martedì 14 aprile 2015

COMMISSIONE ISTRUTTORIA: Illustrazioni nuovo Statuto dei Centri Socio Ricreativi - Zona 3

RICEVIAMO E DIFFONDIAMO

----Messaggio originale----
Da: EcommiZ3@comune.milano.it
Data: 14-apr-2015 15.17
A: <leonardo_donofrio@libero.it>
Ogg: Commissioni Istruttorie Zonali - Convocazione Nr 2524 in Data: 22/04/2015

14 Aprile 2015
Ai sigg.Componenti la Commissione Istruttoria Zonale
Ai sigg.Consiglieri del Consiglio di Zona 3
AlDirettore del Settore Zona 3
AlPresidente
All'UfficioServizio Gestione Amministrativa
All'UfficioSupporto Attività Istituzionali
Ai sigg.Cittadini Iscritti Politiche sociali

LORO SEDI
Oggetto: convocazione Commissione Istruttoria Nr 04 Politiche sociali
Si comunica che la Commissione Istruttoria in oggetto è convocata,
Mercoledì 22 Aprile p.v., dalle ore 18.30 alle ore 19.30,
presso il Consiglio di Zona.
Sono all'ordine del giorno i seguenti argomenti:
1) Comunicazioni del Presidente;
2) Illustrazioni al nuovo ! Statuto dei Centri Socio Ricreativi - Zona 3;
3) Varie ed eventuali.
Distinti Saluti
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA
Alessandra Naso
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ZONA
Renato Sacristani


STATUTO ATTUALE

Art.1) E’ costituita una libera associazione senza fini di lucro denominata
CENTRO ANZIANI ....
con sede i Milano
che nel rispetto dei requisiti di cui all’ art.18 L. R. 39/80 si propone di stimolare l’anziano a partecipare alla vita sociale usufruendo delle possibilità aggre-
gative, ricreative e culturali offerte dal Comune di Milano; a tal fine si propone
altresì di attuare il programma di cui agli articoli 19 e 20 della L. R. 11 aprile 1980 n.39 e nell’ambito della Legge Regionale 7 gennaio 1986 n.1.

Art.2) In particolare la associazione si propone di:
•favorire l’attivazione e il mantenimento del benessere psico fisico degli utenti;
•promuovere relazioni sociali tra le persone;
•promuovere e organizzare la partecipazione degli anziani alle proposte culturali,ricreative e sportive sul territorio;
•promuovere iniziative socio culturali mirate agli interessi differenziati della popolazione anziana, nel rispetto anche degli interessi culturali meno condivisi dalla massa;
•stimolare e organizzare attività che consentono la produzione creativa;
•promuovere e incoraggiare le iniziative dei soci
•promuovere e organizzare la partecipazione a forme di solidarietà rivolte a
cittadini con problemi .
Nell’ ambito di quanto sopra è consentita la gestione diretta di bar con serv-izio riservato ai soci
.
Art.3)Possono essere soci della associazione tutti i cittadini ultracinquantacinquenni residenti nella zona di cui alla ragione sociale che ne facciano richiesta al comitato di gestione e si impegnino a versare la quota associativa stabilita in euro 5,50 all’anno.
Tutte le prestazioni dei soci sono gratuite.

Art.4) Sono organi della associazione:
•l’assemblea dei soci;
•il comitato di gestione ;
•il presidente e il vice presidente;
•Il Collegio dei Revisori se nominato
.
Art.5) Hanno diritto di partecipare all’ assemblea tutti i soci della associazione in regola con il versamento della quota associativaL’assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente, per la presentazione del bilancio preventivo dell’ anno in corso, per l’approvazione del programma annuale delle attività e per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali.
L’ assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che straordinaria per decisione del comitato di gestione o su richiesta indirizzata al presidente da almeno un terzo dei soci.
L’ assemblea straordinaria delibera sullo scioglimento della associazione , sulle proposte di modifica dello statuto e su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione d al comitato di gestione
.
Art 6) Le assemblee sia ordinarie che straordinarie sono convocate con preavviso di almeno quindici giorni mediante avviso per lettera indirizzata ai soci a cura del presidente ; in caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a cinque giorni.

