RICEVIAMO E DIFFONDIAMO
----Messaggio originale----
Da: EcommiZ3@comune.milano.it
Data: 14-apr-2015 15.17
A: <leonardo_donofrio@libero.it>
Ogg: Commissioni Istruttorie Zonali - Convocazione Nr 2524 in Data: 22/04/2015
Da: EcommiZ3@comune.milano.it
Data: 14-apr-2015 15.17
A: <leonardo_donofrio@libero.it>
Ogg: Commissioni Istruttorie Zonali - Convocazione Nr 2524 in Data: 22/04/2015
14 Aprile 2015 | |||
Ai sigg. | Componenti la Commissione Istruttoria Zonale | ||
Ai sigg. | Consiglieri del Consiglio di Zona 3 | ||
Al | Direttore del Settore Zona 3 | ||
Al | Presidente | ||
All'Ufficio | Servizio Gestione Amministrativa | ||
All'Ufficio | Supporto Attività Istituzionali | ||
Ai sigg. | Cittadini Iscritti Politiche sociali | ||
LORO SEDI | |||
Oggetto: convocazione Commissione Istruttoria Nr 04 Politiche sociali | |||
Si comunica che la Commissione Istruttoria in oggetto è convocata, | |||
Mercoledì 22 Aprile p.v., dalle ore 18.30 alle ore 19.30, | |||
presso il Consiglio di Zona. | |||
Sono all'ordine del giorno i seguenti argomenti: | |||
1) Comunicazioni del Presidente; | |||
2) Illustrazioni al nuovo ! Statuto dei Centri Socio Ricreativi - Zona 3; | |||
3) Varie ed eventuali. | |||
Distinti Saluti |
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA | |
Alessandra Naso | |
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ZONA | |
Renato Sacristani |
STATUTO ATTUALE
Art.1) E’ costituita una libera associazione senza fini di lucro denominata
CENTRO ANZIANI ....
con sede i Milano
che nel rispetto dei requisiti di cui all’ art.18 L. R. 39/80 si propone di stimolare l’anziano a partecipare alla vita sociale usufruendo delle possibilità aggre-
gative, ricreative e culturali offerte dal Comune di Milano; a tal fine si propone
altresì di attuare il programma di cui agli articoli 19 e 20 della L. R. 11 aprile 1980 n.39 e nell’ambito della Legge Regionale 7 gennaio 1986 n.1.
Art.2) In particolare la associazione si propone di:
•favorire l’attivazione e il mantenimento del benessere psico fisico degli utenti;
•promuovere relazioni sociali tra le persone;
•promuovere e organizzare la partecipazione degli anziani alle proposte culturali,ricreative e sportive sul territorio;
•promuovere iniziative socio culturali mirate agli interessi differenziati della popolazione anziana, nel rispetto anche degli interessi culturali meno condivisi dalla massa;
•stimolare e organizzare attività che consentono la produzione creativa;
•promuovere e incoraggiare le iniziative dei soci
•promuovere e organizzare la partecipazione a forme di solidarietà rivolte a
cittadini con problemi .
Nell’ ambito di quanto sopra è consentita la gestione diretta di bar con serv-izio riservato ai soci
.
Art.3)Possono essere soci della associazione tutti i cittadini ultracinquantacinquenni residenti nella zona di cui alla ragione sociale che ne facciano richiesta al comitato di gestione e si impegnino a versare la quota associativa stabilita in euro 5,50 all’anno.
Tutte le prestazioni dei soci sono gratuite.
Art.3)Possono essere soci della associazione tutti i cittadini ultracinquantacinquenni residenti nella zona di cui alla ragione sociale che ne facciano richiesta al comitato di gestione e si impegnino a versare la quota associativa stabilita in euro 5,50 all’anno.
Tutte le prestazioni dei soci sono gratuite.
Art.4) Sono organi della associazione:
•l’assemblea dei soci;
•il comitato di gestione ;
•il presidente e il vice presidente;
•Il Collegio dei Revisori se nominato
.
Art.5) Hanno diritto di partecipare all’ assemblea tutti i soci della associazione in regola con il versamento della quota associativaL’assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente, per la presentazione del bilancio preventivo dell’ anno in corso, per l’approvazione del programma annuale delle attività e per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali.
L’ assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che straordinaria per decisione del comitato di gestione o su richiesta indirizzata al presidente da almeno un terzo dei soci.
