la Lombardia e Campania fanalino di coda. Non è proprio una classifica, ma comunque dà un'immagine di come è messa la sanità italiana, regione per regione. Come riporta Repubblica, è stata stilata una pagella che, in base ai livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA), permette di comprendere come lavorano le regioni nell'ambito della sanità. Fermo restando che è difficile fare paragoni perché le realtà locali sono differenti, in alcuni casi anche in modo rilevante. Ma in base a 31 livelli essenziali, ovvero quelle prestazioni che tutte le regioni devono assicurare ai cittadini (dalle cure agli anziani ai vaccini), è stato possibile stilare una sorta di classifica in grado di misurare gli avanzamenti anno per anno.
E così si scopre che nel 2013 la Toscana è balzata in testa alla classifica, con un punteggio di 214, scavalcando l'Emilia Romagna, scesa al secondo posto con 204. Sempre secondo le pagelle si vede come la Lombardia sia calata vertiginosamente al sesto posto, dal secondo che deteneva nel 2011, calando al punteggio di 187, a pari merito con la Liguria. Bene, riporta ancora Repubblica, le Marche (dal nono al quarto posto) e il Piemonte, al terzo posto con 201 di punteggio sebbene interessata da un piano di rientro. Stabile il Veneto, cala invece l'Umbria.
Ma la situazione critica resta quella del Sud Italia. Scrive Repubblica:
Nelle posizioni basse restano le realtà del Sud, con la Campania che pur avendo un punteggio in crescita non riesce a schiodarsi dall'ultima posizione. Ormai è rimasta l'unica sotto la soglia dei 130 punti, quella in cui si è considerati inadempienti. Fino a 160 c'è una riserva e sopra si è adempienti. Salta all'occhio che le regioni più in difficoltà in questa graduatoria sono anche quelle con i bilanci messi peggio e allo stesso tempo con una spesa maggiore per il personale.

Granelli: Bene il ddl sicurezza, Comuni più forti contro degrado

"Milano ha da tempo messo in atto diverse azioni contro il degrado urbano, terreno di cultura dell'illegalità e dell'insicurezza. Quando il disegno di Legge sulla sicurezza urbana che oggi abbiamo condiviso sarà approvato, i Comuni potranno essere più efficaci nel contrasto al degrado e all'illegalità". E' quanto ha dichiarato l'assessore alla Sicurezza del Comune di Milano Marco Granelli al termine dell'incontro tra il ministro dell'Interno Angelino Alfano e la delegazione Anci al Viminale, al quale ha partecipato.
"Le ordinanze igienico sanitarie e le norme del nuovo regolamento edilizio che stiamo applicando potranno rafforzarsi con ordinanze contro l'abbandono delle aree da parte dei privati, contro le occupazioni abusive" ha continuato Granelli, sottolineando che "potremo attivare strumenti più incisivi contro l'accattonaggio molesto e sviluppare le indagini contro i racket dello sfruttamento che hanno già dato ottimi risultati: tutto questo a favore dei cittadini e della loro sicurezza".
"Inoltre sarà possibile rafforzare la collaborazione che abbiamo già con la Prefettura e le forze dell'ordine per il controllo del territorio" ha proseguito l'assessore, auspicando che "accanto ai nuovi poteri i Comuni ricevano anche maggiori risorse per attuarli, infine è necessario che il prossimo passo sia l'estensione delle tutele agli agenti di polizia locale e l'accesso allo Sdi - l'archivio informatico interforze - per il riconoscimento in tempo reale di targhe d'auto sospette e identità delle persone fermate".(askanews)

martedì 3 marzo 2015

Modello 730 precompilato: il visto di conformità

Novità in materia di requisiti, procedure, controlli, per l'abilitazione al visto di confromità relativo al modello 730 precompilato: istruzioni Agenzia delle Entrate.

Il debutto del modello 730 precompilato comporta modifiche agli obblighi degli intermediari professionisti dell’assistenza fiscale: tutte le istruzioni per l’esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformità sono contenute nell circolare 7/E 2015 dell’Agenzia delle Entrate. Innanzitutto, il professionista presenta alla Direzione regionale territorialmente competente una preventiva comunicazione contenente l’indicazione dei dati personali e dei luoghi in cui esercita l’attività, consegnandola a mano o inviandola per raccomandata o ancora via PEC (Posta Elettronica Certificata).