Art 7) L’assemblea sia in sede ordinaria che in sede straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci più uno dei soci .
E’ ammesso l’ intervento per delega da conferirsi per iscritto elusivamente altro socio; è vietato il cumulo di deleghe in numero superiore a tre.
L’ assemblea è presieduta dal presidente della associazione, in sua assenza dal vice presidente e in mancanza da persona designata dalla assemblea.
I verbali delle riunioni della assemblea sono redatti dal segretario scelto dal presidente della assemblea tra i presenti . Il presidente ha inoltre facoltà quando lo ritenga opportuno di chiamare un notaio per redigere il verbale della assemblea , fungendo questi da segretario .
L’ assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisioni del presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il presidente dell’ assemblea sceglierà tre scrutatori presenti.

Art.8) Il comitato di gestione è composto da cinque soci nominati dalla assemblea, da una rappresentanza del Consiglio di Circoscrizione ( Presidente o suo delegato ), da una rappresentanza del Comune di Milano Assessorato alle politiche sociali ( assessore o suo delegato).

Art.9) Il comitato di gestione nomina al suo interno il Presidente e il vice presidente ed eventualmente una rappresentanza delle organizzazioni sindacali più rappresentative.
Il Comitato di gestione delibera sulle questioni riguardanti l’attività della associazione per l’ attuazione delle sue finalità, predispone i bilanci consuntivi e preventivi, delibera su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione, delibera circa l’accettazione delle domande di ammissione dei nuovi soci.
Il Comitato di gestione delibera a maggioranza semplice per alzata di mano in base al numero dei presenti.
In caso di parità prevale il voto del presidente.
Il Comitato di gestione dura in carica tre anni.
I membri del comitato di gestione non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.
Il comitato di gestione si riunisce sempre in unica convocazione qualora il presidente lo ritenga necessario o quando lo richieda almeno un terzo dei suoi membri.
Le riunioni del comitato di gestione sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti .
Le riunioni del comitato di gestione sono presiedute dal presidente e in sua assenza dal vice presidente.
Le sedute e le deliberazioni sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art.10) Il presidente rappresenta la associazione di fronte ai terzi e in giudizio.
Al presidente spetta l’ordinaria amministrazione della associazione .
Il presidente in caso di assenza o impedimento è sostituito ad ogni effetto dal vice presidente.
Il Presidente di norma non può essere eletto per più di due mandati.

Art.11) allo scopo di meglio indirizzare l’insieme di tutte le iniziative sul territorio cittadino sarà costituito un Coordinamento quale momento di rapporto diretto tra l’ Assessore alle Politiche Sociali e i Centri Anziani composto dall’Assessore alle Politiche Sociali e dai Presidenti delle Associazioni degli utenti.
Il Coordinamento si riunisce di norma una volta al mese.
Alla riunione può partecipare una rappresentanza dei consigli di zona.

Art.12) Le entrate della associazione sono costituite :

• dalle quote di iscrizione da versarsi all’atto di ammissione alla associazione nella misura fissata dal Comune di Milano;
• dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dal comitato di gestione;
• da eventuali contributi straordinari deliberati dal comitato di gestione in relazione a particolari iniziative o esigenze che richiedano disponibilità eccedenti quelle di bilancio ordinario;
• dai versamenti volontari degli associati;
• da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali,istituti di credito,ed enti in genere.
• da sovvenzioni , donazioni in genere;
• da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o associati.

Art 13) Il socio che per qualsiasi motivo ( morte, dimissioni, esclusione per indegnità o morosità deliberata dall’assemblea ) cessi di far parte della associazione, non ha diritto sul patrimonio sociale.

