Sono entrate in vigore
dal 1° gennaio le novità in tema di ravvedimento operoso introdotte dalla
Legge di Stabilità 2015, che lo hanno reso più flessibile, hanno eliminato i
limiti temporali e previsto semplificazioni nel rapporto fisco contribuenti. Novità che sono retroattive, ovvero si applicano anche alle violazioni commesse precedentemente
all’entrata in vigore del nuovo ravvedimento operoso, purché ancora
regolarizzabili.
Ravvedimento retroattivo
A chiarirlo è stata l’Agenzia delle Entrate. In pratica il nuovo ravvedimento operoso
si applica a tutte le fattispecie di regolarizzazione perfezionate dal 1° gennaio 2015, anche se hanno ad oggetto violazioni commesse precedentemente, ovvero
alle violazioni che alla data del 1° gennaio 2015 siano già state constatate
dall’ufficio ma non siano ancora state interessate da atti accertativi,
liquidatori o da cartelle di pagamento.
Avviso Bonario
In caso di avviso bonario o una comunicazione di irregolarità, la preclusione al ravvedimento opera
solo con riferimento alle irregolarità riscontrabili nell’ambito di questi
controlli, dunque il contribuente può comunque avvalersi del ravvedimento per
sanare altre violazioni che non gli siano state contestate con tale procedura.
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