L’ assemblea straordinaria delibera sullo scioglimento della associazione , sulle proposte di modifica dello statuto e su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione d al comitato di gestione
Art.5) Hanno diritto di partecipare all’ assemblea tutti i soci della associazione in regola con il versamento della quota associativaL’assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente, per la presentazione del bilancio preventivo dell’ anno in corso, per l’approvazione del programma annuale delle attività e per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali.
L’ assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che straordinaria per decisione del comitato di gestione o su richiesta indirizzata al presidente da almeno un terzo dei soci.
L’ assemblea straordinaria delibera sullo scioglimento della associazione , sulle proposte di modifica dello statuto e su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione d al comitato di gestione
.
Art 6) Le assemblee sia ordinarie che straordinarie sono convocate con preavviso di almeno quindici giorni mediante avviso per lettera indirizzata ai soci a cura del presidente ; in caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a cinque giorni.
Art 6) Le assemblee sia ordinarie che straordinarie sono convocate con preavviso di almeno quindici giorni mediante avviso per lettera indirizzata ai soci a cura del presidente ; in caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a cinque giorni.
Art 7) L’assemblea sia in sede ordinaria che in sede straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci più uno dei soci .
E’ ammesso l’ intervento per delega da conferirsi per iscritto elusivamente altro socio; è vietato il cumulo di deleghe in numero superiore a tre.
L’ assemblea è presieduta dal presidente della associazione, in sua assenza dal vice presidente e in mancanza da persona designata dalla assemblea.
I verbali delle riunioni della assemblea sono redatti dal segretario scelto dal presidente della assemblea tra i presenti . Il presidente ha inoltre facoltà quando lo ritenga opportuno di chiamare un notaio per redigere il verbale della assemblea , fungendo questi da segretario .
L’ assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisioni del presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il presidente dell’ assemblea sceglierà tre scrutatori presenti.
Art.8) Il comitato di gestione è composto da cinque soci nominati dalla assemblea, da una rappresentanza del Consiglio di Circoscrizione ( Presidente o suo delegato ), da una rappresentanza del Comune di Milano Assessorato alle politiche sociali ( assessore o suo delegato).
Art.9) Il comitato di gestione nomina al suo interno il Presidente e il vice presidente ed eventualmente una rappresentanza delle organizzazioni sindacali più rappresentative.
Il Comitato di gestione delibera sulle questioni riguardanti l’attività della associazione per l’ attuazione delle sue finalità, predispone i bilanci consuntivi e preventivi, delibera su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione, delibera circa l’accettazione delle domande di ammissione dei nuovi soci.
Il Comitato di gestione delibera a maggioranza semplice per alzata di mano in base al numero dei presenti.
In caso di parità prevale il voto del presidente.
Il Comitato di gestione dura in carica tre anni.
I membri del comitato di gestione non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.
Il comitato di gestione si riunisce sempre in unica convocazione qualora il presidente lo ritenga necessario o quando lo richieda almeno un terzo dei suoi membri.
Le riunioni del comitato di gestione sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti .
Le riunioni del comitato di gestione sono presiedute dal presidente e in sua assenza dal vice presidente.
Le sedute e le deliberazioni sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.
Art.10) Il presidente rappresenta la
associazione di fronte ai terzi e in giudizio.
Al presidente spetta l’ordinaria
amministrazione della associazione .
Il presidente in caso di assenza o impedimento è sostituito ad ogni effetto dal vice presidente.
Il Presidente di norma non può essere eletto per più di due mandati.
Il presidente in caso di assenza o impedimento è sostituito ad ogni effetto dal vice presidente.
Il Presidente di norma non può essere eletto per più di due mandati.
Art.11) allo scopo di meglio indirizzare l’insieme di tutte le iniziative sul territorio cittadino sarà costituito un Coordinamento quale momento di rapporto diretto tra l’ Assessore alle Politiche Sociali e i Centri Anziani composto dall’Assessore alle Politiche Sociali e dai Presidenti delle Associazioni degli utenti.
Il Coordinamento si riunisce di norma una volta al mese.
Alla riunione può partecipare una rappresentanza dei consigli di zona.
Art.12) Le entrate della associazione sono costituite :
• dalle quote di iscrizione da versarsi all’atto di ammissione alla associazione nella misura fissata dal Comune di Milano;
• dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dal comitato di gestione;
• da eventuali contributi straordinari deliberati dal comitato di gestione in relazione a particolari iniziative o esigenze che richiedano disponibilità eccedenti quelle di bilancio ordinario;
• dai versamenti volontari degli associati;
• da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali,istituti di credito,ed enti in genere.
• da sovvenzioni , donazioni in genere;
• da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o associati.