Art.14)L’esercizio sociale inizia il giorno 1 gennaio e termina il giorno 31 dicembre di ogni anno .

Art. 15) Qualora lo ritenga opportuno l’assemblea nominerà un collegio di revisori composto di tre membri
scelti anche tra non soci che durerà in carica tre anni e i cui membri saranno rieleggibili. I collegio ha il compito di controllare la gestione contabile e amministrativa della associazione.

Art.16) Lo scioglimento della associazione è deliberato dalla assemblea generale dei soci convocata in seduta straordinaria con l’ approvazione sia in prima che in seconda convocazione di almeno i quattro quinti dei soci, con esclusione delle deleghe.
Nella medesima seduta di deliberazione sullo svolgimento della associazione l’ assemblea stessa nomina uno dei liquidatori .
I beni dopo la liquidazione saranno devoluti a enti aventi scopo analogo
.
Art.17) Particolari norme per il funzionamento della associazione e l’esecuzione del presente statuto potranno essere con regolamento interno da elaborarsi dal comitato di gestione.

Art.18) Per quanto non previsto valgono le norme di legge in materia.

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BOZZA NUOVO STATUTO CENTRI ANZIANI MILANO PROPOSTO DAL COMUNE
                                                          
STATUTO
CENTRO SOCIO RICREATIVO CULTURALE ....
Premessa
Nel rispetto dei requisiti si propone di stimolare il cittadino a partecipare alla vita sociale usufruendo delle possibilità aggregative, ricreative e culturali offerte dal Comune di Milano; a tal fine, si propone altresì di attuare il programma di cui  alla convenzione sottoscritta tra  il Comune di Milano e il Centro Socio Ricreativo Culturale.
Art.1 - Costituzione
È costituita ai sensi di quanto previsto dagli art. 36 e segg. del C.C.  la libera associazione senza fini di lucro  denominata:
CENTRO SOCIO RICREATIVO CULTURALE ...
L'associazione opera ai sensi delle  vigenti disposizioni di legge sulla promozione sociale, con particolare riferimento a quanto disposto dalla Legge  383/2000;
persegue finalità di  utilità sociale nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati; l’associazione è apartitica e si ispira  a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti e dei doveri di tutti gli associati.
Art. 2 - Finalità e attività
L’associazione si propone di:
a) Favorire l’attivazione e il mantenimento del benessere psicofisico dei cittadini ;
b) Promuovere relazioni sociali fra le persone;
c) Promuovere e organizzare la partecipazione dei cittadini alle proposte culturali, ricreative e sportive presenti sul territorio;
d) Promuovere iniziative socio culturali mirate gli interessi differenziati della popolazione anziana, nel rispetto anche degli interessi culturali meno condivisi dalla massa;
e) Stimolare e organizzare attività che consentano la produzione creativa;
f) Promuovere e incoraggiare le iniziative dei soci;
g) Stimolare e organizzare la partecipazione a forme di solidarietà rivolte ai cittadini con problemi.
Nell’ambito di quanto sopra è consentita la gestione diretta di attività di somministrazione di alimenti e bevande  con servizio riservato esclusivamente  ai soci.
Art. 3 - Diritti e doveri dei soci
Possono essere soci dell’associazione, di norma, tutti i cittadini ultracinquantacinquenni  che ne facciano richiesta al Comitato di gestione  purché condividano gli scopi e le finalità dell'associazione e che si impegnino a realizzarli e a versare la quota associativa.
Tutte le prestazioni dei soci sono  gratuite.
E' espressamente escluso ogni limite temporale ed operativo al rapporto associativo medesimo ed ai diritti che ne derivano.
I soci hanno diritto a partecipare alle attività e ad usufruire delle strutture del Centro Socio Ricreativo Culturale, di  essere informati e di controllare in proprio o attraverso gli organismi allo scopo preposti allo scopo.
Ogni socio ha diritto di  voto per l'approvazione e la modificazione dello statuto  e degli eventuali regolamenti, per eleggere o per essere eletto negli organi dell'associazione stessa.
I soci sono tenuti:
all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti  e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi e a versare la quota associativa annuale.
La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o  per mancato versamento della quota associativa annuale.
Tutti i soci  sono tenuti a rispettare il presente statuto e in caso di comportamento  difforme, o che arrechi pregiudizio o danno all'associazione, il Comitato di gestione  dovrà intervenire  e deliberare le sanzioni coerenti  quali il richiamo, la diffida  o l'esclusione dall'associazione.
I soci esclusi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione e chiedere che l'assemblea dei soci si esprima in merito.
Art.4  - Gli Organismi
Sono organi dell’associazione:
L’Assemblea dei Soci;
Il Comitato di Gestione;
Il Presidente e il Vicepresidente;
Il Collegio dei Revisori, se nominato;
Il Collegio dei Probiviri, se nominato.