=> Visto di conformità per professionisti: le novità

Requisiti del professionista

Possono chiedere l’abilitazione al visto di conformità per il modello 730 precompilato gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti ed esperti contabili, dei consulenti del lavoro, agli elenchi dei periti ed esperti per la sub-categoria Tributi delle Camere di Commercio alla data del 30 settembre 1993 (con diploma di ragioneria o laurea in Giurisprudenza o in Economia e Commercio). Il professionista deve anche essere in possesso dell’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali, rilasciata dall’Agenzia delle Entrate (requisito che non esime dalla presentazine della comunicazione per l’abilitazione al visto di conformità). Se esercità l’attività nell’ambito di un’associazione professionale, può essere abilitato se la stessa possiede i requisiti del possesso di partita IVA e dell’abilitazione alla trasmissione telematica. È comunque sempre il singolo professionista che deve essere autorizzato. Se il professionista si avvale di una società di servizi di cui possiede la maggioranza del capitale, la società deve essere abilitata alla trasmissione telematica e il professionista deve comunque essere titolare di partita IVA.

Istanza di autorizzazione

La comunicazione deve contenere dati anagrafici, requisiti professionali, codice fiscale, partita IVA, domicilio e altri luoghi in cui viene esercitata l’attività professionale, denominazione o ragione sociale e dati anagrafici di soci, componenti del consiglio di amministrazione e se previsto anche dei componenti del collegio sindacale delle società di servizi di cui intende avvalersi, con indicazione delle specifiche attività che intende affidare. Attenzione: non si può delegare a una società di servizi l’assistenza fiscale per il modello 730 precompilato. Documenti da allegare:
  • copia integrale della polizza assicurativa di cui all’articolo 22 del decreto 164/1999;
  • dichiarazione relativa all’insussistenza di provvedimenti di sospensione dell’ordine di appartenenza;
  • dichiarazione sui requisiti previsti dall’articolo 8, comma 1, dello stesso decreto 164 del 1999.
Questi ultimi sono:
  • nessuna condanna, anche non definitiva, per reati finanziari (articolo 444 del codice di procedura penale);
  • nessun procedimento penale in fase di giudizio per reati finanziari;
  • non aver commesso violazioni gravi e ripetute di natura contributiva e tributaria;
  • non trovarsi in una delle condizoni penalmente rilevanti ai fini della candidatura alle elezioni regionali, provicniali, comunali;
  • non aver fatto parte di società sottoposte nei cinque anni precedenti a provvedimento di revoca ai sensi dell’articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 241/1997.
L’abilitazione al rilascio del visto di conformità per il modello 730 precompilato parte dalla data della comunicazione, ferma restando la verifica da parte del Fisco del possesso dei requisiti (è possibile che chiede al professionista chiarimenti o integrazioni). Da sottolineare che l’abilitazione deve avvenire entro la data di apertura della trasmissione del modello 730 precompilato dell’anno in cui presta l’assistenza fiscale (e comunque, per questo 2015, non oltre il 7 luglio). L’elenco dei professionisti abilitati è pubblicato sul sito Internet dell’Afenzia delle Entrate, in modo che il contribuente possa sempre controllare il possesso dei requisiti.

Polizze di assicurazione

Cambiano massimali e regole della polizza assicurativa di CAF e professionisti per la copertura dei rischi derivanti dall’assistenza fiscale. La soglia del massimale sale a 3 milioni di euro (prima erano 1.032.913,80). La garanzia in caso di visto infedele sul modello 730 è estesa al pagamento di una somma pari a imposte, interessi e sanzioni che sarebbero stati richiesti al cotnribuente in caso di controllo, sempre che l’errore non sia imputabile a dolo o colpa grave del contribuente. Il massimale della polizza va alzato prima del rilascio del visto di conformità, anche se non è ancora scaduta e la polizza va integrata con la previsione esplicita della copertura per visto infedele sopra descritta. La polizza deve garantire la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente, dallo Stato o da altro ente impositore, non includendo franchigie o scoperti, e prevedere il risarcimento entro cinque anni. Se un porfessionista ha già unapolizza a copertura dei rischi professionali, dovrà integrarla con la copertura prevista per l’assistenza fiscale. Il rinnovo della polizza va sempre inviato in copia alla direzione competenete dell’Agenzia delle Entrate, preferibilmente via PEC. Eventuali variazioni vanno comunicate entro 30 giorni da quando si verificano.