Art 13) Il socio che per qualsiasi motivo ( morte, dimissioni, esclusione per indegnità o morosità deliberata dall’assemblea ) cessi di far parte della associazione, non ha diritto sul patrimonio sociale.
Art.14)L’esercizio sociale inizia il giorno 1 gennaio e termina il giorno 31 dicembre di ogni anno .
Art. 15) Qualora lo ritenga opportuno l’assemblea nominerà un collegio di revisori composto di tre membri
scelti anche tra non soci che durerà in carica tre anni e i cui membri saranno rieleggibili. I collegio ha il compito di controllare la gestione contabile e amministrativa della associazione.
Art.16) Lo scioglimento della associazione è deliberato dalla assemblea generale dei soci convocata in seduta straordinaria con l’ approvazione sia in prima che in seconda convocazione di almeno i quattro quinti dei soci, con esclusione delle deleghe.
Nella medesima seduta di deliberazione sullo svolgimento della associazione l’ assemblea stessa nomina uno dei liquidatori .
I beni dopo la liquidazione saranno devoluti a enti aventi scopo analogo
.
Art.17) Particolari norme per il funzionamento della associazione e l’esecuzione del presente statuto potranno essere con regolamento interno da elaborarsi dal comitato di gestione.
Art.17) Particolari norme per il funzionamento della associazione e l’esecuzione del presente statuto potranno essere con regolamento interno da elaborarsi dal comitato di gestione.
Art.18) Per quanto non previsto valgono le norme di legge in materia.
----------------------------------------------------
BOZZA NUOVO STATUTO CENTRI ANZIANI MILANO PROPOSTO DAL COMUNE
STATUTO
CENTRO
SOCIO RICREATIVO CULTURALE ....
Premessa
Nel
rispetto dei requisiti si propone di stimolare il cittadino a partecipare alla
vita sociale usufruendo delle possibilità aggregative, ricreative e culturali
offerte dal Comune di Milano; a tal fine, si propone altresì di attuare il
programma di cui alla convenzione
sottoscritta tra il Comune di Milano e
il Centro Socio Ricreativo Culturale.
Art.1 - Costituzione
È
costituita ai sensi di quanto previsto dagli art. 36 e segg. del C.C. la libera associazione senza fini di
lucro denominata:
CENTRO
SOCIO RICREATIVO CULTURALE ...
L'associazione opera ai sensi delle vigenti disposizioni di legge sulla
promozione sociale, con particolare riferimento a quanto disposto dalla Legge 383/2000;
persegue
finalità di utilità sociale nel pieno
rispetto della libertà e della dignità degli associati; l’associazione è
apartitica e si ispira a principi di
democrazia e di uguaglianza dei diritti e dei doveri di tutti gli associati.
Art. 2 -
Finalità e attività
L’associazione
si propone di:
a) Favorire
l’attivazione e il mantenimento del benessere psicofisico dei cittadini ;
b)
Promuovere relazioni sociali fra le persone;
c)
Promuovere e organizzare la partecipazione dei cittadini alle proposte
culturali, ricreative e sportive presenti sul territorio;
d)
Promuovere iniziative socio culturali mirate gli interessi differenziati della
popolazione anziana, nel rispetto anche degli interessi culturali meno
condivisi dalla massa;
e)
Stimolare e organizzare attività che consentano la produzione creativa;
f)
Promuovere e incoraggiare le iniziative dei soci;
g)
Stimolare e organizzare la partecipazione a forme di solidarietà rivolte ai
cittadini con problemi.
Nell’ambito
di quanto sopra è consentita la gestione diretta di attività di
somministrazione di alimenti e bevande
con servizio riservato esclusivamente
ai soci.
Art. 3 -
Diritti e doveri dei soci
Possono
essere soci dell’associazione, di norma, tutti i cittadini ultracinquantacinquenni che ne facciano richiesta al Comitato di
gestione purché condividano gli scopi e
le finalità dell'associazione e che si impegnino a realizzarli e a versare la
quota associativa.
Tutte le
prestazioni dei soci sono gratuite.
E'
espressamente escluso ogni limite temporale ed operativo al rapporto
associativo medesimo ed ai diritti che ne derivano.
I soci
hanno diritto a partecipare alle attività e ad usufruire delle strutture del
Centro Socio Ricreativo Culturale, di
essere informati e di controllare in proprio o attraverso gli organismi
allo scopo preposti allo scopo.
Ogni socio
ha diritto di voto per l'approvazione e
la modificazione dello statuto e degli
eventuali regolamenti, per eleggere o per essere eletto negli organi
dell'associazione stessa.