Art. 5 - l'Assemblea
Hanno diritto di partecipare all’assemblea tutti i soci dell’associazione che siano in regola con il versamento della quota associativa che deve essere rinnovata per l'anno in corso almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.
L’assemblea dei soci può essere convocata tanto in sede ordinaria  che straordinaria, per decisione del Comitato di gestione o su richiesta indirizzata al presidente da almeno un terzo dei soci.
Viene convocata in via ordinaria:
  • Almeno una volta all’anno entro il 30 aprile per l’approvazione del  rendiconto economico finanziario  consuntivo dell’anno precedente e per deliberare la destinazione dell'eventuale avanzo;
  • Per la presentazione del bilancio preventivo dell’anno in corso;
  • Per l’approvazione del programma annuale delle attività;
  • Per il rinnovo delle cariche sociali alla loro scadenza;
  • Per deliberare sui regolamenti interni;
  • Per deliberare sull’espulsione di un socio, a sua richiesta.
L’assemblea straordinaria delibera sullo scioglimento dell’associazione, sulle proposte di modifica dello statuto e su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Comitato di gestione.
Le assemblee sia ordinarie che straordinarie sono convocate con preavviso di almeno quindici giorni mediante avviso ai soci esposto nella bacheca del Centro a cura del presidente ed eventualmente con lettera inviata ai soci tramite e-mail; in caso di urgenza, il termine di preavviso può essere ridotto a cinque giorni.
La convocazione deve indicare la data, il  luogo e l'orario di prima e seconda convocazione, nonché  l'ordine del giorno. La seconda convocazione può avvenire anche un'ora dopo la prima. L’assemblea, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci.
In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.
È ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio ed  è vietato il cumulo di deleghe in numero superiore a due.
L’assemblea delibera sempre a maggioranza dei presenti e vota normalmente per alzata di mano.
Su proposta del Presidente o di un terzo dei presenti, per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. Il Presidente dell’assemblea sceglierà tre scrutinatori fra i presenti.
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente. In mancanza di entrambe, da persona designata dall’assemblea.
I verbali delle riunioni dell’assemblea sono redatti dal Segretario proposto  ai presenti dal Presidente dell’assemblea  e restano a disposizione dei soci presso la sede della associazione.
Art. 6 - Il Comitato di Gestione
Il Comitato di gestione è composto da cinque membri scelti tra i soci e nomina al suo interno :
  • il Presidente e il Vice presidente.
  • Il Comitato di gestione:
  • Delibera sulle questioni riguardanti l’attività dell’associazione per l’attuazione delle sue  finalità;
  • Predispone i rendiconti  consuntivi e preventivi;
  • Delibera su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione;
  • Delibera circa l’accettazione delle domande di ammissione dei nuovi soci.
Il Comitato di gestione, nell’esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di persone singole o commissioni consultive formate sia da soci che da non soci.
Il Comitato di gestione dura in carica tre anni.
I membri del comitato di gestione non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.
Il Comitato di gestione si riunisce sempre in unica convocazione qualora il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richieda almeno un terzo dei suoi membri.
Le riunioni del Comitato di gestione sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti.
Il Comitato di gestione delibera a maggioranza semplice per alzata di mano in base al numero dei presenti.
Le riunioni del Comitato di gestione sono presiedute dal Presidente e in sua assenza del Vice Presidente. Le sedute e le deliberazioni  sono fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art. 7 - Il Presidente e il Vicepresidente
Al Presidente è conferita la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio ai sensi di quanto previsto dall'art.36  2° comma del C.C.
Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito ad ogni effetto dal Vice Presidente. Il Presidente, di norma, non può essere eletto per più di due mandati.
Art. 8 - Il Collegio dei Revisori
Qualora lo ritenga opportuno, l’assemblea nominerà un collegio di revisori composto di tre membri scelti anche tra non soci che durerà in carica tre anni e i cui membri saranno rieleggibili. Il Collegio ha il compito di controllare la gestione contabile e amministrativa dell’associazione.
Art. 9 - Il Collegio dei Probiviri
Qualora lo ritenga opportuno, l’assemblea nominerà un collegio dei probiviri composto di tre membri scelti anche tra non soci che durerà in carica tre anni e i cui membri saranno rieleggibili. Il Collegio ha il compito di dirimere le controversie che sorgono tra i soci e fra i soci ed il Comitato, sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento interno dell’Associazione.