=> Polizza professionale obbligatoria dal 15 agosto

Controlli del professionista

Il professionista che appone il visto di conformità al 730 precompilato è tenuto a verificare:
  • corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle norme sugli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e icrediti d’imposta, lo scomputo delle ritenute d’acconto;
  • verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie;
  • corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.
Per quanto riguarda in particolare il modello 730 precompilato e ordinario deve verificare:
  • corrispondenza dell’ammontare delle ritenute, anche a titolo di addizionali, con quello delle relative certificazioni esibite (come la Certificazione Unica);
  • attestati degli acconti versati o trattenuti;
  • deduzioni dal reddito non superiori ai limiti di legge e corrispondenti alle risultanze della documentazione esibita e intestata al contribuente o, se previsto, ai familiari a carico;
  • detrazioni d’imposta non eccedenti i limiti di legge e corrispondenti alle risultanze dei dati della dichiarazione e della documentazione esibita;
  • crediti d’imposta non eccedenti le misure previste per legge e spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione e dalla documentazione;
  • ultima dichiarazione presentata in caso di eccedenza d’imposta per la quale si è richiesto il riporto nel la successiva dichiarazione dei redditi.
Il rilascio del visto di conformità non implica il riscontro della correttezza degli elementi reddituali indicati dal contribuente, fatta eccezione per la verifica della corrispodenza fra reddito da lavoro e Certificazione Unica.

Controlli dell’Amministrazione finanziaria

L’Agenzia delle Entrate può chiedere eventuali chiarimenti o documenti entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla trasmissione della dichiarazione (quindi, per il modello 730 precompilato 2015, fino al 31 dicembre 2017). La novità è che questa richiesta non verrà più rivolta direttamente al contribuentem ma al CAF o al professionista che ha rilasciato il visto di conformità, che dovrà rispondere entro 60 giorni (prima erano 30). Il pagamento delle somme dovute avviene entro 60 giorni, tramite modello F24.

Modello 730 precompilato senza modifiche

Se il contribuente non modifica il modello 730 precompilato e lo presenta direttamente (senza intermediario), oppure tramite il sostituto d’imposta, la dichiarazione non è sottoposta a controlli e non si applicano nemmeno i controlli preventivi necessari in caso di richiesta di rimborso superiore ai 4mila euro per carichi di famiglia o eccedenze delle dichiarazioni precedenti. Se però la dichiarazione è presentata, pur senza modifiche, tramite interdmiario, il CAF o il porfressionista possono essere sottoposti acontrollo formale. Non si applica nemmeno in questo caso, però, il controllo preventivo per i rimborsi sopra i 4mila euro.

=> 730/2015 approvato: controlli e clausole di privacy

Visto infedele

L’articolo 6 del Decreto Semplificazioni prevede che CAF e professionisti siano responsabili per gli errori commessi in sede di controlli finalizzati all’apposizione del visto di conformità. In caso di visto infedele, sono quindi tenuti a pagare un importo corrispondente alla somma dell’imposta, degli interessi e di una sanzione del 30%. Attenzione, questa responsabilità è esclusa se l’infedeltà del visto è stata determinata da condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Quando riscontrano gli errori, CAF e professionisti avvisao il contribuente entro il 10 novembre per procedere a dichiarazione rettificativa. Se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, il CAF e il professionista possono comunicare entro la stessa data all’Agenzia delle Entrate i dati rettificati. Se il versamento è effettuato entro il 10 novembre, si applica la riduzione di un ottavo del minimo della sanzione. La sanzione è a carico dell’intermediario, l’imposta e gli interesse a carico del contribuente.