I soci sono
tenuti:
all'osservanza
del presente statuto, dei regolamenti e
delle deliberazioni assunte dagli organi associativi e a versare la quota
associativa annuale.
La
qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per mancato versamento della quota
associativa annuale.
Tutti i
soci sono tenuti a rispettare il
presente statuto e in caso di comportamento
difforme, o che arrechi pregiudizio o danno all'associazione, il
Comitato di gestione dovrà
intervenire e deliberare le sanzioni
coerenti quali il richiamo, la
diffida o l'esclusione
dall'associazione.
I soci
esclusi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione e chiedere che l'assemblea dei soci
si esprima in merito.
Art.4 - Gli Organismi
Sono organi
dell’associazione:
L’Assemblea
dei Soci;
Il Comitato
di Gestione;
Il
Presidente e il Vicepresidente;
Il Collegio
dei Revisori, se nominato;
Il Collegio
dei Probiviri, se nominato.
Art. 5 -
l'Assemblea
Hanno
diritto di partecipare all’assemblea tutti i soci dell’associazione che siano
in regola con il versamento della quota associativa che deve essere rinnovata
per l'anno in corso almeno 15 giorni prima della data di convocazione
dell'assemblea.
L’assemblea
dei soci può essere convocata tanto in sede ordinaria che straordinaria, per decisione del Comitato
di gestione o su richiesta indirizzata al presidente da almeno un terzo dei
soci.
Viene
convocata in via ordinaria:
- Almeno una volta all’anno entro il 30 aprile per
l’approvazione del rendiconto
economico finanziario consuntivo
dell’anno precedente e per deliberare la destinazione dell'eventuale
avanzo;
- Per la presentazione del bilancio preventivo
dell’anno in corso;
- Per l’approvazione del programma annuale delle attività;
- Per il rinnovo delle cariche sociali alla loro
scadenza;
- Per deliberare sui regolamenti interni;
- Per deliberare sull’espulsione di un socio, a sua
richiesta.
L’assemblea
straordinaria delibera sullo scioglimento dell’associazione, sulle proposte di
modifica dello statuto e su ogni altro argomento di carattere straordinario
sottoposto alla sua approvazione dal Comitato di gestione.
Le
assemblee sia ordinarie che straordinarie sono convocate con preavviso di
almeno quindici giorni mediante avviso ai soci esposto nella bacheca del Centro
a cura del presidente ed eventualmente con lettera inviata ai soci tramite
e-mail; in caso di urgenza, il termine di preavviso può essere ridotto a cinque
giorni.
La
convocazione deve indicare la data, il
luogo e l'orario di prima e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno. La seconda convocazione
può avvenire anche un'ora dopo la prima. L’assemblea, sia in sede ordinaria che
in sede straordinaria, in prima convocazione è regolarmente costituita con la
presenza di almeno la metà dei soci.
In seconda
convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli
intervenuti.
È ammesso
l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro
socio ed è vietato il cumulo di deleghe
in numero superiore a due.
L’assemblea
delibera sempre a maggioranza dei presenti e vota normalmente per alzata di
mano.
Su proposta
del Presidente o di un terzo dei presenti, per argomenti di particolare
importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. Il
Presidente dell’assemblea sceglierà tre scrutinatori fra i presenti.
L’assemblea
è presieduta dal Presidente dell’associazione ed in sua assenza dal Vice
Presidente. In mancanza di entrambe, da persona designata dall’assemblea.
I verbali
delle riunioni dell’assemblea sono redatti dal Segretario proposto ai presenti dal Presidente
dell’assemblea e restano a disposizione
dei soci presso la sede della associazione.
Art. 6 - Il
Comitato di Gestione
Il Comitato
di gestione è composto da cinque membri scelti tra i soci e nomina al suo
interno :
- il Presidente e il Vice presidente.
- Il Comitato di gestione:
- Delibera sulle questioni riguardanti l’attività
dell’associazione per l’attuazione delle sue finalità;
- Predispone i rendiconti consuntivi e preventivi;
- Delibera su ogni atto di carattere patrimoniale e
finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione;
- Delibera circa l’accettazione delle domande di
ammissione dei nuovi soci.
Il Comitato
di gestione, nell’esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della
collaborazione di persone singole o commissioni consultive formate sia da soci
che da non soci.
Il Comitato
di gestione dura in carica tre anni.
I membri
del comitato di gestione non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza
della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.
Il Comitato
di gestione si riunisce sempre in unica convocazione qualora il Presidente lo
ritenga necessario o quando lo richieda almeno un terzo dei suoi membri.