Art. 10 - Il Patrimonio
Il patrimonio dell'associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili appartenenti all'associazione medesima
In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto ad altro Centro Socio Ricreativo Culturale del Comune di Milano con le medesime finalità, salvo diversa destinazione imposta per legge.
Il fondo comune,  costituito dagli avanzi della gestione, dai fondi, dalle riserve e da tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'associazione non è mai ripartibile fra i soci, né durante la vita  dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. Il socio che per qualsiasi motivo (morte, dimissioni, esclusione per indegnità o morosità deliberata dall’assemblea) cessi di far parte dell’associazione non ha alcun diritto sul patrimonio sociale.
Art. 11 - Le risorse
Le entrate dell’associazione sono costituite:
  • Dalle quote associative annuali da versare all’atto di ammissione all’associazione;
  • Dai contributi ordinari stabiliti annualmente dal Comitato di gestione;
  • Da eventuali contributi straordinari  degli associati deliberati dal Comitato di gestione in relazione a particolari iniziative o esigenze che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
  • Da erogazioni liberali dagli associati e da terzi;
  • Da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito ed enti in genere;
  • Da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o associati.
Art. 12 - Il rendiconto annuale
L’esercizio sociale inizia il giorno 1 gennaio e termina il giorno 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile dell'anno successivo dovrà essere presentato all'assemblea dei soci il rendiconto economico finanziario  nel quale devono essere evidenziati separatamente tutti i proventi e tutti gli oneri  relativi alle attività, nonché quelli relativi alle eventuali raccolte pubbliche di fondi o  dei contributi derivanti dalle attività convenzionate.
Tale rendiconto sarà depositato nella sede sociale a disposizione del Collegio dei Revisori per le opportune verifiche di loro competenza ed esposto nella bacheca del Centro contestualmente all’avviso di convocazione dell'assemblea annuale.
E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale . L'associazione ha inoltre l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione esclusivamente a favore di attività istituzionali tra quelle previste statutariamente.
Art. 13 – Lo scioglimento
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci convocata in seduta straordinaria con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 (quattro quinti) dei soci, con esclusione delle deleghe.
Nella medesima seduta di deliberazione sullo scioglimento dell’associazione l’assemblea stessa nomina uno o più liquidatori.
Art. 14 – Norme transitorie e finali

Per quanto non previsto valgono le norme vigenti  in materia.
                                                               





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