Le pertinenze della
prima casa, a cui applicare l'aliquota TASI-IMU abitazione
principale, sono al massimo tre, di diverse categorie catastali: cosa succede se sono accatastate unitamente all'immobile.
principale, sono al massimo tre, di diverse categorie catastali: cosa succede se sono accatastate unitamente all'immobile.
Esiste un solo caso in cui è possibile considerare pertinenze
dell’abitazione principale ai fini TASI-IMU, applicando
quindi l’aliquota prima casa, due immobili accatastati nella stessa categoria:
quello in cui le due pertinenze (per esempio, un solaio e una cantina, entrambi
C2), siano accatastate insieme all’abitazione principale. Vediamo una breve
guida di riepilogo sulle pertinenze della prima casa ai fini TASI eIMU, utile per chiarire alcuni dubbi
frequentemente sollevati dal contribuente.
Regole sulle tre pertinenze
La regola base è la seguente: si possono conteggiare un massimo di tre
pertinenzeper un’abitazione principale. Le pertinenze devono essere
necessariamente accatastate in una delle seguenti categorie:
·
C2 (magazzini e locali di deposito come cantine e
solai);
·
C6 (stalle e scuderie, garage);
·
C7 (tettoie chiuse o aperte).
C’è un paletto: le tre pertinenze devono appartenere a categorie
catastali diverse. Significa che non si possono considerare come pertinenze
dell’abitazione pricipale una cantina e un solaio, entrambe C2. Esiste anche la
possibilità che una pertinenza, per esempio la cantina o il solaio (un caso
abbastanza frequente), siano accatastate unitamente all’abitazione principale.
In questo caso, le altre pertinenze dovranno necessariamente essere diverse da
C2. Importante: tutto questo vale anche per la TASI, istituita
dalla legge 147/2013: la TASI sostituisce
l’IMU prima casa, ha la stessa base impostiva, ma ci sono casi in cui si
continua a pagare anche l’imposta municipale sugli immobili, ad esempio per le
abitazioni di lusso (A1, A8 e A9).
Esempio
Esempio: in base alle regole appena esposte, se un contribuente possiede due
box, dovrà decidere quale considerare come pertinenza dell’abitazione
principale e quale, invece, seperare dalla prima casa ai fini TASI-IMU. La
differenza non è da poco, perché alle pertinenze si applica l’aliquota prima
casa, mentre agli altri immobili l’aliquota TASI-IMU degli immobili
diversi dall’abitazione principale. Tornando al caso dei due garage, quello che
il contribuente sceglierà di considerare pertinenza pagherà la TASI prima casa,
l’altro pagherà invece la TASI-IMU con l’aliquota degli altri immobili.
Eccezione
C’è però un’eccezione: è possibile che ci siano due
pertinenze accatastate insieme all’abitazione, ad esempio la cantina e il
solaio. In questo caso (lo ripetiamo, devono essere entrambe accatastati
insieme all’immobile di abitazione), anche se sono nella stessa categoria
(cantina e solaio sono C2), possono essere considerate entrambe pertinenze
della prima casa. Si tratta di una regola che serve a rendere coerente l’IMU e
la TASI con le norme tecniche catastali, in base alle quali la
rendita dell’abitazione ricomprende anche la redditività delle porzioni
immobiliari non connesse ma accatastate insieme. Attenzione: la
terza pertinenza dovrà però essere necessariamente diversa da C2.
Sottolineiamo che questo vale solo per il caso in cui le due pertinenze
appartenenti alla stessa categoria siano accatastate unitamente all’immobile.
Se invece ad essereaccatastata insieme all’immobile è solo una
pertinenza, ad esempio la cantina, le altre due pertinenze dovranno essere di
categoria catastale diversa da C2.
Imposte per altre pertinenze
Le eventuali pertinenze che eccedono il numero di tre pagano la TASI-IMU
ordinaria, non quella della prima casa. Questa regola vale per tutti i Comuni,
che pur avendo notevole margine di scelta nell’applicare le imposte
sugli immobili (con diversi regolamenti e diverse aliquote), non
possono intervenire in materia di norme sulle pertinenze.
Precisazioni
C’è un’ultima considerazione da fare e riguarda il criterio che bisogna
seguire nell’abbinare le pertinenze all’abitazione principale:
l’immobile deve effettivamente essere collegato (fisicamente, o per utilizzo)
alla prima casa. Se non ci sono reali esigenze, non si può considerare un
immobile pertinenza dell’abitazione principale con l’unico scopo di pagare una
TASI-IMU più bassa. In proposito, citiamo la sentenza della Corte di
Cassazione 25127 del 30 novembre 2009, in base alla quale:
«Ai sensi dell’articolo
817 del codice civile, sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a
servizio o ad ornamento di un’altra cosa», basandosi «sul criterio fattuale e
cioè sulla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od
ornamento di un’altra». La prova dell’asservimento pertinenziale «che grava sul
contribuente (quando, come nella specie, ne derivi una tassazione attenuata)
deve essere valutata con maggior rigore rispetto alla prova richiesta nei
rapporti di tipo privatistico. Se la scelta pertinenziale non è giustificata da
reali esigenze (economiche, estetiche, o di altro tipo), non può avere valenza
tributaria, perché avrebbe l’unica funzione di attenuare il prelievo fiscale,
eludendo il precetto che impone la tassazione in ragione della reale natura del
cespite».
FONTE PMI
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