Le riunioni
del Comitato di gestione sono valide con la presenza di almeno la maggioranza
dei suoi componenti.
Il Comitato
di gestione delibera a maggioranza semplice per alzata di mano in base al
numero dei presenti.
Le riunioni
del Comitato di gestione sono presiedute dal Presidente e in sua assenza del
Vice Presidente. Le sedute e le deliberazioni
sono fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario.
Art. 7 - Il
Presidente e il Vicepresidente
Al
Presidente è conferita la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi
ed in giudizio ai sensi di quanto previsto dall'art.36 2° comma del C.C.
Il
Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito ad ogni effetto dal
Vice Presidente. Il Presidente, di norma, non può essere eletto per più di due
mandati.
Art. 8 - Il
Collegio dei Revisori
Qualora lo
ritenga opportuno, l’assemblea nominerà un collegio di revisori composto di tre
membri scelti anche tra non soci che durerà in carica tre anni e i cui membri
saranno rieleggibili. Il Collegio ha il compito di controllare la gestione
contabile e amministrativa dell’associazione.
Art. 9 - Il
Collegio dei Probiviri
Qualora lo
ritenga opportuno, l’assemblea nominerà un collegio dei probiviri composto di
tre membri scelti anche tra non soci che durerà in carica tre anni e i cui
membri saranno rieleggibili. Il Collegio ha il compito di dirimere le
controversie che sorgono tra i soci e fra i soci ed il Comitato, sulla base
delle disposizioni contenute nel regolamento interno dell’Associazione.
Art. 10 -
Il Patrimonio
Il
patrimonio dell'associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili
e immobili appartenenti all'associazione medesima
In caso di
scioglimento per qualunque causa, il patrimonio, dedotte le passività, sarà
devoluto ad altro Centro Socio Ricreativo Culturale del Comune di Milano con le
medesime finalità, salvo diversa destinazione imposta per legge.
Il fondo
comune, costituito dagli avanzi della
gestione, dai fondi, dalle riserve e da tutti i beni acquisiti a qualsiasi
titolo dall'associazione non è mai ripartibile fra i soci, né durante la
vita dell'associazione né all'atto del
suo scioglimento. Il socio che per qualsiasi motivo (morte, dimissioni,
esclusione per indegnità o morosità deliberata dall’assemblea) cessi di far
parte dell’associazione non ha alcun diritto sul patrimonio sociale.
Art. 11 -
Le risorse
Le entrate
dell’associazione sono costituite:
- Dalle quote associative annuali da versare
all’atto di ammissione all’associazione;
- Dai contributi ordinari stabiliti annualmente dal
Comitato di gestione;
- Da eventuali contributi straordinari degli associati deliberati dal Comitato
di gestione in relazione a particolari iniziative o esigenze che
richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- Da erogazioni liberali dagli associati e da
terzi;
- Da contributi di pubbliche amministrazioni, enti
locali, istituti di credito ed enti in genere;
- Da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o
associati.
Art. 12 -
Il rendiconto annuale
L’esercizio
sociale inizia il giorno 1 gennaio e termina il giorno 31 dicembre di ogni
anno. Entro il 30 aprile dell'anno successivo dovrà essere presentato
all'assemblea dei soci il rendiconto economico finanziario nel quale devono essere evidenziati
separatamente tutti i proventi e tutti gli oneri relativi alle attività, nonché quelli
relativi alle eventuali raccolte pubbliche di fondi o dei contributi derivanti dalle attività
convenzionate.
Tale
rendiconto sarà depositato nella sede sociale a disposizione del Collegio dei
Revisori per le opportune verifiche di loro competenza ed esposto nella bacheca
del Centro contestualmente all’avviso di convocazione dell'assemblea annuale.
E' fatto
divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione
nonché fondi riserve o capitale . L'associazione ha inoltre l'obbligo di
reinvestire l'eventuale avanzo di gestione esclusivamente a favore di attività
istituzionali tra quelle previste statutariamente.
Art. 13 –
Lo scioglimento
Lo
scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci
convocata in seduta straordinaria con l’approvazione, sia in prima che in
seconda convocazione, di almeno 4/5 (quattro quinti) dei soci, con esclusione
delle deleghe.
Nella
medesima seduta di deliberazione sullo scioglimento dell’associazione l’assemblea
stessa nomina uno o più liquidatori.
Art. 14 –
Norme transitorie e finali
Per quanto
non previsto valgono le norme vigenti in
materia.
Nessun commento:
Posta un commento