Sanzioni

Per violazioni ripetute e particolarmente gravi, l’Agenzia delle Entrate può sospendere la possibilità di rilasciare il visto di confromità per un periodo da uno a tre anni, oppuresospendere il CAF dall’attività fiscale da tre a 12 mesi. Esempi di violazioni gravi: apposizione del visto di conformità su una dichiarazione che contiene dati palesemente ed eccessivamente difformi dalla relativa documentazione, alterazione della scelta del contribuente sulla destinazione del due, del cinque o dell’otto per mille IRPEF, mancanza dell’abilitazione. L’assenza di requisiti oggettivi o soggettivi (esempio: mancanza dell’assicurazine), comporta l’obbligo di rimuovere l’irregolarità in tempi stabiliti dall’amministrazione finanziaria. Se l’intermediario non sana la situazione, viene revocata l’abilitazione. (Fonte: Circolare 7/E Agenzia delle Entrate)

lunedì 2 marzo 2015

Sanità, FederAnziani: no a riduzione Fondo Sanitario 2015

[“Non accetteremo che i risparmi delle Regioni, in applicazione della Legge di Stabilità, si traducano in ulteriori tagli ai servizi sanitari, e che a farne le spese sia ancora una volta la salute dei cittadini e in particolare degli anziani"]

[Messina: i risparmi realizzati in Sanità non si investono fuori dal comparto; possibili nuove forme di risparmio da aderenza, mutuo soccorso e rapporto medico-paziente]

“Non accetteremo che i risparmi delle Regioni, in applicazione della Legge di Stabilità, si traducano in ulteriori tagli ai servizi sanitari, e che a farne le spese sia ancora una volta la salute dei cittadini e in particolare degli anziani”. Questo il monito lanciato da FederAnziani, la Federazione Nazionale della Terza età, da FIMMG, la Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale e da SUNAS, il Sindacato Professionale degli Assistenti Sociali, a seguito della proposta dei governatori di abrogare la norma della Legge di Stabilità 2015 che impone di lasciare nella Sanità le somme eventualmente recuperate da minori spese. “Occorre razionalizzare, contrastare gli sprechi, e reinvestire i risparmi così conseguiti nello stesso ambito sanitario, se non vogliamo correre il rischio, già denunciato dalla Corte dei Conti, di compromettere l’attuale assetto dei LEA, provocando deficit assistenziali che andrebbero a colpire soprattutto i cittadini più fragili, gli anziani, i malati cronici – dichiara Roberto Messina, Presidente FederAnziani. – Il risanamento delle finanze è una priorità assoluta che né i medici né i pazienti ignorano, ma l’evoluzione dei bisogni di salute, l’invecchiamento della popolazione e conseguentemente l’aumento delle patologie croniche rendono necessario guardare a una nuova forma di medicina, che può essere generatrice di veri risparmi: i suoi pilastri saranno da un lato la medicina in associazione e dall’altro un paziente dal ruolo attivo, promotore del dialogo tra tutti gli attori del sistema salute, protagonista dell’aderenza alla terapia e artefice di soluzioni integrative e sussidiarie nella riorganizzazione del welfare sociosanitario del Paese, attraverso la formula del mutuo soccorso. Non accetteremo che le Regioni, invece di guardare strategicamente all’evoluzione del sistema, facciano cassa a spese della Sanità e dei cittadini”. “Condividiamo le affermazioni di Roberto Messina – dichiara il Segretario Generale Nazionale FIMMG Giacomo Milillo – Siamo fortemente preoccupati per la salute dei cittadini e chiediamo al ministro della salute di istituire un tavolo di verifica del rispetto da parte delle regioni dei LEA. Non è affidabile il governo della sanità da pare di uno Stato nello Stato che per tre anni blocca i progressi del SSN in nome del finanziamento e poi addirittura propone di autoridurselo”. “Anche il SUNAS, il Sindacato Professionale degli Assistenti Sociali, condivide pienamente la posizione di FederAnziani e della FIMMG” conclude Salvatore Poidomani, Segretario Generale SUNAS.

Sic - Sanità in Cifre